1. Pubblica sicurezza – Extracomunitari  – Segnalazione in area Schengen – Peculiarità 


2. Pubblica sicurezza  – Extracomunitari – Segnalazione S.I.S. – Respingimento alla frontiera -Automatica espulsione –  Mancanza di discrezionalità  dell’autorità   amministrativa procedente – Fattispecie

1. La normativa italiana che impedisce l’ingresso allo straniero nel territorio nazionale quando sia presente una segnalazione in “area Schengen” costituisce attuazione di un obbligo convenzionale internazionale e, di conseguenza, la situazione del cittadino straniero oggetto di segnalazione non può essere assimilata a quella di altri cittadini stranieri irregolarmente presenti nel territorio dello Stato Italiano.


2. Quando sia nota la ragione del divieto e la diretta riferibilità  allo straniero interessato, la segnalazione nel sistema SIS (Sistema Informativo Schengen) ai sensi del paragrafo 96 della Convenzione Schengen comporta un effetto preclusivo automatico per l’accesso nel territorio dei paesi aderenti senza alcuna ogni discrezionalità  in capo all’Amministrazione competente, con esclusione di limitatissime eccezioni consentite dal diritto europeo e dalla legislazione interna (nel caso di specie, non essendo stata contestata la sussistenza della segnalazione a carico del ricorrente è stata ritenuta la diretta riferibilità  allo stesso e la collegata motivazione).

N. 00645/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02083/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2083 del 2011, proposto da Emilian Preka, rappresentato e difeso dall’avv. Gian Pio Papa, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Bari, piazza Massari 6; 

contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del provvedimento di respingimento alla frontiera emesso e notificato in data 31.8.2011 nei confronti del ricorrente, motivato con l’indicazione dell’ipotesi “H”, in quanto il sig. P. E. risulta segnalato ai fini della non ammissione nel registro nazionale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv. Michele Dionigi, su delega dell’avv. Gian Pio Papa, e avv. Ines Sisto;
 

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.;
Premesso che il ricorrente impugna il provvedimento di respingimento della Polizia di Frontiera di Bari del 31 agosto 2011, adottato sul presupposto dell’esistenza a suo carico di una segnalazione nel sistema informativo S.I.S. ai sensi del paragrafo 96 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 19 giugno 1990, ratificata con legge n. 388 del 1993;
Ritenuto di dover respingere l’unico ed articolato motivo di ricorso, con il quale viene dedotta la violazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 286 del 1998 ed eccesso di potere sotto molteplici profili, poichè in sintesi:
– secondo la prevalente giurisprudenza, la normativa italiana che impedisce l’ingresso allo straniero nel territorio nazionale quando sia presente una segnalazione in “area Schengen” costituisce attuazione di un obbligo convenzionale internazionale e, di conseguenza, la situazione del cittadino straniero oggetto di segnalazione non può essere assimilata a quella di altri cittadini stranieri irregolarmente presenti nel territorio dello Stato Italiano (cfr. TAR Toscana, sez. II, 2 marzo 2011 n. 394);
– il semplice richiamo alla segnalazione nel S.I.S. non è sufficiente solo quando dal tenore del provvedimento impugnato non emerga la riferibilità  della segnalazione allo straniero e l’Amministrazione non abbia indicato la ragione della segnalazione: nel caso di specie, invece, il ricorrente non contesta la sussistenza della segnalazione a suo carico, sul presupposto dell’espulsione disposta nei suoi confronti in data 11 giugno 2009 dalla Questura di Roma, attestando così la sua diretta riferibilità  e la collegata motivazione;
– la fattispecie, quindi, rientra nella previsione del paragrafo 96, comma 3, della Convenzione Schengen, il quale recita: “Le decisioni possono inoltre essere fondate sul fatto che lo straniero è stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata nè sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d’ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri”;
– può concludersi, perciò, che quando sia nota la ragione del divieto di ingresso in “area Schengen” e la riferibilità  allo straniero interessato, la segnalazione nel sistema S.I.S. ai sensi del paragrafo 96 della Convenzione comporta un effetto preclusivo automatico per l’accesso nel territorio dei Paesi aderenti, con esclusione di ogni ulteriore discrezionalità  in capo all’Amministrazione competente e fatte salve le limitatissime eccezioni consentite dal diritto europeo e dalla legislazione interna (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 aprile 2009 n. 2121; Id., sez. VI, 3 marzo 2010 n. 1239; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 28 ottobre 2010 n. 7141; TAR Veneto, sez. III, 15 dicembre 2011 n. 1849; TAR Puglia, Bari, sez. III, 19 aprile 2012 n. 752);
Ritenuto, in conclusione, di dover respingere il ricorso con integrale compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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