Contratti pubblici – Gara – Appalti sotto soglia – Cottimo fiduciario – Verifica dell’anomalia – Discrezionalità  – Sindacato del giudice amministrativo – Limiti

Nell’ambito di una  procedura di cottimo fiduciario per l’aggiudicazione di un contratto sotto soglia secondo il criterio del prezzo più basso, la scelta della stazione appaltante di non ricorrere alla verifica di anomalia è sindacabile solo se inficiata da palesi vizi logici, in quanto rientrante nella discrezionalità  della p.A..

N. 00860/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00512/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 512 del 2013, proposto dalla Omega S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Neri, Ambrogio Dal Bianco, Lucia De Salvia e Luigi D’Ambrosio, con domicilio eletto presso l’ultimo in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto – Direzione Marittima di Bari, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Punto Nave Marine Service S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Dario Buzzelli, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Laterza in Bari, piazza Umberto n. 54; 

per l’annullamento
– della determina 11 marzo 2013 della Capitaneria di Porto sede di Direzione Marittima Bari, di aggiudicazione definitiva alla Punto Nave Marine Service S.r.l. della gara per l’affidamento del servizio di revisione delle zattere di salvataggio e sistemi A.P.I. “EURIVINIL/RFD”, in dotazione alle motovedette della Direzione Marittima di Bari per il periodo 1.1.2013 – 31.12.2014;
– di ogni altro atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità  e, in particolare:
– della determina di aggiudicazione provvisoria del giorno 11.1.2013;
– della nota 13 marzo 2013, a firma del Dirigente responsabile degli acquisti, di comunicazione a Omega S.r.l. dell’aggiudicazione definitiva.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Capitaneria di Porto – Direzione Marittima di Bari e della Punto Nave Marine Service S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Luigi d’Ambrosio e avv. dello Stato Ines Sisto;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
 

1. La società  a responsabilità  limitata Omega ha impugnato, chiedendo la concessione della misura cautelare, la determina 11 marzo 2013 della Capitaneria di Porto – Direzione Marittima di Bari, con cui è stato aggiudicato definitivamente alla Punto Nave Marine Service S.r.l. il servizio di revisione delle zattere di salvataggio e sistemi A.P.I. “EURIVINIL/RFD” in dotazione alle motovedette della Direzione di Bari per il periodo I gennaio 2013 – 31 dicembre 2014.
In sintesi, la società  Omega contesta tale affidamento in quanto ritiene che l’offerta della Punto Nave Marine Service (euro 32.960,00) sia antieconomica, non remunerativa e, in definitiva, anomala.
Si sono costituiti l’Amministrazione intimata e la controinteressata, chiedendo il rigetto del gravame.
Sussistendone i presupposti ex articolo 60 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata introitata per essere definita con sentenza immediata alla camera di consiglio del 16 maggio 2013, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare. In sede di discussione la società  Omega ha in particolare specificato che la domanda tende non tanto a contestare l’anomalia dell’offerta prescelta quanto a dare impulso al relativo sub-procedimento di verifica.
2. La procedura di cui si controverte si sostanzia in un cottimo fiduciario, disciplinato dall’art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ovviamente sottosoglia ex art. 28), la cui regola principale è enunciata dal comma undicesimo, secondo il quale, per quanto d’interesse, “Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità  di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante”.
Per tutti appalti di servizi sotto soglia, comunque, in base all’art. 124, ottavo comma, non si applicano integralmente i meccanismi di verifica delle offerte, di cui agli artt. 86-88 del codice dei contratti pubblici; invece, “quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica”, ovvero, “quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci¦ si applica l’articolo 86, comma 3”, per il quale “In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità  di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”.
A tale valutazione è specificamente dedicato il punto 9 della lettera d’invito, secondo la quale “L’offerta è anomala quando appare complessivamente incoerente con i valori di mercato e con una prudente gestione dei fattori di produzione; non remunerativa o senza margini di utile e, perciò, tale da alterare i contenuti della gara ufficiosa e non garantire la formazione di una proposta contrattuale vantaggiosa. Quando un’offerta appaia anomala, quest’Amministrazione appaltante, prima di escluderla, richiede all’offerente le giustificazioni relative alle singole voci di prezzo e agli altri elementi di valutazione dell’offerta medesima”.
In questo quadro la questione d’affrontare è dunque se la mancata attivazione della verifica di anomalia nella fattispecie concreta, in cui, non essendo applicabili integralmente gli artt. 86-88 del decreto legislativo n. 163/2006, le relative scelte sono affidate alla discrezionalità  tecnico-amministrativa della Stazione appaltante, possa ritenersi inficiata da palesi vizi logici.
Ai fini della decisione, è opportuno premettere i seguenti elementi:
– nella lettera d’invito viene indicata la spesa presunta, per il biennio, pari a euro 45.000,00 (si precisa poi nei moduli di partecipazione che tale valore è puramente indicativo e che l’Amministrazione non è vincolata al raggiungimento della citata soglia economica, poichè il servizio è programmato in base alle esigenze e agli stanziamenti di bilancio); tale importo è stato tratto dalla media delle serie storiche del costo per il medesimo servizio;
– l’offerta della Punto Nave Marine Service ammonta a euro 32.960,00 e quella della società  ricorrente a euro 75.360,00.
Nel complesso l’azione dell’Amministrazione si presenta indenne dalle illegittimità  denunciate. Infatti,
– la spesa presunta, posta a base della procedura, risulta plausibilmente calcolata, come sopra accennato;
– i prezzi proposti dalla ditta Punto Nave costituiscono un ragionevole ribasso rispetto a tale importo, ponendosi in linea con quelli già  praticati nei confronti della Capitaneria di Porto in occasione di precedenti affidamenti del medesimo servizio, espletato senza rilievi dalla Punto Nave negli scorsi anni;
– la medesima società , con sede in Ortona, ha dedotto pertinenti argomenti sulle condizioni che giustificano il ribasso, soprattutto con riguardo alle spese di trasporto;
– al contrario, la ricorrente (con sede in Chioggia) non ha fornito indizi seri, precisi e non generici a proposito dell’anomalia dell’offerta della Punto Nave e, soprattutto, ha incongruamente assunto, a parametro della relativa verifica, il proprio prezzo (euro 75.360,00) che invece si colloca, in radice, al di fuori delle coordinate economiche della gara.
Il ricorso dunque è da rigettare.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Omega S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Capitaneria di Porto – Direzione Marittima di Bari, nella misura di € 3.000,00, oltre CPI e IVA, e della Punto Nave Marine Service S.r.l., nella misura di € 1.500,00, oltre CPI e IVA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Marco Poppi, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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