Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ammissione – Avvalimento – Specificazione  – Non necessaria – Fattispecie

Nel caso di avvalimento di garanzia relativo ad elementi “immateriali” (nella specie, il fatturato per servizi analoghi), non può in sè reputarsi precluso che l’ausiliaria abbia assunto l’espresso impegno di mettere a disposizione il relativo requisito, senza ulteriori specificazioni,  per consentire la partecipazione alla predetta gara perchè si realizzi il risultato di assicurare alla stazione appaltante un “partner” commerciale che goda di una solidità  patrimoniale proporzionata ai rischi dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento della prestazione dedotta nel contratto di appalto. 

N. 01048/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00583/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 583 del 2013, proposto dalla Vis s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Nilo e Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

contro
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Romano, con domicilio eletto presso l’avv. Giampaolo Sechi in Bari, via Camillo Rosalba, 47/Z; 

nei confronti di
Np Service s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Leonardo Cucchiara e Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso l’avv. Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, 25;
Black Security s.r.l.; 

per l’annullamento
della delibera n. 42/2013, relativa alla aggiudicazione della procedura di gara per il Servizio di Vigilanza e Teleallarme e Servizio Commessi presso la Sede centrale dell’Ente a favore della società  NP Service, e della relativa nota prot. 785/2013 di comunicazione della predetta aggiudicazione pervenuta il 28.3.2013;
nonchè dei verbali della Commissione giudicatrice per quanto d’interesse della ricorrente;
nonchè di tutti i presupposti richiamati;
nonchè per il silenzio serbato sulla nota inviata da Vis s.p.a. per preavviso di ricorso;
per la condanna dell’Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata ad aggiudicare l’appalto alla ricorrente anche in subentro, ove occorra, ovvero a rinnovare, anche parzialmente, la procedura di gara, e in via ulteriormente gradata, al risarcimento di ogni danno patito o patendo, comunque derivante dalla esecuzione dei provvedimenti impugnati.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata e della Np Service s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Fabrizio Lofoco e Luigi Nilo, per la ricorrente, avv. Giuseppe Romano, per l’Amministrazione resistente, e avv. Leonardo Cucchiara, per la controinteressata;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
 

Il ricorso proposto dalla Vis (da esaminare prioritariamente secondo i principi enunciati dall’Adunanza plenaria 7 aprile 2011 n. 4, punti 53-54, per ragioni di economia processuale) è infondato.
La ricorrente si è collocata al terzo posto (dietro la società  NP Service -aggiudicataria- e la Black Security S.r.l.) della graduatoria nella procedura di gara per il servizio di vigilanza e teleallarme e servizio commessi, indetta dall’Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e Basilicata e società  NP Service per la propria sede centrale.
Contesta perciò l’ammissione e la valutazione delle offerte nei confronti sia della prima sia della seconda classificata.
Per quanto riguarda le censure mosse nei confronti della società  NP Service, si deve osservare quanto segue.
A) Il mancato possesso delle abilitazioni previste dalla legge 5 marzo 1990 n. 46 non può comportare l’esclusione della ditta: tale requisito non è previsto dal bando. L’articolo 8 del capitolato tecnico-amministrativo (invocato dal ricorrente) non può invero essere interpretato nel senso di pretendere dall’aggiudicataria tali abilitazioni e tanto meno d’imporre alla stessa, in proprio, l’installazione e la manutenzione del sistema di teleallarme e delle apparecchiature collegate (lavori non compresi nell’appalto, ma piuttosto ritenuti presupposto del concreto espletamento del servizio); da un punto di vista testuale e sistematico, la clausola è invece da intendersi semplicemente e linearmente nel senso che tali attività  sono a carico della ditta e comprese nel corrispettivo e che esse devono essere realizzate nel rispetto dei precetti e delle precauzioni di legge.
Ciò emerge chiaramente già  dalla stessa natura del servizio, come descritta dall’articolo 1 del disciplinare, consistente in
a) servizio di vigilanza armata;
b) servizio commessi;
c) “collegamento dell’impianto antintrusione di proprietà  dell’Istituto con la centrale operativa dell’istituto di vigilanza che espleterà  il servizio da realizzarsi entro 30 giorni dall’inizio del servizio”.
Su tale oggetto si plasmano coerentemente i requisiti di ammissione che si riferiscono inequivocabilmente (e del tutto logicamente) a imprese propriamente qualificate come istituti di vigilanza.
B) Smentito in fatto è il motivo secondo il quale la ditta avrebbe violato la prescrizione sui documenti amministrativi di cui al numero 2, lettera b) del bando. La NP Service ha prodotto i propri bilanci semplificati (e non ha utilizzato la modalità  alternativa prevista, ovvero la dichiarazione ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445).
C) Regolare si presenta anche il contratto di avvalimento prodotto in sede di gara.
L’esigenza di specificazione (sulla quale si è espressa di recente questa Sezione con le sentenze I marzo 2013 n. 323, 28 marzo 2013 n. 456), a cui si riferisce la ricorrente, è stata ritenuta invero sussistente dalla prevalente giurisprudenza anche negli appalti di servizi (Consiglio di Stato, Sez. IV, I agosto 2012 n. 4406; Sez. VI, 2 maggio 2012 n. 2508; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 4 luglio 2012 n. 3194; 11 luglio 2012 n. 3353; T.A.R. Toscana, Sez. I, 21 maggio 2012 n. 986). Tale esigenza però non può che modellarsi sul tipo di requisito messo a disposizione dall’impresa ausiliaria.
In concreto, trattandosi di avvalimento di garanzia, relativo ad elementi “immateriali”, non può in sè reputarsi precluso che l’ausiliaria, premesso che “l’impresa NP Service Srl non è in possesso dei requisiti necessari per la qualificazione” (e precisamente, come dichiarato dalla aggiudicataria in data 10 settembre 2012, del “fatturato degli ultimi tre esercizi per servizi analoghi”), abbia assunto l’espresso impegno di mettere a disposizione il relativo requisito “per consentire la partecipazione alla predetta gara” perchè si realizzi il risultato “di assicurare alla stazione appaltante un “partner” commerciale che goda di una (complessiva) solidità  patrimoniale proporzionata ai rischi dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento della prestazione dedotta nel contratto di appalto” (T.A.R. Veneto, Sez. I, 25 gennaio 2013 n. 91). Ciò attraverso il sorgere (a norma dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163/2006) della responsabilità  in solido, nei confronti della Stazione appaltante, la quale, nel regolamentare la gara, non ha imposto negli atti di indizione ulteriori meccanismi di tutela (oltre all’osservanza appunto dell’art. 49). àˆ in definitiva alla medesima Amministrazione, in tali casi in cui non sia immediatamente deducibile dalla normativa l’ausilio richiesto a surroga del requisito mancante e in una situazione in cui la lex specialis della gara non offra elementi aggiuntivi, che spetta di valutare se il contratto di avvalimento prodotto dall’impresa ausiliaria sia adeguato rispetto alla carenza di requisiti che è chiamato a colmare e fornisca sufficienti garanzie per una corretta esecuzione del contratto.
D) In considerazione della certificazione di qualità  presentata, la cauzione prestata dalla società  NP Service si rileva sufficiente, ex articolo 75, settimo comma, del codice dei contratti pubblici; ciò anche a prescindere dall’orientamento giurisprudenziale, affacciatosi dopo l’introduzione del comma 1 bis nell’art. 46 del decreto legislativo n. 163/2006, ad opera dell’art. 4, comma secondo, lett. d), n. 2), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, secondo il quale, tale elemento non è causa di esclusione dalla gara (ad esempio: Consiglio di Stato, Sezione III, I febbraio 2012 n. 493).
E) Le referenze bancarie si presentano conformi agli usi e alla prassi, nè l’Istituto zooprofilattico ha individuato apposite formule specifiche da utilizzare ai fini della partecipazione.
In definitiva, l’ammissione della società  NP Service risulta immune dai vizi denunciati. Da ciò deriva che la Vis non potrebbe conseguire nessuna utilità  da un eventuale accoglimento del ricorso, nella parte in cui contesta la mancata esclusione della Black Security S.r.l., seconda classificata.
àˆ da respingere infine la domanda risarcitoria, non essendo stato riscontrato in radice, nella fattispecie, un danno qualificabile come ingiusto.
Di riflesso, il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata dev’essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, come la liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla società  NP Service.
Condanna la Vis s.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata e della Np Service s.r.l., nella misura di euro 2000,00, oltre CPI e IVA, come per legge, per ciascuna parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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