Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Commissario ad acta – Poteri – Limiti – Fattispecie

àˆ nullo per violazione del giudicato, ai sensi degli artt. 21 septies L.n. 241 del 1990 e dell’art. 114, co. 4, c.p.a. il provvedimento del Commissario ad acta che ecceda i limiti dei poteri ricevuti (nel caso di specie, è stato dichiarato nullo il provvedimento di diniego di sanatoria emanato dal Commissario in violazione della sentenza oggetto di ottemperanza che vincolava l’esercizio del potere nella direzione del rilascio del titolo).

N. 01007/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01301/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1301 del 2008, proposto da: 
Rosangela Ventolone, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Bagnoli, con domicilio eletto presso Alberto Bagnoli in Bari, via Dante, 25; 

contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Anna Valla, con domicilio eletto presso Anna Valla in Bari, c/o Avv.ra Comunale, via P. Amedeo 26; Commissario ad acta del Comune di Bari; 

per la dichiarazione di nullità  e/o l’annullamento
del diniego di sanatoria edilizia prot. n. 84324 del 25.3.2008, a firma del commissario ad acta incaricato, notificato il 19.5.2008, in relazione ad un fabbricato sito in Bari, fraz. Torre a Mare, c.da S. Andrea; nonchè di tutti agli atti presupposti e connessi, e per la declaratoria della formazione del silenzio assenso sulla domanda di sanatoria;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Alma Tarantini e Anna Valla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Con nota n. 3223/2000 il Comune di Bari ha negato alla ricorrente il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, relativamente ad un fabbricato sito in Bari-Torre a Mare, c.da S. Andrea, per contrasto con la previsione di cui all’art. 33 l. n. 47/85.
Avverso tale nota la ricorrente ha proposto ricorso a questo TAR, che con sentenza n. 1709/05, passata in giudicato, ha annullato l’impugnato diniego.
Rimasta inottemperante l’amministrazione intimata, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato, e questo TAR, con sentenza n. 209/07, in accoglimento del ricorso, ha ordinato al Comune di Bari di provvedere nel termine di 30 giorni al rilascio del titolo in sanatoria, nominando per l’ipotesi di inadempimento un commissario ad acta.
Decorso inutilmente il termine indicato in sentenza, il commissario ad acta ha emanato ulteriore provvedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria.
Tale diniego è stato odiernamente impugnato dalla ricorrente, che ne ha anzitutto eccepito la nullità , per violazione del giudicato, ex art. 21 septies l. n. 241/90. In subordine, la ricorrente ha instato per il suo annullamento, per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90; 2) violazione dell’art. 39 co. 4 l. n. 724/94; eccesso di potere; 3) violazione della l. n. 47/85, della L.R. n. 56/80, del PUTT/p; eccesso di potere.
All’udienza del 23.5.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. La censura di nullità  formulata dalla ricorrente in via principale è fondata, e va pertanto accolta.
2.1. Premette anzitutto il Collegio che, per pacifica giurisprudenza amministrativa, “àˆ nullo per violazione dell’art. 21 septies l. n. 241 del 1990 e dell’art. 114 comma 4 c. proc. amm. il provvedimento del commissario ad acta che, nel dare esecuzione ad una sentenza ¦ , ecceda i limiti dell’investitura giudiziale conferitagli” (C.d.S, 28.9.2011, n. 5391).
2.2. Tanto premesso, e venendo al caso di specie, rileva il Collegio che questo TAR, con sentenza n. 209/07, ha espressamente ordinato “al Comune di Bari di provvedere, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore, della presente sentenza, al rilascio del richiesto provvedimento di sanatoria”, nominando contestualmente il commissario ad acta, “¦ il quale dovrà  provvedere al rilascio del provvedimento di sanatoria in caso di perdurante inadempimento del Comune di Bari”.
All’evidenza, questo TAR ha circoscritto in maniera puntuali i limiti dei poteri del commissario ad acta, vincolandoli nell’unica direzione possibile, e segnatamente in quella del rilascio del titolo in sanatoria.
In tal senso il commissario ad acta non ha provveduto, emanando un nuovo provvedimento di diniego, sicchè è evidente, sotto tal profilo, la nullità  dell’impugnato provvedimento, per violazione del giudicato, ai sensi degli artt. 21 septies l. n. 241/90 e 114 co. 4 lett. b) c.p.a.
2.3. Per tali ragioni, in accoglimento del primo motivo di ricorso, e con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame, l’impugnato diniego commissariale va dichiarato nullo, per violazione del giudicato scaturente dalla sentenza di questo TAR n. 209/07.
3. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e dichiara per l’effetto la nullità  dell’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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