Commercio, industria, turismo – Sovvenzioni e finanziamenti – Diniego – Istruttoria superficiale – Illegittimità  – Fattispecie

àˆ viziato da eccesso di potere il provvedimento di diniego di finanziamento pubblico adottato a seguito di istruttoria superficiale e insufficiente (nella fattispecie, è stato ritenuto illegittimo il rigetto della domanda di ammissione alle agevolazioni per l’apertura di un nuovo esercizio in quanto l’unica ragione posta a fondamento del diniego -la presenza di numerosi esercizi pubblici nella medesima zona-  è stata valutata dalla p.A. mediante la mera consultazione del sito web delle pagine gialle, senza alcuna deduzione in merito alle osservazioni di parte, in risposta al preavviso di diniego, relative alla novità  dell’iniziativa imprenditoriale e senza alcuna ulteriore indagine in ordine all’effettiva saturazione della domanda).

N. 00621/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02121/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2121 del 2011, proposto da Anthurium di Pasquale Spinetti s.a.s., rappresentata e difesa dall’avv. Marialuisa Tarricone, con domicilio eletto presso l’avv. Sergio Ruggiero in Bari, via Boemondo, 21; 

contro
Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, rappresentata e difesa dall’avv. Pierluigi Rossi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Nicolai, 21; 

per l’annullamento
– del provvedimento prot. 23897 del 5 settembre 2011, con il quale è stata dichiarata l’inammissibilità  della domanda di concessione delle sovvenzioni di cui al d.lgs. n. 185 del 2000;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Savio Picone e udito l’avv. Tiziana Sangiovanni;
 

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.;
Premesso che la ricorrente impugna il provvedimento prot. n. 23897 del 5 settembre 2011 e la presupposta delibera del 2 settembre 2011, con cui Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa ha respinto la domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al d.lgs. n. 185 del 2000 (per l’apertura di un nuovo bar / gelateria in corso Giannone, nel centro di Foggia), ravvisando “mancanza di coerenza tra le caratteristiche del proponente e l’iniziativa proposta e carenza di validità  tecnica, economica e finanziaria dell’attività  proposta”, in quanto non sarebbero state fornite informazioni chiare e coerenti in ordine alla presenza di operatori concorrenti ed ai punti di forza e debolezza dell’iniziativa rispetto al sistema di offerta già  presente nella zona;
Ritenuto di dover accogliere l’unico ed articolato motivo di censura, con il quale la ricorrente deduce eccesso di potere per travisamento, irragionevolezza, ingiustizia e sviamento, in quanto la decisione di rigetto è fondata, per espressa affermazione contenuta nella parte motiva, sulla mera consultazione del sito web di Pagine Gialle, dal quale sarebbe emersa la presenza di numerosi esercizi pubblici nella zona adiacente al corso Giannone;
Rilevato, in tal senso, che sono condivisibili le affermazioni di parte ricorrente in ordine alla superficialità  dell’istruttoria, anche in seguito alle osservazioni trasmesse in risposta al preavviso di diniego, nelle quali era stata evidenziata la novità  dell’iniziativa imprenditoriale e lo specifico obbiettivo di offrire un servizio (produzione artigianale e vendita di gelati) che nella zona interessata sarebbe attualmente pressochè inesistente;
Rilevato altresì che l’asserita esistenza di numerosi bar già  attivi nella zona di corso Giannone ha costituito l’unica ragione del diniego, non avendo l’Agenzia contestato altre incongruenze o inesattezze, e che tanto costituisce sintomo dell’insufficienza dell’istruttoria condotta sul progetto della ricorrente, poichè la valutazione circa l’effettiva esistenza di esercizi concorrenti e la conseguente saturazione della domanda avrebbe richiesto ben altra indagine (ad esempio: sopralluoghi nella zona, interviste a campione tra i potenziali clienti, verifica della qualità  e dell’andamento economico degli esercizi concorrenti, verifica dei flussi e delle abitudini di spostamento dei potenziali clienti);
Ritenuto, in conclusione, di dover accogliere l’impugnativa e per l’effetto annullare il provvedimento prot. n. 23897 del 5 settembre 2011 e la presupposta delibera del 2 settembre 2011, respingendo la connessa domanda di risarcimento del danno (poichè è fatto salvo il dovere dell’Agenzia di riesaminare l’istanza e verificare la sussistenza di ogni altro presupposto di legge per la concessione del beneficio, fermo restando il divieto di reiterare le valutazioni giudicate illegittime con la presente pronuncia);
Ritenuto di dover liquidare le spese secondo la regola della soccombenza, nella misura forfetaria indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento prot. n. 23897 del 5 settembre 2011 e la delibera del 2 settembre 2011.
Condanna Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, nella misura di euro 3.000,00 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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