1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Appalto di progettazione – Importo base d’asta inferiore a € 100.000,00 – Art.91, co.2, D.Lgs. n. 163/2006 – Conseguenze  


2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Bando – Modulistica predisposta dalla Stazione appaltante – Eventuale incompletezza del modulo – Esclusione dalla gara – Principio di tassatività  – Art.46, co.1-bis, D.Lgs. n. 163/2006 – Impossibilità 


3. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Appalto di progettazione – Indicazione del giovane professionista – Fattispecie


4. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Bando – Dichiarazioni e certificati –  Richiesta di produrre certificazioni di stati, qualità  personali e fatti – Art.40, co.1, DPR n. 445/2000 – Non è ammissibile

1. Nella gara per l’affidamento di un servizio di progettazione di valore inferiore ad € 100.000,00, come previsto  dall’art.91, co.2, del D.Lgs. n. 163/2006, non trovano applicazione le disposizioni del titolo primo, parte seconda, e del titolo secondo del medesimo decreto legislativo (nella specie il TAR ha ritenuto pertanto che non fosse necessaria l’indicazione del coordinatore delle prestazioni specialistiche, come previsto dall’art.90, co.7, del codice dei contratti per gli appalti d’importo superiore).


2. Alla luce del principio di  di tassatività  delle cause di esclusione dalla gara  di cui all’art. 46, comma 1 bis, D.Lgs n. 163/2006 non può essere comminata l’esclusione dalla gara nei confronti del concorrente che abbia correttamente compilato un modulo di dichiarazione predisposto dalla stessa Stazione appaltante e allegato al bando di gara, quand’anche lo stesso risultasse incompleto (nella specie, non era prevista nel modulo l’indicazione del professionista coordinatore, figura peraltro individuata  dal concorrente – nel silenzio del bando –  all’interno della relazione metodologica allegata all’offerta).


3. La partecipazione del giovane professionista nel RTP, quantunque obbligatoria ai sensi della normativa di settore, non implica che lo stesso sia necessariamente associato al raggruppamento (nella specie è stata ammessa dal TAR “la partecipazione del giovane progettista al RTP con finalità  promozionali, senza che assuma alcuna responsabilità “) e che allo stesso siano conferite mansioni di progettista (nella specie gli era stato assegnato il compito di direttore operativo).


4. Ai sensi dell’art.40, co.1, DPR n. 445/2000, non è più consentito alle Stazioni appaltanti di richiedere ai concorrenti ad una gara pubblica le certificazioni rilasciate dalla p.A. riguardanti  stati, qualità  personali e fatti, dovendosi sempre documentare il possesso dei suddetti  requisiti mediante dichiarazione sostitutiva. 

N. 00682/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00749/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 749 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Techin s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Grippa e Alessandro Apolito, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Amorese in Bari, via Francesco Crispi, 6;

contro
Comune di Cellamare, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto in Bari, via Abate Gimma, 94;

nei confronti di
Federico Oliva, in qualità  di legale rappresentante dello Studio Federico Oliva Associati – FOA, in proprio e in qualità  di capogruppo mandataria della costituenda associazione temporanea di professionisti tra le mandanti I-MAD s.r.l., ing. Anna De Leo, ing. Antonio Perciante, ing. Valentina Sgaramella, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicolò De Marco e Luigi d’Ambrosio, con domicilio eletto presso l’avv. Nicolò De Marco in Bari, via Abate Gimma, 189;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dei verbali di gara per l’affidamento dei servizi tecnici relativi all’intervento “Lavori di miglioramento delle prestazioni energetiche della scuola primaria dell’ICS N. Ronchi”, finanziato nell’ambito del PO FESR 2007-2013 Asse II Azione 2.4.1.;
– della determinazione del Capo Settore Tecnico del Comune di Cellamare n. 15 del 26.4.2012, comunicato il 27.4.2012 di aggiudicazione definitiva del predetto incarico professionale al RTP FOA (mandataria) – I-MAD s.r.l., ing. Scaramella, ing. De Leo, ing. Perciante (mandanti);
– di tutti gli atti di gara che non hanno comportato l’esclusione dei controinteressati e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso l’eventuale contratto concluso;
per la contestuale declaratoria di nullità , invalidità  ed inefficacia del contratto che nelle more fosse stipulato con il RTP FOA – I-MAD s.r.l., ing. Scaramella, ing. De Leo, ing. Perciante (mandanti);
per il conseguente accoglimento della domanda dell’odierna ricorrente di conseguire l’aggiudicazione e di subentrare nell’eventuale contratto;
in via gradata, per il caso in cui la gara non fosse aggiudicata in favore della ricorrente ovvero non possa essere dichiarato il subentro nel contratto, per la condanna del Comune di Cellamare al risarcimento dei danni per equivalente;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cellamare e dello Studio Federico Oliva e Associati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2013 per le parti i difensori avv.ti Fabio Alemanno, su delega dell’avv. Nicola Grippa, Massimo Vernola, su delega dell’avv. Franco Gagliardi La Gala, Luigi D’Ambrosio e Nicolò De Marco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Il Comune di Cellamare con bando e disciplinare del 9 marzo 2012 indiceva una gara mediante procedura aperta per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione, nonchè redazione del piano di sicurezza e relativo fascicolo, direzione lavori, misura, contabilità , coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al collaudo, incluso l’attestato di qualificazione energetica ai sensi dell’art. 8, comma 2 dlgs n. n.192/2005, per i lavori di miglioramento delle prestazioni energetiche della scuola primaria S. Giovanni Bosco – ICS N. Ronchi.
L’odierna ricorrente Techin s.r.l. si classificava al secondo posto.
La stessa impugnava con il ricorso introduttivo gli atti di gara e l’aggiudicazione definitiva in favore del RTP FOA (mandataria: Studio Federico Oliva Associati) – IMAD s.r.l. – ing. Sgaramella – ing. De Leo – ing. Perciante.
Chiedeva, altresì, la contestuale declaratoria di nullità /invalidità  e/o inefficacia del contratto ove nelle more stipulato, il subentro nello stesso contratto ed, in via gradata, la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento del danno per equivalente.
Deduceva motivi così sinteticamente riassumibili:
1) violazione dell’art. 90, comma 7 dlgs n. 163/2006 e del bando di gara; eccesso di potere sotto il profilo della violazione della par condicio dei concorrenti: dal verbale n. 1 del 29.3.2012 risulterebbe che il RTP aggiudicatario non avrebbe osservato le disposizioni di legge e del disciplinare di gara, in quanto il raggruppamento avrebbe omesso di indicare – al momento della presentazione dell’offerta – i nominativi dei professionisti incaricati di eseguire le singole attività  che compongono l’incarico e che, in quanto tali, ne sarebbero stati personalmente responsabili; avendo il raggruppamento aggiudicatario omesso tali dichiarazioni, lo stesso andava escluso come espressamente previsto dal disciplinare di gara, non essendo peraltro ammissibile la concessione di un termine per integrare la documentazione mancante (fattispecie, peraltro, espressamente vietata del disciplinare di gara);
2) violazione degli artt. 90, comma 7 dlgs n. 163/2006 e 253 d.p.r. n. 207/2010 e del disciplinare di gara (art. 5, comma 8); eccesso di potere sotto il profilo dell’omesso esame e dell’esatta istruttoria: il RTP aggiudicatario avrebbe indicato quale giovane professionista abilitato da meno di cinque anni l’ing. Antonio Perciante iscritto all’ordine professionale degli ingegneri di Matera; tuttavia, l’ing. Perciante non sarebbe incluso tra i “progettisti”, avendo lo stesso dichiarato che eseguirà  le prestazioni di “direttore operativo”, mentre tutta l’attività  di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) è riservata in via esclusiva allo Studio Federico Oliva e Associati – FOA (mandatario); pertanto, il raggruppamento aggiudicatario sarebbe dovuto essere escluso;
3) violazione del combinato disposto degli artt. 37 e 90, comma 1, lett. g) dlgs n. 163/2006; eccesso di potere sotto il profilo dell’omesso esame, dell’omessa istruttoria e dell’omessa valutazione: il raggruppamento aggiudicatario, in violazione delle menzionate disposizioni di legge, non avrebbe precisato le quote di partecipazione e di esecuzione di ciascun componente, con la conseguenza che andava escluso dalla gara e che non era ammissibile alcuna integrazione postuma della documentazione; il controinteressato, in sede di integrazione, avrebbe modificato sia le quote di ciascun componente del raggruppamento temporaneo, sia la stessa composizione del raggruppamento; infatti, l’ing. De Leo Anna (inizialmente indicata quale esecutrice al 50% della prestazione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, essendo l’altro 50% di competenza dell’ing. Sgaramella), nella successiva integrazione viene di fatto esclusa dal raggruppamento e la relativa prestazione viene assegnata totalmente all’ing. Sgaramella; in tal modo sarebbe stato violato, da parte dell’aggiudicatario, il principio di perfetta corrispondenza tra quota di lavori eseguita dal singolo operatore economico e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento, essendovi la necessità  ai sensi dell’art. 37, comma 4 dlgs n. 163/2006 che sia l’una sia l’altra siano specificate dai componenti del raggruppamento all’atto di partecipazione alla gara, ai fini della stessa ammissione;
4) violazione dell’art. 37, comma 8 dlgs n. 163/2006 e del disciplinare di gara; eccesso di potere sotto il profilo dell’omesso esame e dell’omessa istruttoria: la dichiarazione del RTP aggiudicatario non sarebbe sottoscritta da tutti i partecipanti al costituendo raggruppamento ma solo da alcuni di essi, i quali, tra l’altro, non indicherebbero il soggetto cui conferire il mandato collettivo speciale con rappresentanza in violazione dell’art. 37, comma 8 dlgs n. 163/2006;
5) violazione dell’art. 37, commi 4 e 9 dlgs n. 163/2006 e del disciplinare di gara; violazione del principio di imparzialità  e della par condicio dei partecipanti alla gara; sviamento di potere: il raggruppamento aggiudicatario avrebbe sostanzialmente modificato in violazione delle disposizioni di legge, attraverso lo strumento dell’integrazione illegittimamente concesso dalla stazione appaltante, sia la composizione del raggruppamento temporaneo, sia i soggetti tenuti allo svolgimento delle singole prestazioni, sia la stessa offerta economica; infatti, risulterebbe dagli atti la circostanza della estromissione dal raggruppamento della partecipante ing. De Leo Anna (indicata nella domanda di partecipazione quale esecutrice nella misura del 50% della prestazione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione) e del totale trasferimento della prestazione professionale in questione all’ing. Sgaramella;
6) violazione dell’art. 38, comma 2 dlgs n. 163/2006 e del disciplinare di gara (punti 2.1 e 5, commi 1 e 2); eccesso di potere sotto il profilo dell’omesso esame: in violazione della citata disposizione di legge non tutti i componenti del raggruppamento aggiudicatario avrebbero reso la dichiarazione ex art. 38 dlgs n. 163/2006 circa la sussistenza dei requisiti di ordine generale; infatti, per quanto riguarda lo studio associato FOA, la dichiarazione sarebbe stata resa unicamente dall’arch. Federico Oliva, mancando le dichiarazioni degli altri due associati arch. Galluzzi e arch. Vitillo e dei due consulenti arch. Baglioni e arch. Macchi, espressamente indicati nell’offerta come professionisti tecnici da impiegarsi nello svolgimento dell’incarico.
Con ricorso per motivi aggiunti Techin s.r.l. evidenziava nuove doglianze così sinteticamente riassumibili:
1) violazione degli artt. 42, commi 1, lett. a) e 4, 46, 48 dlgs n. 163/2006, dell’art. III.2.3 del bando di gara, degli artt. 2.3, 8.1, 8.2 del disciplinare di gara; eccesso di potere per omessa verifica dei requisiti di capacità  tecnica: IMAD s.r.l. (mandante del raggruppamento aggiudicatario) avrebbe omesso di allegare le certificazioni di cui all’art. 42, comma 1, lett. a) dlgs n. 163/2006, limitandosi ad esibire fatture e quindi atti non equipollenti in violazione del principio in forza del quale la capacità  tecnica può essere dimostrata esclusivamente mediante certificati rilasciati dalle Amministrazioni, non ammettendosi documentazione sostitutiva; in ogni caso le fatture prodotte da IMAD sarebbero relative ad attività  svolte sia da Madaro Pierpaolo (direttore tecnico di IMAD) sia da Madaro Giulio (amministratore di IMAD); tuttavia, ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi previsti dalla legge di gara potrebbero concorrere unicamente i lavori espletati da Madaro Pierpaolo, in quanto direttore tecnico di IMAD, e non già  quelli espletati da Madaro Giulio in quanto amministratore, ma non direttore tecnico, nè professionista dipendente della società ; inoltre, le fatture in esame non conterebbero gli elementi richiesti dall’art. III.2.3 del bando di gara e dall’art. 8.1 del disciplinare ed in particolare la suddivisione per classi e categorie degli importi dei lavori; conseguentemente, il raggruppamento aggiudicatario sarebbe dovuto essere escluso;
2) violazione degli artt. 42, commi 1, lett. e) e 4, e 46 dlgs n. 163/2006, dell’art. III.2.1, comma 1, lett. a) del bando di gara, dell’art. 2.1, comma 1, lett. a) del disciplinare di gara; eccesso di potere per omessa verifica dei requisiti di ordine generale: ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. e) e comma 4 dlgs n. 163/2006 il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto fornire la documentazione probatoria a conferma dei requisiti d’ordine generale ed, in particolare, di quelli relativi all’iscrizione nell’albo professionale contemplati dall’art. III.2.1, comma 1, lett. a) del bando e dall’art. 2.1, comma 1, lett. a) del disciplinare; la stazione appaltante richiedeva al raggruppamento aggiudicatario la presentazione dei certificati di abilitazione all’esercizio della professione, nonchè dei certificati d’iscrizione ai relativi Albi professionali; tuttavia, non tutti i componenti del raggruppamento aggiudicatario avrebbero presentato i suddetti certificati; conseguentemente, il RTP aggiudicatario andava escluso.
Si costituivano l’Amministrazione comunale ed il controinteressato studio FOA (Federico Oliva Associati), resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, sia infondato.
Va preliminarmente evidenziato che nel caso di specie viene in rilievo un appalto avente ad oggetto il conferimento di un incarico professionale (servizi tecnici integrati) per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; il coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione, nonchè la redazione del piano di sicurezza ed il relativo fascicolo; la direzione dei lavori; la misura della contabilità  dei lavori; il coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione; l’assistenza al collaudo.
Si tratta di un appalto di importo inferiore ad € 100.000,00 (valore stimato: € 80.644,46) rientrante nell’ambito operativo dell’art. 91, comma 2 dlgs n. 163/2006.
Non trovano, pertanto, applicazione l’art. 91, comma 1 dlgs n. 163/2006 e, conseguentemente, le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del dlgs n. 163/2006 (tra cui gli artt. 37 e 90, comma 7 dlgs n. 163/2006 invocati da parte ricorrente).
Detta procedura è soggetta unicamente, ai sensi del menzionato art. 91, comma 2 dlgs n. 163/2006, ai principi di non discriminazione, parità  di trattamento, proporzionalità  e trasparenza che risultano essere stati osservati dalla stazione appaltante.
Inoltre, il raggruppamento aggiudicatario, nel presentare la domanda di partecipazione alla gara, ha rispettato la modulistica prevista dalla lex specialis di gara.
In nessuna parte della suddetta modulistica viene richiesto di dichiarare per il raggruppamento di professionisti il soggetto coordinatore di prestazioni specialistiche, tanto meno a pena di esclusione.
Nè la legge di gara prevede l’esclusione in ipotesi di carenza di tale documentazione.
Peraltro, la normativa di settore non contempla per i servizi integrati attinenti all’ingegneria e all’architettura di valore inferiore a € 100.000,00 prestazioni specialistiche.
Inoltre, ai sensi del punto III.3.1 del bando la partecipazione alla gara è riservata ai soli ingegneri e architetti per la progettazione e la direzione lavori e le prestazioni inerenti la sicurezza di cui al dlgs n. 81/2008 sono demandate ai soggetti di cui all’art. 98 di detto decreto legislativo.
Identiche prescrizioni sono contenute nell’art. 2.4 del disciplinare.
Pertanto, dalla legge di gara si desume che le figure professionali richieste sono quelle di ingegnere e di architetto sia per la progettazione e la direzione lavori, sia per le prestazioni sulla sicurezza, atteso che il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ex dlgs n. 81/2008 deve essere in possesso di un diploma di laurea tra quelli ivi elencati, tra i quali sono ricompresi quelli di ingegneria e di architettura.
Non è, quindi, condivisibile l’affermazione di parte ricorrente secondo cui il RTP aggiudicatario avrebbe violato la disposizione di cui all’art. 90, comma 7 dlgs n. 163/2006 (peraltro – come visto in precedenza – non applicabile alla procedura de qua) e la prescrizione di cui al punto 5 del disciplinare nella parte in cui risulterebbe omessa l’indicazione della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Conseguentemente, non si può addivenire all’esclusione del raggruppamento aggiudicatario per aver omesso una indicazione non richiesta dalla legge di gara.
Infatti, la Commissione ha richiesto un’integrazione documentale, allegando un nuovo modulo a fronte di una situazione determinata dal tenore ambiguo della originaria modulistica.
Si verte, pertanto, in ipotesi di dichiarazioni conformi a quelle predisposte dalla stazione appaltante e di prescrizione (invocata da parte ricorrente) non contenuta nella legge di gara, nè presidiata da clausola di esclusione.
In forza del principio di tassatività  delle cause di esclusione di cui all’art. 46, comma 1 bis dlgs n. 163/2006 non sarebbe stato possibile concludere nel senso della esclusione del RTP controinteressato, posto che il raggruppamento aggiudicatario ha presentato le dichiarazioni così come richiesto dalla stazione appaltante.
Attesa l’assenza – nella modulistica predisposta dalla stazione appaltante ed utilizzata dal raggruppamento aggiudicatario – della prescrizione relativa al “professionista coordinatore”, il raggruppamento aggiudicatario ha legittimamente indicato il professionista che coordina ed integra le attività  degli altri professionisti nella relazione metodologica allegata all’offerta tecnica.
Il RTP aggiudicatario in detta relazione ha correttamente menzionato la figura di riferimento e coordinamento dell’attività  dei professionisti impegnati nella persona dell’ing. Federico Oliva.
Parimenti infondata è la censura relativa all’asserita omessa indicazione dei nominativi dei professionisti che dovranno eseguire le singole attività  che compongono l’incarico.
Infatti, la domanda di partecipazione del raggruppamento aggiudicatario è completa della indicazione della prestazione che ciascun professionista eseguirà , così come previsto dalla legge di gara.
Va, altresì, evidenziato che il modulo allegato alla lex specialis di gara non prescrive l’indicazione dei soggetti responsabili per le prestazioni, ma esclusivamente la menzione dei professionisti che avrebbero eseguito le singole prestazioni con l’indicazione delle relative percentuali, adempimento posto in essere da tutti i componenti del raggruppamento controinteressato.
Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione della normativa in tema di presenza nella compagine di un giovane professionista, tale doglianza va disattesa.
Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, l’ordinamento non prescrive l’obbligo di “associare” il giovane professionista, il quale partecipa al raggruppamento solo con finalità  promozionali, senza che assuma alcuna responsabilità .
Conseguentemente, il giovane professionista non necessariamente deve essere associato.
Pertanto, nel caso di specie al giovane professionista (i.e. ing. Perciante mandante del RTP) è stato legittimamente assegnato il compito di direttore operativo.
Anche il motivo di ricorso relativo all’omessa indicazione della percentuale/quota di partecipazione al raggruppamento dei singoli professionisti non può trovare accoglimento.
Invero, nel caso di specie – come già  sottolineato – non trovano applicazione le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I e Titolo II del dlgs n. 163/2006, nè tantomeno le disposizioni sugli appalti di servizi, atteso che nella specie viene in rilievo un appalto di progettazione che la legge fa oggetto di specifica disciplina.
Peraltro, la modulistica allegata alla lex specialis di gara non contempla l’indicazione della quota di partecipazione, ma semplicemente l’indicazione della mansione svolta all’interno del raggruppamento.
In conformità  alla suddetta modulistica il raggruppamento ha indicato la mansione dei singoli professionisti ed i requisiti tecnico-organizzativi di qualificazione, successivamente verificati in modo puntuale dalla Commissione di gara.
Con riferimento alla doglianza relativa all’omessa sottoscrizione – da parte di tutti i componenti del raggruppamento aggiudicatario – dell’impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ed all’omessa indicazione – da parte di alcuni – del soggetto cui conferire il predetto mandato, il motivo è infondato.
Infatti, la dichiarazione di volersi raggruppare temporaneamente, conferendo mandato al capogruppo, è compresa nell’offerta economica redatta secondo il modello fornito dalla stazione appaltante e che risulta sottoscritto da tutti i partecipanti al raggruppamento aggiudicatario, come peraltro previsto dalla lex specialis di gara (cfr. punto 2, lett. d.1 – pag. 2 del disciplinare di gara).
Parimenti, la censura relativa alla asserita modifica dell’offerta da parte del raggruppamento aggiudicatario in sede di integrazione delle dichiarazioni (essendo stata attribuita – secondo la prospettazione di parte ricorrente – interamente all’ing. Sgaramella la prestazione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, prestazione che nell’offerta originaria era, invece, ripartita al 50% con l’ing. De Leo) va disattesa.
Infatti, la stazione appaltante, allo scopo di individuare un unico interlocutore responsabile di ciascuna prestazione nei suoi confronti, ha chiesto ai concorrenti di indicare precisamente un soggetto che fosse l’unico responsabile (persona fisica) del raggruppamento per ciascuna delle attività  da svolgersi.
Il raggruppamento aggiudicatario ha indicato l’ing. Sgaramella, mentre nulla è cambiato in merito all’incarico che sarà  svolto – come specificato nell’offerta – al 50% dall’ing. Sgaramella e al 50% dall’ing. De Leo.
Pertanto, responsabile di tale attività  nei confronti della stazione appaltante è unicamente l’ing. Sgaramella, pur se al relativo svolgimento concorrerà  l’ing. De Leo.
Quanto alla doglianza relativa alla omessa presentazione di tutte le dichiarazioni ex art. 38 dlgs n. 163/2006 da parte dei componenti del raggruppamento aggiudicatario ed in particolare da parte di tutti gli associati dello studio FOA e della società  IMAD, va rimarcato che in realtà  è la legge di gara (parte terza, art. 1, lett. c del disciplinare e modulo allegato) a contemplare espressamente la possibilità  per il legale rappresentante del soggetto partecipante al raggruppamento di rendere le suddette dichiarazioni anche per gli altri soggetti.
Legittimamente l’arch. Federico Oliva ha reso la dichiarazione per tutti gli altri associati, così come ha fatto l’ing. Madaro per altro componente della IMAD.
In ogni caso parte ricorrente ha omesso di impugnare il disciplinare sotto tale profilo, con la conseguenza che la relativa censura è inammissibile.
Peraltro, ai sensi della parte terza, art. 1, lett. a), punto a.4) del disciplinare di gara le dichiarazioni ex art. 38 dlgs n. 163/2006 devono essere sottoscritte solo dai “concorrenti”.
I professionisti indicati non possono essere considerati “concorrenti”, con la conseguenza che non sono tenuti alla dichiarazione di cui all’art. 38 dlgs n. 163/2006.
Ne deriva che le dichiarazioni in esame rese dal raggruppamento sono del tutto conformi alla disciplina di gara e al modulo predisposto dalla stazione appaltante.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, deve in primis essere sottolineato che le disposizioni in tema di appalti invocate da parte ricorrente non sono applicabili – come visto in precedenza – nella fattispecie oggetto del presente giudizio in forza all’art. 91, comma 2 dlgs n. 163/2006.
Si deve ritenere che la documentazione fornita dal raggruppamento controinteressato – nell’ottica dei principi di non discriminazione, proporzionalità , trasparenza richiamati dal menzionato art. 91, comma 2 dlgs n. 163/2006 – sia idonea a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati, nonchè l’iscrizione agli albi professionali.
Inoltre, le fatture prodotte dalla società  IMAD dimostrano compiutamente i lavori eseguiti e tale mezzo è espressamente consentito nella richiesta di cui alla nota comunale prot. n. 2090 del 4.5.2012.
Diversamente da quanto affermato da parte ricorrente, la società  IMAD ha correttamente suddiviso gli importi relativi alle prestazioni eseguite per classi e categorie di lavori.
Le fatture in questione sono, infatti, precedute da una dichiarazione (anche questa espressamente consentita nella citata nota comunale di richiesta della documentazione) in cui sono esplicitati tali aspetti, oltre che la descrizione del servizio, il periodo di svolgimento dello stesso e gli importi dei lavori.
Nell’ottica del principio di proporzionalità , il Comune di Cellamare ha legittimamente ritenuto sufficiente la documentazione prodotta da IMAD.
Deve essere, altresì, disattesa la censura in forza della quale potrebbero essere fatti valere dalla società  di ingegneria IMAD esclusivamente i servizi prestati dall’amministratore e direttore tecnico ing. Pierpaolo Madaro, e non anche quelli prestati dall’ing. Giulio Madaro (in quanto amministratore non dirigente della società ).
Invero, a norma del punto 4.1 del disciplinare i requisiti devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme.
Nel caso di specie il raggruppamento controinteressato, anche a non considerare neppure uno dei servizi dichiarati dalla società  IMAD, ha dimostrato di possedere requisiti di gran lunga superiori (€ 17.452.454,19 per i lavori della classe I cat. c ed € 3.217.394,40 per i lavori della classe III cat. b) a quelli prescritti dal bando (€ 920.000,00 per lavori della classe I cat. c ed € 140.000,00 per lavori della classe III cat. b).
In ogni caso, va evidenziato che l’ing. Giulio Madaro è amministratore che svolge attività  professionali per la società  di ingegneria IMAD e, pertanto, i requisiti dallo stesso posseduti possono essere utilizzati ai fini della qualificazione della società .
Inoltre, i requisiti posseduti dall’ing. Pierpaolo Madaro (classe I cat. c per complessivi € 885.236,99) sono più che sufficienti, posto che la sommatoria dei requisiti del raggruppamento aggiudicatario superano nel complesso quelli minimi richiesti.
Infine, quanto alla censura sub 2) dei motivi aggiunti (omessa presentazione, da parte di alcuni dei componenti del raggruppamento aggiudicatario, dei certificati di abilitazione e di iscrizione ai relativi Albi professionali; non osservanza di quanto richiesto a tal riguardo dalla stazione appaltante con la nota comunale prot. n. 2090 del 4.5.2012), va evidenziato che ai sensi dell’art. 40, comma 01 d.p.r. n. 445/2000 (introdotto dall’art. 15 legge n. 183/2011) “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità  personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà  sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.”.
Ne consegue che l’Amministrazione comunale non avrebbe potuto richiedere detta certificazione, in quanto sostituita dalle dichiarazioni ex artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 rese dal raggruppamento controinteressato in osservanza con quanto previsto dal disciplinare di gara (punto III.2.1, comma 1, lett. a).
Del resto la citata clausola del disciplinare non impone la presentazione del certificato in originale, bensì semplicemente della dichiarazione sostitutiva.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione sia del ricorso introduttivo sia di quello per motivi aggiunti.
Essendo stata riscontrata la legittimità  dei provvedimenti gravati, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria (sia in forma specifica, sia per equivalente) azionata dalla società  ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Condanna la ricorrente Techin s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Cellamare, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Condanna la ricorrente Techin s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Studio Federico Oliva e Associati, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 

 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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