Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Dichiarazioni e certificati – Integrazioni – Presenza di indizio o principio di prova del possesso del requisito richiesto- Ammissibilità  – Motivazione

Qualora la documentazione prodotta da un concorrente ad una pubblica gara sia presente ma carente di taluni elementi formali, è ammissibile, a norma dell’art. 46 D.Lgs. n. 163/2006, l’integrazione documentale nell’ipotesi in cui vi sia un indizio o un principio di prova del possesso del requisito richiesto e l’Amministrazione non può pronunciare l’esclusione dalla procedura, ma è tenuta a richiedere al partecipante di integrare e chiarire il contenuto di un documento già  presente, costituendo tale attività  acquisitiva un ordinario modus procedendi, ispirato all’esigenza di far prevalere la sostanza sulla forma.

N. 00683/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01435/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1435 del 2008, proposto da Scamarcio Riccardo, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Antonucci, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Basso in Bari, corso Mazzini, 134/B;

contro
Azienda Sanitaria Locale BAT, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Mele in Bari, via Abate Gimma, 231;

nei confronti di
Di Benedetto Sabino, titolare della ditta individuale Repair 2000 Fiat Service, rappresenta e difesa dall’avv. Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 63;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione D.G. n. 1337 del 24.9.2008 avente ad oggetto: “Procedura ex art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 per il servizio di manutenzione e riparazione automezzi – recepimento verbali di gara – aggiudicazione”;
– di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e conseguenti ed, in particolare, del verbale di gara n. 1 del 9 settembre 2008 con il quale il seggio di gara ha concesso il termine di tre giorni per l’invio di un’idonea documentazione attestante il possesso di quanto già  dichiarato;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale BAT e di Di Benedetto Sabino, titolare della ditta individuale Repair 2000 Fiat Service;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2013 per le parti i difensori avv.ti Raffaele Daloiso, su delega dell’avv. Alessandro Delle Donne, e Massimo F. Ingravalle;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente ditta Scamarcio Riccardo partecipava alla procedura negoziata ex art. 125 dlgs n. 163/2006, indetta dall’Azienda Sanitaria Locale BAT, per il servizio di manutenzione e riparazione di automezzi, classificandosi al secondo posto.
La stessa impugnava con il presente ricorso l’aggiudicazione in favore della controinteressata Repair 2000 Fiat Service di Di Benedetto Sabino, deducendo motivi così sinteticamente riassumibili:
1) violazione dell’art. 4 del disciplinare di gara; violazione del principio della par condicio; eccesso di potere per contraddittorietà : in contrasto con la disposizione di cui all’art. 4 del disciplinare (in forza del quale l’Amministrazione può chiedere chiarimenti ai concorrenti rispetto alla documentazione presentata ed i concorrenti dovranno fornire i chiarimenti “seduta stante”), il seggio di gara avrebbe concesso alla ditta controinteressata ed aggiudicataria Repair 2000 un termine di tre giorni per l’invio della documentazione integrativa (cfr. verbale n. 1 del 9.9.2008);
2) eccesso di potere per disparità  di trattamento: altra ditta Apulia Service sarebbe stata esclusa, senza concessione di alcun termine, in quanto nel plico della stessa Apulia Service non sarebbe stata presente l’autocertificazione relativa al possesso della stazione di diagnosi computerizzata; pertanto, ad Apulia Service non sarebbe stata garantita la stessa possibilità  di completare l’esibizione della documentazione mancante, che invece la stazione appaltante avrebbe concesso alla aggiudicataria Repair;
3) violazione di legge; violazione dell’art. 3 del disciplinare di gara: infine, le buste delle ditte partecipanti alla gara non sarebbero state idoneamente sigillate con ceralacca, nè i loro lemmi sarebbero stati controfirmati in chiusura dai titolari delle ditte offerenti.
Si costituivano l’Amministrazione e la controinteressata ditta Repair 2000 Fiat Service di Di Benedetto Sabino, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, dagli atti di causa (cfr. verbale n. 1 del 9.9.2008) risulta che l’aggiudicataria Repair 2000 aveva depositato in precedenza gli atti necessari alla corretta valutazione, da parte della stazione appaltante, della propria offerta.
La stessa ditta, su richiesta della Commissione, aveva fornito – a mezzo del proprio legale rappresentante – “seduta stante” (e cioè nel corso della seduta del 9.9.2008) i chiarimenti necessari al fine di valutare il possesso dell’attrezzatura di controllo dei gas di scarico (requisito richiesto dalla lettera x), art. 3, pag. 4 del disciplinare di gara), come emerge dal verbale n. 1 del 9.9.2008.
In ogni caso, la concessione, da parte della stazione appaltante, del termine di tre giorni alla ditta Repair in detta occasione avveniva nel rispetto della legge di gara, posto che lo stesso art. 4 del disciplinare richiama espressamente l’art. 46 dlgs n. 163/2006.
Deve ritenersi che tale ultima previsione normativa consenta le integrazioni documentali nell’eventualità  in cui vi sia un indizio / principio di prova (quale era appunto il caso di specie, posto che la Repair aveva indicato nella propria documentazione amministrativa il possesso, tra le altre attrezzature, dell’opacimetro e del fumometro, possesso che – secondo la non censurabile valutazione espressa dalla stazione appaltante in data 9.9.2008 – lascia presupporre anche il possesso, tra le attrezzature di controllo dei gas di scarico, dell’analizzatore dei suddetti gas).
A tal riguardo, ha evidenziato Cons. Stato, Sez. V, 28 dicembre 2011, n. 6965 “Il rimedio della regolarizzazione documentale, di cui all’art. 46, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, non si applica al caso in cui l’impresa concorrente abbia integralmente omesso la produzione documentale prevista dal precedente art. 38; viceversa, qualora la documentazione prodotta dal concorrente ad una pubblica gara sia presente, ma carente di taluni elementi formali, di guisa che sussista un indizio del possesso del requisito richiesto, l’Amministrazione non può pronunciare l’esclusione dalla procedura, ma è tenuta a richiedere al partecipante di integrare e chiarire il contenuto di un documento già  presente, costituendo tale attività  acquisitiva un ordinario modus procedendi, ispirato all’esigenza di far prevalere la sostanza sulla forma.”.
Non sussiste, inoltre, la lamentata disparità  di trattamento tra la ditta Apulia Service (esclusa) e l’aggiudicataria Repair, posto che la prima, diversamente dalla controinteressata, non aveva fornito alcun principio di prova.
Peraltro, la ricorrente Scamarcio non ha alcun interesse a contestare l’esclusione della ditta Apulia Service.
Per quanto riguarda la censura relativa alla circostanza della asserita non idoneità  della suggellatura delle buste delle ditte partecipanti, la stessa va disattesa.
Dall’esame del verbale del 9 settembre 2008 risulta, infatti, che le buste delle ditte partecipanti alla gara erano sigillate in conformità  a quanto disposto dall’art. 3 del disciplinare di gara (clausola che richiede la mera sigillatura, con mezzi idonei, delle buste, senza imporre la presenza della ceralacca).
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente Scamarcio Riccardo al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Azienda Sanitaria Locale BAT, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Condanna il ricorrente Scamarcio Riccardo al pagamento delle spese di giudizio in favore di Di Benedetto Sabino, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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