1. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Riconoscimento infermità  dipendente da causa di servizio – Concausa efficiente e determinante – Non sussiste
2. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate –  Riconoscimento infermità  dipendente causa di servizio  – Comitato di verifica – Diniego – Motivazione per relationem – Legittimità  

3. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Riconoscimento infermità  dipendente da causa di servizio – Comitato di verifica –  Parere – Sindacabilità  – Limiti

4. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Istruttoria – CTU – Applicazione – Limiti

1. Va respinta la domanda di equo indennizzo e di riconoscimento dell’infermità  dipendente da causa di servizio proposta qualora la patologia (nella specie “sinusite fronto-mascellare”) non venga ritenuta dal Comitato di verifica causalmente collegata al servizio svolto.
2. In sede di valutazione per il riconoscimento dell’infermità  dipendente da causa di servizio, il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 461 del 2001, è vincolante per l’Amministrazione, che può legittimamente motivare la decisione di rigetto dell’istanza presentata dal lavoratore dipendente, mediante il suo richiamo.

3. Il comitato di verifica delle cause di servizio è l’unico organo competente, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 461 del 2001, anche in relazione al riconoscimento dell’equo indennizzo, ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità  da causa di servizio con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale su tali decisioni è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di evidenti vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati che al parere vincolante del predetto comitato rinviano (come accade nel caso di specie in cui il provvedimento di diniego del relativo riconoscimento fonda, per relationem, sul parere del  comitato di verifica).

4. L’utilizzo della consulenza tecnica d’ufficio nel giudizio impugnatorio è molto limitato quando oggetto di impugnazione sono le valutazioni emesse da organi collegiali composti di funzionari di diversa estrazione e professionalità , connotate, quindi da un pregnante carattere tecnico discrezionale.
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Cfr. anche Tar Puglia, Bari, sez. II, sentenza n. 619/2013.
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N. 00617/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00309/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 309 del 2008, proposto da P. L. , rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Savino, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Garibaldi, 54; 

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 1214/07 del 18 aprile 2007, con il quale è stato concesso al ricorrente l’equo indennizzo soltanto in relazione all’infermità  artrosica, mentre è stata giudicata non dipendente da causa di servizio la “sinusite fronto-mascellare”;
e per il riconoscimento del diritto del ricorrente all’equo indennizzo di Categoria VII – Tabella A;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Savio Picone e udito l’avv. Vincenza De Giglio, su delega dell’avv. Antonio Savino;
 

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.;
Premesso che il ricorrente, appuntato scelto dei Carabinieri, impugna il provvedimento in epigrafe con il quali è stata parzialmente respinta la domanda di equo indennizzo e di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, in relazione alla patologia “sinusite fronto-mascellare”, che a suo dire sarebbe causalmente collegata al servizio svolto;
Considerato che la dipendenza da causa di servizio è stata esclusa dal Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere del 13 giugno 2006;
Ritenuto di dover respingere l’impugnativa, tenuto conto che:
– ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 461 del 2001, il parere del Comitato è vincolante per l’Amministrazione, che può legittimamente motivare la decisione di rigetto dell’istanza mediante il suo richiamo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2011 n. 2683; Id., sez. V, 7 febbraio 2012 n. 658);
– gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità  dei pubblici dipendenti, anche in relazione all’equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità  tecnica del Comitato, che perviene alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale su tali decisioni è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di evidenti vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi l’inattendibilità  metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2009 n. 3500);
– nella fattispecie, il Comitato ha congruamente argomentato la propria decisione negativa, affermando che l’infermità  riportata dal ricorrente costituisce un’affezione dovuta alla colonizzazione dei seni paranasali da parte dei comuni germi saprofiti delle fosse nasali, favorita dalla preesistente conformazione locale, e che l’attività  lavorativa svolta non è stata causa o concausa efficiente e determinante dell’insorgere della patologia;
– non sussistono i presupposti per l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, tenuto conto dei limiti che, per costante giurisprudenza, l’utilizzo di questo mezzo istruttorio incontra nel processo amministrativo, specialmente al cospetto di valutazioni, quali quelle sulla dipendenza da causa di servizio, che la legge riserva in via tendenzialmente esclusiva a determinati organi collegiali composti da funzionari di diversa estrazione e professionalità  (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2012 n. 1510);
Ritenuto, in conclusione, di dover respingere il ricorso, con compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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