Giurisdizione – Pubblico impiego – Criteri di riparto – Giurisdizione del G.O. – Fattispecie

Spetta al giudice amministrativo la diretta cognizione sugli atti recanti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici (atti di macro-organizzazione), adottati dalle Amministrazioni quali atti presupposti rispetto a quelli di gestione dei rapporti di lavoro, nei confronti dei quali sono configurabili situazioni di interesse legittimo derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall’atto presupposto; la giurisdizione appartiene, invece, al giudice ordinario quando il giudizio investa direttamente atti di gestione del rapporto, in relazione ai quali i provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono esclusivamente atti presupposti. (Nella specie, è stata ritenuta la giurisdizione del G.O. in  quanto la ricorrente ha agito per far valere situazioni di diritto soggettivo connesse con lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere con l’Amministrazione).
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La sentenza TAR Puglia, Bari, sez. II, n. 634 – 2013 è identica nella massima.
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N. 00635/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01431/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1431 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da Francesca Delle Grazie, rappresentata e difesa dagli avv.ti Felice Eugenio Lorusso e Giuseppe Palumbo, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Amendola 166/5; 

contro
Azienda Sanitaria Locale di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto in Bari, lungomare Starita 6; 
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Volpe, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Vittorio Emanuele 52; 

per l’annullamento
– della deliberazione del Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari n. 152 del 29 gennaio 2010 e della nota del 16 marzo 2010, a firma del Direttore dell’Area Gestione risorse umane;
– delle deliberazioni del Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari n. 1256 del 6 luglio 2012, n. 1303 del 13 luglio 2012 e n. 1423 del 3 agosto 2012;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari e della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 marzo 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv. Felice Eugenio Lorusso, avv. Carmine Cagnazzo (su delega dell’avv. Edvige Trotta) e avv. Maria Daniela Poli (su delega dell’avv. Luigi Volpe);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
La ricorrente espone di aver superato il concorso per l’assunzione di 175 insegnati educatori-istruttori (VI q.f.), bandito con deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 28 dicembre 1988, e di essere stata assegnata al ruolo speciale previsto dalla legge regionale n. 16 del 1987 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, svolgendo fin dall’assunzione il servizio di integrazione per alunni portatori di handicap presso la scuola media statale “Giovanni Verga” di Bari.
Con il ricorso principale ed i primi motivi aggiunti, impugna la delibera del Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari n. 152 del 29 gennaio 2010, nella parte in cui ha disposto la sua immissione nei ruoli dell’Azienda sanitaria con il profilo di assistente amministrativo (cat. C1), in attuazione di quanto disposto dall’art. 3, comma 38, della legge regionale n. 40 del 2007.
Deduce motivi così rubricati:
1) violazione dell’art. 1, comma 529, della legge n. 296 del 2006, violazione dell’art. 30 della legge regionale n. 10 del 2007, violazione della legge regionale n. 16 del 1987 ed eccesso di potere sotto molteplici profili: l’Amministrazione avrebbe erroneamente applicato nei suoi confronti la procedura di stabilizzazione prevista dalla legge per il personale precario, modificando in modo unilaterale e peggiorativo i caratteri del rapporto di lavoro già  in essere;
2) violazione dell’art. 1, comma 529, della legge n. 296 del 2006, violazione dell’art. 30 della legge regionale n. 10 del 2007, violazione della legge regionale n. 16 del 1987, violazione degli artt. 4, 35, 36 e 97 Cost. ed eccesso di potere sotto molteplici profili: l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere all’inserimento nel ruolo degli educatori professionali (cat. D), anzichè in quello degli assistenti amministrativi (cat. C);
3) illegittimità  derivata dall’illegittimità  costituzionale dell’art. 3, comma 38, della legge regionale n. 40 del 2007: la norma di legge regionale contrasterebbe con gli artt. 1, 4, 35, 36 e 117 Cost. e con i principi in materia di tutela del lavoro e di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni.
Si sono costituite l’Azienda Sanitaria Locale di Bari e la Regione Puglia, chiedendo il rigetto dell’impugnativa.
Con i secondi motivi aggiunti, la ricorrente impugna con le medesime censure le delibere del Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari n. 1256 del 6 luglio 2012, n. 1303 del 13 luglio 2012 e n. 1423 del 3 agosto 2012, riguardanti l’approvazione della nuova dotazione organica, nella parte in cui dispongono che “(¦) per quanto concerne gli insegnanti educatori ex legge 16/87, inseriti nei ruoli di questa ASL con delibera n. 152 del 2010, con profilo di coadiutori amministrativi ed assistenti amministrativi, si è in attesa dell’esito del contenzioso in atto per procedere all’inserimento in ruolo delle n. 29 unità  che hanno attivato il suddetto contenzioso; diversamente le stesse figure non potendo trovare collocazione saranno soggette alle procedure di cui sopra”, vale a dire alle procedure di “trasformazione” dei posti dei ruoli tecnici, amministrativi e sanitari ritenuti non più strategici, ovvero in esaurimento, ovvero in esubero rispetto alla nuova dotazione organica.
Anche in relazione agli ultimi motivi aggiunti l’Azienda Sanitaria Locale di Bari e la Regione Puglia hanno replicato, chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 14 marzo 2013 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. In relazione al ricorso originario ed ai primi motivi aggiunti, con i quali viene impugnata la deliberazione n. 152 del 29 gennaio 2010, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione.
Come è noto, l’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 devolve alla cognizione del giudice ordinario tutte le controversie attinenti ai rapporti di impiego pubblico, ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti.
La portata della norma è tale da attrarre alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie nelle quali si fanno valere, in via diretta, interessi connessi con lo status di dipendente pubblico.
La giurisprudenza ha perciò chiarito che spetta al giudice amministrativo la diretta cognizione sugli atti recanti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, adottati dalle Amministrazioni quali atti presupposti rispetto a quelli di gestione dei rapporti di lavoro, nei confronti dei quali sono configurabili situazioni di interesse legittimo derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall’atto presupposto; mentre la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando il giudizio investa direttamente atti di gestione del rapporto, in relazione ai quali i provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono esclusivamente atti presupposti (cfr. Cass. Civ., sez. un., n. 25254/09; Cons. Stato, sez. V, n. 6705/2011).
Nella specie, la ricorrente agisce per far valere situazioni di diritto soggettivo connesse con lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere con l’Amministrazione.
Le delibera impugnata in via principale, con cui è stata disposta l’immissione nei ruoli dell’Azienda sanitaria con il profilo di assistente amministrativo (cat. C), nei confronti del personale già  in servizio con la qualifica di insegnante educatore, si configura quale atto gestionale del rapporto di lavoro privatizzato (rectius: dei plurimi rapporti di impiego ivi presi nominativamente in considerazione) e la sua efficacia plurisoggettiva non ne muta la natura sostanziale, ai fini del riparto di giurisdizione.
Ne consegue, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, la giurisdizione del giudice ordinario, dinnanzi al quale la presente causa potrà  essere utilmente riassunta.
2. Sussiste, viceversa, la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’impugnativa delle delibere n. 1256 del 6 luglio 2012, n. 1303 del 13 luglio 2012 e n. 1423 del 3 agosto 2012, aventi ad oggetto l’approvazione della nuova dotazione organica dell’Azienda sanitaria, ossia atti di macro-organizzazione con i quali l’Amministrazione pubblica ha stabilito le linee portanti della propria struttura interna, che assumono natura provvedimentale.
I motivi aggiunti, tuttavia, vanno dichiarati inammissibili per difetto d’interesse, non potendo ravvisarsi nelle delibere impugnate un contenuto dispositivo immediatamente lesivo.
L’Azienda sanitaria si è infatti limitata a dare atto della pendenza di un contenzioso giudiziale, in merito all’inquadramento degli insegnanti educatori assegnati al ruolo speciale previsto dalla legge regionale n. 16 del 1987, ed ha perciò riservato a futuri ed eventuali provvedimenti organizzativi ogni decisione sulla sorte professionale della odierna ricorrente.
Donde la carenza di interesse all’annullamento delle menzionate delibere.
3. In conclusione, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione al ricorso originario ed ai primi motivi aggiunti. I secondi motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per difetto d’interesse.
Le spese di giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alle oggettive incertezze in tema di riparto della giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
– dichiara il difetto di giurisdizione in relazione al ricorso originario ed ai primi motivi aggiunti;
– dichiara inammissibili i secondi motivi aggiunti;
– compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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