1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Atto confermativo – Impugnazione – Ammissibilità  – Limiti


2. Commercio, industria, turismo – Impianto di distribuzione carburanti – Autorizzazione – Voltura – Art. 15 L.R. Puglia n. 23/2004 – Requisiti

1. à‰ ammissibile l’impugnazione di un provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame del precedente diniego, allorquando il nuovo diniego costituisca un atto non meramente confermativo del primo, fondato su una nuova e specifica istruttoria e sulla  rivalutazione degli elementi di fatto e di diritto. 


2. Ai sensi dell’art. 15 L. R. Puglia n. 23/2004, la comunicazione del trasferimento della titolarità  di un impianto di carburanti, necessaria ai fini della voltura dell’autorizzazione petrolifera, deve essere resa congiuntamente dalla parte cedente e da quella cessionaria.

N. 00892/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01887/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1887 del 2011, proposto dalla Basile Petroli S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Piero G. Relleva, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanna Corrente in Bari, via M. Celentano, 27; 

contro
Comune di Manfredonia, rappresentato e difeso dall’avv. Adriana Amodeo, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

nei confronti di
Giuseppe Troiano, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Aulisa, con domicilio eletto presso l’avv. Natale Clemente in Bari, via Dante, 193; 

per l’annullamento
a) della lettera provvedimento del 3.10.2011 n. 37782, pervenuta il 12.10.2011, con la quale il Comune di Manfredonia, negava definitivamente, a seguito di rigetto di istanza di riesame, l’autorizzazione alla voltura relativa all’impianto stradale di distribuzione di carburanti n. 17 del 18 aprile 2007;
b) di tutti gli atti presupposti consequenziali e comunque connessi ed in particolare
c) della lettera 25.8.2011 n. 32872.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Manfredonia e del sig. Giuseppe Troiano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 maggio 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Adriana Amodeo e avv. Pasquale Aulisa;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La Basile Petroli S.p.A impugna la nota del 3 ottobre 2011 n. 37782, con la quale il Comune di Manfredonia ha rigettato l’istanza di riesame del precedente rifiuto alla voltura relativa all’impianto stradale di distribuzione di carburanti n. 17 del 18 aprile 2007. In tal modo l’Amministrazione negava definitivamente, in sede di riesame, l’autorizzazione alla voltura relativa all’impianto stradale di distribuzione di carburanti consentito con atto n. 17 del 18 aprile 2007 e gestito dal sig. Giuseppe Troiano.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Manfredonia e il sig. Giuseppe Troiano, chiedendo il rigetto del ricorso.
Sulle conclusioni delle parti, sviluppate anche in memoria, la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 16 maggio 2013.
2. Innanzi tutto, occorre chiarire che, in origine, già  nel corso della costruzione dell’impianto carburanti di proprietà  del sig. Giuseppe Troiano, il medesimo presentò (il 16 maggio 2006) richiesta di voltura in favore della Basile Petroli S.p.A., che fu rigettata con nota 19 maggio 2006 n. 17336 (e mai impugnata). Tale richiesta si basava su un contratto di affitto ventennale sottoscritto il giorno 8 maggio 2006 e registrato il giorno successivo, che prevedeva appunto l’obbligo per il sig. Giuseppe Troiano di cedere l’autorizzazione petrolifera.
A conclusione della vicenda, la nota del 3 ottobre 2011 n. 37782 rappresenta infine l’esito negativo di una richiesta di riesame avanzata il 20 ottobre 2010, che segue una nuova istanza di voltura dell’autorizzazione petrolifera, presentata dalla ricorrente il 23 luglio 2010 e rigettata con nota 6 settembre 2010 prot. 35514 (atto anch’esso rimasto incontestato).
L’impugnazione del provvedimento sfavorevole del 3 ottobre 2011 deve reputarsi ammissibile, costituendo un atto non meramente confermativo, in quanto fondato su un’apposita istruttoria e sulla rivalutazione della situazione in fatto e in diritto.
Il gravame è in ogni caso da respingere per l’infondatezza delle censure dedotte.
Come giustamente rilevato dall’Ente, in sede procedimentale e processuale, l’istanza di voltura presentata dalla sola Basile Petroli il 23 luglio 2010 e la successiva richiesta di riesame del 20 ottobre 2010 sono inaccoglibili in quanto si pongono in contrasto con l’art. 15 della L.R. n. 23/2004 – che prescrive, in caso di trasferimento della titolarità  dell’impianto, la comunicazione congiunta – e con l’art. 33 del “Piano carburanti 2000”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale I marzo 2000 n. 45. Quest’ultimo impone che “Il trasferimento delle autorizzazioni va comunicato dalle parti (comunicazione fatta dal cedente e sottoscritta dal cessionario)”.
Nella fattispecie concreta, invece, gli atti d’impulso da parte della Basile Petroli non contengono alcuna richiesta sottoscritta anche dal cedente, sig. Giuseppe Troiano, che, anzi, con nota del 19 maggio 2011, ha manifestato all’Amministrazione municipale la propria contrarietà  alla mutazione di titolarità .
Il sig. Troiano, d’altronde, una volta costituitosi, ha chiarito i fatti sopravvenuti alla conclusione del contratto d’affitto da cui è scaturito la sua indisponibilità  e l’oggettiva impossibilità  di effettuare la voltura secondo le intenzioni originarie.
Di conseguenza, l’insieme di queste circostanze, emerse nella dialettica processuale, mentre non esercita alcuna valenza viziante dell’azione amministrativa (pienamente giustificata in base alla normativa), che quindi deve ritenersi immune dalle illegittimità  denunciate, può al limite porre una questione (di natura civilistica) tra le parti private riguardante il rispetto dell’impegno contrattuale nascente dall’accordo perfezionatosi nel 2006.
Il complesso della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Marco Poppi, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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