1. Pubblico impiego – Concorso universitario – Incarichi di insegnamento – Valutazione comparativa – Criteri – D.M. 28 luglio 2009 – Giudizio  generico – Illegittimità 
 
2. Pubblico impiego – Concorso universitario – Incarichi di insegnamento – Valutazione comparativa – Criteri – D.M. 28 luglio 2009 – Si applica
 
3. Pubblico impiego – Concorso universitario – Incarichi di insegnamento – Valutazione comparativa – Commissione – Iter valutativo
 
4. Pubblico impiego – Concorso universitario – Ordine del giudice – Valutazione comparativa –  Rinnovazione – Commissione valutatrice – Sostituzione

1. I giudizi resi dalla Commissione esaminatrice  di un concorso per l’attribuzione di un insegnamento universitario, quando risultino generici e non diano conto nè dell’oggetto concreto della valutazione, nè del criterio valutativo utilizzato e della significatività  di ciascun elemento di  valutazione, sono illegittimi, in quanto non verificabili e contrastanti con la ratio di massima trasparenza della valutazione alla base delle prescrizioni del D.M. 28 luglio 2009. 
 
2.  Le prescrizioni di cui al D.M. 28 luglio 2009, quantunque espressamente riferite alle procedure di valutazione comparativa per l’assegnazione di posti di ricercatore universitario, sono espressione di principi generali applicabili ad ogni  ipotesi di valutazione comparativa, come quella per l’affidamento di incarichi di insegnamento in ambito universitario. 
 
3. Nei concorsi per l’affidamento di incarichi di insegnamento universitario, le Commissioni esaminatrici devono innanzitutto effettuare la delibazione dei singoli titoli e delle singole pubblicazioni valutabili per ciascun candidato, indicando puntualmente gli uni e le altre; inoltre, devono formulare la valutazione comparativa avente ad oggetto ogni singolo titolo ed ogni singola pubblicazione, in base ai parametri di giudizio; infine, devono pronunciarsi sul valore complessivo dei curricula e della produzione scientifica dei candidati.
 
4. Nel caso in cui, a seguito dell’annullamento giurisdizionale degli atti di una procedura di valutazione comparativa, si debba procedere ad una nuova valutazione dei candidati è opportuno che l’Amministrazione affidi l’incarico ad una commissione avente diversa composizione, affinchè sia garantito che il nuovo giudizio si svolga al di fuori di qualunque condizionamento collegabile alla pregressa vicenda concorsuale.

N. 00871/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01849/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1849 del 2012, proposto da Stasolla Fabrizio, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto in Bari, via Quintino Sella, 36;

contro
Università  degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Cecilia Antuofermo, con domicilio eletto presso l’Avvocatura universitaria in Bari, Palazzo Ateneo, piazza Umberto I, 1;

nei confronti di
Castoro Germana;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di attribuzione alla dr.ssa Germana Castoro dell’incarico di insegnamento, per l’anno Accademico 2012/2013, di Psicologia dell’Handicap e della Riabilitazione (corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria – sede di Bari; SSD M – PSI/04);
– di tutti gli atti della relativa valutazione comparativa, bandita dalla Facoltà  di Scienze della Formazione con avviso di vacanza prot. n. 303 dell’11.6.2012, compresi i giudizi della Commissione e verbali del 2.7.2012, con specifico riguardo al ricorrente e alla vincitrice, nonchè la delibera del Consiglio di Facoltà  di approvazione;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale , compreso il contratto stipulato dalla controinteressata;
nonchè per l’annullamento, ai sensi dell’art. 116, comma 2 cod. proc. amm., del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione intimata alla istanza di accesso prodotta dal ricorrente in data 22.10.2012, inerente agli atti della procedura di valutazione comparativa;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2013 per le parti i difensori avv.ti Giacomo Valla e Cecilia Antuofermo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente dott. Stasolla Fabrizio partecipava alla procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione dell’incarico di insegnamento, per l’anno accademico 2012/2013, di Psicologia dell’Handicap e della Riabilitazione (corso di laurea in Scienza della Formazione Primaria – sede di Bari; SSD M – PSI/04), procedura indetta dalla Facoltà  di Scienze della Formazione dell’Università  degli Studi di Bari con avviso di vacanza prot. n. 303 dell’11.6.2012.
Ai fini della valutazione comparativa il ricorrente produceva la documentazione indicata nell’avviso di vacanza.
Alla stessa procedura partecipava anche la controinteressata dott.ssa Germana Castoro.
All’esito di tali operazioni la Commissione giudicatrice indicava la dott.ssa Castoro vincitrice della predetta procedura di valutazione comparativa con punti complessivi 21, mentre lo Stasolla si classificava al secondo posto con punti 19.
Lo Stasolla con domanda del 22.10.2012 chiedeva di poter accedere alla documentazione relativa alla domanda di partecipazione, al curriculum ed all’elenco dei titoli della controinteressata, senza ricevere risposta.
L’istante impugnava in questa sede gli atti della procedura, tra cui il provvedimento di attribuzione alla Castoro dell’incarico di insegnamento.
Deduceva motivi di censura riferibili alla asserita genericità  dei criteri di valutazione, ad un asserito difetto di motivazione in ordine al giudizio comparativo, alla erroneità  del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice.
Rilevava, inoltre, che l’Amministrazione non aveva risposto alla istanza di accesso del 22.10.2012. Chiedeva, pertanto, che venisse ordinato all’Amministrazione convenuta la produzione in giudizio della documentazione richiesta con la citata nota o, comunque, degli atti necessari ai fini della decisione.
Si costituiva l’Amministrazione universitaria, resistendo al gravame.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 6 marzo 2013, nella quale la causa è passata in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato, dovendosi accogliere il motivo relativo al difetto di motivazione dei giudizi della Commissione.
Invero, l’avviso di vacanza così dispone:
«Ai soggetti esterni al sistema universitario, gli incarichi sono affidati mediante contratto a seguito di valutazione comparativa dei candidati secondo i seguenti criteri:
a) pubblicazioni scientifiche su argomenti inerenti alla materia da insegnare fino a un massimo di 15 punti;
b) curriculum (con particolare valorizzazione del titolo di dottore di ricerca) fino a un massimo di 10 punti;
c) continuità  dell’attività  didattica fino a un massimo di 5 punti. ¦».
La Commissione esaminatrice nel corpo del verbale del 7 luglio 2012 effettuava la valutazione rispettivamente della controinteressata e del ricorrente nei seguenti termini:
«Castoro Germana: laureata in Psicologia, dottore di ricerca (M-PSI/04), specializzata in psicoterapia ricognitivo comportamentale, vanta numerose esperienze formative e attività  professionali pertinenti al SSD dell’insegnamento in oggetto (curriculum 9) Presenta alcune pubblicazioni pertinenti al SSD dell’insegnamento in oggetto (punti 7). Ha tenuto lo scorso anno l’insegnamento oggetto della valutazione (punti 5).
Stasolla Fabrizio: laureato in Psicologia, dottore di ricerca (M-PSI-01), titolare di una borsa post-doc in Psicologia nell’ambito di un progetto sulle emozioni intergruppi (M-PSI/01) (punti 6) in SSD diverso dall’insegnamento oggetto della valutazione, già  docente a contratto di varie discipline nell’ambito della SSIS e dei corsi di laurea della Facoltà , tra i quali l’insegnamento in oggetto (punti 5), presenta un buon curriculum scientifico, con diverse pubblicazioni, anche internazionali su tematiche dell’apprendimento, con un approccio però tipico della psicologia dell’apprendimento (M-PSI/01) piuttosto che del SSD M-PSI/04 dell’insegnamento oggetto della valutazione (punti 8). ¦».
Ad avviso del Collegio, la Commissione giudicatrice, come correttamente evidenziato da parte ricorrente, ha omesso di effettuare una effettiva valutazione analitica comparativa di ciascun titolo del ricorrente Stasolla e della controinteressata Castoro.
La recente giurisprudenza amministrativa formatasi sulle disposizioni del d.m. 28 luglio 2009 (recante “Parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario”, ma contenente principi generali da ritenersi applicabili ad ogni ipotesi di valutazione comparativa, tra cui anche quella per cui è causa) ha affermato, in termini condivisibili, che i giudizi resi dalla Commissione sui titoli, quando risultino generici e non diano conto nè dell’oggetto concreto della valutazione (con riferimento ai singoli candidati ed ai singoli elementi indicati dall’art. 2 del decreto ministeriale), nè del criterio valutativo utilizzato e della significatività  di ciascun elemento per l’attività  di ricerca, ma si limitino a differenziare i candidati con l’utilizzo apodittico di aggettivazioni riferite ai predetti elementi, più o meno favorevoli e non correlate alle situazioni di fatto che intendono connotare ed al metro valutativo utilizzato, finiscono per essere non verificabili, contrastanti con la ratio di massima trasparenza che sta alla base delle vincolanti prescrizioni del d.m. 28 luglio 2009 e, pertanto, illegittimi (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 20 novembre 2012, n. 1963; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 24 febbraio 2012, n. 391; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 11 agosto 2011, n. 653; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 25 gennaio 2011, n. 195).
Deve ritenersi, dunque, superato il risalente orientamento giurisprudenziale, anteriore al d.m. 28 luglio 2009, secondo il quale nelle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario non occorrerebbe una valutazione analitica (i.e. puntuale ed individuale) dei singoli titoli e delle singole pubblicazioni, essendo viceversa sufficiente un accertamento globale e complessivo, finalizzato a verificare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica.
In altri termini, le Commissioni devono innanzitutto effettuare la delibazione dei singoli titoli e delle singole pubblicazioni valutabili per ciascun candidato, indicando puntualmente gli uni e le altre; poi devono formulare la valutazione comparativa avente ad oggetto ogni singolo titolo ed ogni singola pubblicazione, in base ai parametri di giudizio; infine, devono pronunciarsi sul valore complessivo dei curricula e della produzione scientifica dei candidati.
Non è più consentito alle Commissioni di giungere per saltum al giudizio sintetico complessivo sul valore dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, come avvenuto nella presente fattispecie.
Nel caso in esame, la Commissione di concorso è incorsa nel difetto di motivazione, non avendo adempiuto all’onere di valutare analiticamente i titoli e gli scritti scientifici uno ad uno, quantomeno per i due candidati in lite.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve, quindi, essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Ciò comporta la rinnovazione della procedura a partire dalla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, conformandosi a quanto statuito in motivazione.
Il riesame sarà  limitato ai candidati Stasolla e Castoro.
Il Collegio ritiene opportuno, inoltre, che la nuova valutazione sia affidata ad una Commissione avente diversa composizione, onde garantire che la rinnovata istruttoria si svolga al di fuori di qualunque condizionamento collegabile alla pregressa vicenda concorsuale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3882; Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2006, n. 6196).
Appare, invero, inopportuno demandare la nuova valutazione al medesimo organo collegiale, che è incorso nel difetto di motivazione denunciato dal ricorrente.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
Quanto alla domanda volta all’annullamento del silenzio serbato dall’Amministrazione universitaria con riferimento alla istanza di accesso presentata dal ricorrente in data 22.10.2012, la stessa va disattesa poichè dagli atti di causa (cfr. mail della Segreteria del Dipartimento di Scienze della Formazione del 12.12.2012, sottoscritta dallo Stasolla per “ritiro della documentazione richiesta”) risulta che il ricorrente ha ritirato in data 14.12.2012 la documentazione in questione.
In considerazione della natura, della peculiarità  e della complessità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, disattesa ogni altra domanda, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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