Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire – Intervento straordinario di demolizione e ricostruzione ex art. 4 L.R. Puglia n. 14/2009 (Piano Casa) – Edificio in zona residenziale di completamento – Diniego – Illegittimità  – Fattispecie
 

àˆ illegittimo il diniego opposto dall’Amministrazione comunale al rilascio di permesso di costruire ai sensi dell’art. 4 L.R. Puglia n. 14/2009 – Piano Casa, fondato e motivato sull’erroneo presupposto che l’edificio da demolire e ricostruire sia di tipo ˜industriale-artigianale in disuso’ (e non già  dunque residenziale), laddove emerga dagli atti un diverso accatastamento come ˜archivio banca’ e ci si trovi in presenza comunque di fabbricato insistente su area tipizzata dal PRG come B1 (residenziale/di completamento).
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Vedi Cons. St., sez. IV, sentenza  3 aprile 2014, n. 1595 – 2014; ric. n. 1160 – 2014.

N. 01006/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01430/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1430 del 2012, proposto da: 
Clemente S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, 25; 

contro
Comune di Altamura, rappresentato e difeso dall’avv. Antonello Stigliano, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, P.zza Massari; 

per l’annullamento
– del provvedimento prot. n. 0040798 addì 10.08.2012 del Comune di Altamura, recante diniego definitivo all’approvazione di un intervento straordinario di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti ai sensi dell’art. 4 della L.R. 14/09, siti in Altamura, via Madonna della Croce ang. viale Regina Margherita, in zona B1 del vigente PRG.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Altamura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Saverio Profeta e Antonello Stigliano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. àˆ impugnata la nota in epigrafe, con cui il Comune di Altamura ha negato alla ricorrente il rilascio di permesso di costruire, ai sensi dell’art. 4 L.R. n. 14/09.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto i seguenti profili di gravame: violazione degli artt. 1 L.R. n. 14/09, 3 d.m. n. 1444/68; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, irrazionalità , ingiustizia manifesta.
All’udienza del 23.5.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato nei soli termini che seguono.
2.1. Recita l’art. 4 L.R. n. 14/09 che: “Al fine di migliorare la qualità  del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali con realizzazione di un aumento di volumetria sino al 35 per cento di quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge”.
La qualificazione di edifici residenziali è offerta dall’art. 2 co. 2 L.R. n. 14/09 (novellato dalla L.R. n. 21/11), il quale stabilisce che: “per edifici residenziali si intendono gli immobili comprendenti una o più unità  immobiliari destinate alla residenza e a usi strettamente connessi con le residenze, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 (Rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività  collettive, a verde pubblico o a parcheggi) del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”.
Infine, l’art. 3 co. 2 d.m. n. 1444/68 stabilisce che, per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all’art. 21 quinquies, penultimo comma, l. n. 1150/42 (densità , altezza, distanza tra i fabbricati), sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante – insediato o da insediare – la dotazione minima, inderogabile, di mq. 18 per spazi pubblici, di cui mq. 2 di aree “¦ per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.)”.
2.2. Così definito il coacervo normativo di riferimento, può ora passarsi all’esame del caso concreto.
Sul punto, la ricorrente ha presentato permesso di costruire, ai sensi dell’art. 4 L.R. n. 14/09, relativo a: “demolizione di fabbricati esistenti in Altamura, Via Madonna della Croce ¦ in zona di completamento B1 del vigente PRG ¦ e costruzione di un edificio residenziale con applicazione della Legge Regionale Puglia 30.7.2009 n. 14 – Piano Casa”.
In particolare, l’area in esame risulta pacificamente tipizzata quale zona residenziale di completamento B1, ai sensi dell’art. 8 NTA del vigente PRG, che testualmente recita: “le zone residenziali sono destinate ad abitazioni e servizi connessi. Negli edifici destinati alle abitazioni sono consentite le seguenti attività : negozi ed esercizi pubblici, studi professionali e artigianali di servizio, istituti privati di istruzioni, cliniche private, alberghi, ambienti per la cultura, lo svago e simili”.
Tanto premesso, rileva il Collegio che il Comune, partendo dal presupposto che il fabbricato da demolire sia di tipo “industriale-artigianale in disuso”, e rilevato che l’art. 4 L.R. n. 14/09 consente unicamente interventi di demolizione e ricostruzione “di edifici residenziali”, ha rigettato l’istanza della ricorrente.
Senonchè, emerge dagli atti di causa che il fabbricato – un tempo adibito a laboratorio artigianale con annessa abitazione – è stato accatastato dal 1988 come “archivio banca”. Orbene, l’amministrazione non ha tenuto conto di tale situazione, giungendo a negare il p.d.c. sulla base di un presupposto (la natura industriale-artigianale del fabbricato) non più attuale.
Piuttosto, l’amministrazione avrebbe dovuto tener conto sia della diversa destinazione funzionale del fabbricato (archivio banca), e sia dell’insistenza del fabbricato su un’area tipizzata quale “B1” (residenziale/di completamento) del vigente PRG, potendo eventualmente giungere a negare il p.d.c, ma sulla base di una diversa motivazione, che tenesse conto, per l’appunto, dei due elementi (destinazione attuale del fabbricato; sua inclusione in area residenziale) ora citati.
In tal senso l’amministrazione non ha operato, sicchè è evidente, sotto tale profilo, il dedotto difetto di istruttoria – e di motivazione – dell’impugnato provvedimento.
Per tali ragioni, e nei soli limiti testè evidenziati, il ricorso è fondato, e va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e annulla per l’effetto l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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