Sanità  e farmacie – Istituzione di nuove sedi farmaceutiche – Localizzazione – Inadempimento del Comune – Potere sostitutivo della Regione – Ampia discrezionalità 

La mancata adozione e trasmissione di una delibera comunale recante l’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche, comporta la piena legittimità  dell’intervento sostitutivo regionale, le cui determinazioni in materia sono connotate da ampia discrezionalità  (nella specie il Comune si era limitato a fornire mere indicazioni di massima, donde l’intervento della Regione che ha agito tenendo conto, sia pur in parte,  delle suddette indicazioni). 

N. 01024/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01579/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1579 del 2012, proposto da: 
Comune di Altamura, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaele Guido Rodio presso il quale elegge domicilio, in Bari, via Putignani n. 168; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso l’Avv. Maria Grimaldi, in Bari, Settore Legale Regione Puglia, lungomare N.Sauro n.31; 
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’Avv. Edvige Trotta pressoil quale elegge domicilio, in Bari, lungomare Starita n.6; 

nei confronti di
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bari e Barletta-Andria-Trani; 

per l’annullamento
– della deliberazione della Giunta Regionale n. 1261 del 19 giugno 2012 e relativi allegati, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 101 dell’11 luglio 2012, avente ad oggetto: “Adempimenti legge 27 del 24.03.2012 art. 11. Identificazione zone nuove sedi farmaceutiche da istituire e relative zone di ubicazione” nella parte in cui stabilisce la localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche presso il Comune di Altamura;
nonchè
di ogni altro atto a questo connesso, presupposto o conseguente, ancorchè non conosciuto ed in particolare, della proposta/parere della ASL BA, assunta al protocollo della Regione Puglia al n. AOO/152/7684 del 29 maggio 2012, conosciuta solo negli estremi;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell’Azienda Sanitaria Locale Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 maggio 2013 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La Regione Puglia, nel rispetto delle procedure disciplinate dall’art. 11 della L. n. 27/2012 in materia di istituzione di nuove sedi farmaceutiche, con nota del 30 marzo 2012 ha richiesto ai Comuni di individuare le sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio.
Il Comune di Altamura, nonostante la tempistica imposta dall’art. 2 della L. n. 475/1968 nel testo novellato dal citato art. 11, non ha provveduto agli adempimenti di competenza nel prescritto termine di 30 giorni limitandosi, con nota del 23 aprile 2012, a richiedere alla Regione una proroga di 10 giorni per completare l’iter procedurale e, con nota del 26 successivo, a fornire indicazioni di massima circa le zone in cui localizzare le 4 nuove sedi farmaceutiche “fatta salva ogni diversa decisione del Consiglio comunale”.
Con nota del 24 maggio 2012, dopo la scadenza del termine legale di 30 giorni, il Comune ha trasmesso alla Regione il parere espresso dall’Ordine dei Farmacisti che, ritenendo “necessario apportare alcune modifiche alla perimetrazione delle nuove zone ¦” esprimeva un parere solo formalmente favorevole in quanto condizionato ad una nuova definizione della localizzazione proposta.
L’ASL BA, anch’essa interessata per l’espressione del proprio parere, non si è pronunziata, ritenendo eccessivamente indeterminate le localizzazioni ipotizzate dal Comune (v. nota ASL del 15 maggio 2012).
La Regione Puglia, in difetto di una tempestiva adozione della delibera consiliare da parte del Comune, previo esame del richiamato parere dell’Ordine dei Farmacisti e consultata l’ASL BA in occasione di apposita riunione del 29 maggio 2012, con deliberazione della Giunta n. 1261 del 19 giugno 2012, esercitando i poteri sostitutivi di cui all’ art. 11, comma 9, della L. n. 27/2012, ha approvato “l’istituzione di n. 188 nuove sedi farmaceutiche distinte per provincia e per comune come agli allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6” procedendo, per quanto di interesse nel presente giudizio, alla delimitazione delle 4 sedi di nuova istituzione ricadenti nel territorio del Comune di Altamura.
Il Comune, con ricorso notificato in data 30 ottobre 2012, ha censurato l’iniziativa regionale, deducendo la violazione, sotto diversi profili, dell’art. 2 della L. n. 475/1968, nonchè, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà , illogicità  ed irrazionalità  dell’agire amministrativo.
Nella camera di consiglio del 6 dicembre 2012 il Comune ha richiesto l’abbinamento dell’istanza cautelare al merito ed all’esito della pubblica udienza del 30 maggio 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo di ricorso, il Comune ha dedotto l’illegittimità  dell’intervento sostitutivo regionale che violerebbe la riserva comunale in materia di localizzazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione stravolgendo le determinazioni già  assunte a livello locale.
La censura è infondata.
L’art. 2 della L. n. 475/1968, nel testo risultante dalla novella introdotta dall’art. 11 della L. n. 27/2012, prescrive che “ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Il successivo comma 9, prevede che “qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano l’individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni”.
Il Comune, contrariamente a quanto affermato in ricorso, non ha provveduto nei termini come è attestato dalla citata nota del 26 aprile 2012 con la quale, preso atto dell’impossibilità  di concludere il procedimento ed allegando generici impedimenti che avrebbero impedito al Consiglio comunale il rispetto del calendario dei lavori prefissato, ha richiesto una proroga del termine legale.
La mancata adozione e trasmissione di una delibera comunale recante l’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche comporta la piena legittimità  dell’intervento sostitutivo regionale.
Con il secondo motivo di ricorso, il Comune ha dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria in ordine alla localizzazione adottata che, si afferma, risulterebbe “slegata da ogni logica connessa tanto all’uso del territorio che alle esigenze della popolazione” e non conterrebbe elementi utili alla comprensione delle ragioni che hanno indotto la Regione ad istituire sedi farmaceutiche in zone diverse rispetto a quelle individuate del Comune.
Con il terzo motivo di ricorso, che viene scrutinato congiuntamente al secondo, stante la sostanziale identità  delle censure con esso formulate, il Comune ha dedotto il contrasto con le determinazioni già  assunte a livello locale, e condivise dell’Ordine dei Farmacisti, mentre recepirebbe le proposte della ASL BA che, sebbene investita della questione nell’ambito del procedimento ad iniziativa comunale, non si sarebbe mai pronunciata.
Entrambi i motivi sono infondati.
Preliminarmente deve rilevarsi che le determinazioni oggetto del presente giudizio, come già  riconosciuto dalla Sezione in presenza di una analoga fattispecie, “attengono a scelte di merito rimesse dal legislatore all’Amministrazione e caratterizzate da ampia discrezionalità , come tali sindacabili soltanto in presenza di evidenti indizi di difetto d’istruttoria ed illogicità ” (TAR Puglia, Bari, Sez. II, 22 aprile 2013, n. 623).
Vizi che devono necessariamente manifestarsi sulla base di evidenze tali da palesare ictu oculi un distorto esercizio del potere attribuito e che il collegio non ritiene rilevabili nel caso di specie.
Quanto al merito delle suesposte censure si rileva che, come ampiamente già  esposto, nessuna determinazione in materia era stata adottata dal Comune, che si era limitato a fornire semplici indicazioni, peraltro, ritenute tanto dall’Ordine dei farmacisti che dalla ASL, generiche ed incomplete.
Dette indicazioni, peraltro, contrariamente a quanto affermato in ricorso, non avevano incontrato il favore incondizionato dell’Ordine, che ne rilevava l’indeterminatezza esprimendosi con riserva.
Sempre a causa dell’incompletezza degli elementi forniti dal Comune, si era astenuta dal prendere posizione anche la ASL che, in ogni caso, è intervenuta nel procedimento condotto dalla Regione.
Ciò premesso, è documentato come le determinazioni impugnate siano state adottate previa valutazione di tutti i contributi richiesti dalla vigente normativa e considerando, altresì, la posizione espressa, ancorchè in maniera generica ed irrituale, dall’Amministrazione locale il 26 aprile 2012.
I richiamati apporti istruttori, come risulta dal verbale della riunione con la ASL BA del 29 maggio 2012, sono stati ponderati dalla Regione che si è determinata nei sensi in questa sede contestati previo esame del parere dell’Ordine dei Farmacisti e previa consultazione con l’ASL BA.
Le scelte operate, come emerge dai contenuti del verbale della riunione Regione-ASL del 29 maggio 2012, sono sufficientemente motivate e attestano la considerazione, da parte dell’Autorità  regionale, delle indicazioni di massima fornite dal Comune.
A tal proposito si precisa che con la più volte citata nota del 26 aprile 2012, il Comune aveva espresso l’intenzione di individuare, in relazione elle 4 nuove sedi (numerate dal n. 18 al n. 21) le seguenti zone:
– via Trentacapilli e strade adiacenti;
– via Fontanelle, da via Borsellino a strada comunale la Carrera e strade adiacenti;
– via Matera, da via Bergamo a via Putignano e strade adiacenti;
– via Gravina, da via De Pinedo a via Ferri e strade adiacenti.
La soluzione adottata dalla Regione recependo la proposta della ASL, ha previsto:
– per la sede n. 18, una diversa zona (via Colletta, via Augusta, via Brescia, via Monti), ma risultante dall’accorpamento delle sedi individuate dal Comune in via Trentacapilli e via Matera;
– il sacrifico della sede di via Fontanelle stante la necessità  di localizzare le sedi n. 19 e 20 in zone carenti di farmacie già  istituite;
– il mantenimento della soluzione individuata dal Comune relativamente alla sede n. 21, ma con una diversa delimitazione della zona.
Ciò evidenzia come, da un lato, sia riscontrabile una sostanziale convergenza fra le diverse proposte (Comune e ASL); dall’altro, una sintetica ma sufficientemente chiara esposizione delle ragioni che sorreggono gli scostamenti fra le due opzioni in argomento.
Nè, alla Regione, poteva essere richiesto un rafforzato onere motivazionale, attesa l’ampia discrezionalità  che connota le scelte nella materia in esame.
Con il quarto motivo di ricorso, il Comune ha dedotto l’incongruità  delle scelte operate a livello regionale che localizzerebbero nuove sedi farmaceutiche in zone ove già  ne esistono altre.
Anche tale ultima censura è priva di pregio.
La localizzazione individuata dalla Regione, come si evince dalle planimetrie versate in atti, ha privilegiato zone non servite da sedi farmaceutiche già  esistenti rispettando il criterio della distanza minima di cui all’art. 1, comma 7, della L. n. 475/1968.
D’altra parte, come la Sezione già  sostenuto in passato, avuto riguardo agli obiettivi perseguiti dal legislatore con la riforma introdotta con L. n. 27/2012, “la prescritta finalità  di garantire l’accessibilità  degli utenti al servizio distributivo non può significare che occorra procedere all’allocazione delle nuove sedi in zone disabitate o del tutto sprovviste di farmacie, nè può significare che debba essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie già  esistenti, essendo invece fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma l’eventualità  che le nuove zone istituite dai comuni o dalle regioni incidano sul bacino d’utenza di una o più sedi preesistenti” (TAR Puglia, n. 623/2013, cit.)
Per quanto precede il ricorso deve essere respinto con condanna del ricorrente Comune al pagamento delle spese di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00 in favore di ciascuna parte costituita, oltre oneri di legge se dovuti
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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