1. Giurisdizione – Pubblico impiego – Atti amministrativi presupposti – G.O.


2. Giurisdizione – Pubblico impiego – Conservatorio di musica – Sospensione incarico di direzione – Atto di natura negoziale – Fattispecie 

1. Ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n.165 del 2001, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in tutte le controversie attinenti rapporti di impiego pubblico, nelle quali si fanno valere, in via diretta, interessi connessi con lo status di dipendente pubblico, ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti.


2. Rientrano nella giurisdizione del G.O. le controversie in materia di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali, giacchè tali atti non rappresentano scelte di macro-organizzazione ma hanno natura di atti negoziali (nel caso di specie, è stata ritenuta la giurisdizione del g.o. con riferimento al provvedimento di sospensione dall’incarico di direzione di un Conservatorio di Musica, posizione equiparata espressamente dal legislatore alla dirigenza scolastica).

N. 00627/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00294/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 294 del 2013, proposto da Francesco Monopoli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino e Anna Floriana Resta, con domicilio eletto presso l’avv. Filippo Panizzolo in Bari, via Celentano, 27; 

contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo 97; 

nei confronti di
Giampaolo Schiavo, non costituito; 

per l’annullamento
– del provvedimento ministeriale prot. n.134 del 27 febbraio 2013, con il quale si è decretata la sospensione dell’odierno ricorrente dall’incarico di Direttore del Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari;
– della nota di comunicazione del 27 febbraio 2013, del provvedimento (non conosciuto) di nomina di Giampaolo Schiavo quale commissario del Conservatorio;
– e per il risarcimento di tutti i danni cagionati dai provvedimenti gravati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv. Angelo Giuseppe Orofino, avv. Anna Floriana Resta e avv. Giovanni Cassano;
Verificata l’integrità  del contraddittorio ed avvisate le parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Ritenuto di dover dichiarare il difetto di giurisdizione in ordine all’impugnativa in esame, accogliendo l’eccezione formulata dall’Avvocatura dello Stato;
Rilevato, in tal senso, che:
– il ricorrente prof. Monopoli è dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, in servizio presso il Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari;
– l’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 devolve alla cognizione del giudice ordinario tutte le controversie attinenti ai rapporti di impiego pubblico, ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti: la portata della norma è tale da attrarre alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie nelle quali si fanno valere, in via diretta, interessi connessi con lo status di dipendente pubblico (con riguardo al rapporto di lavoro dei docenti dei conservatori musicali, cfr. TAR Puglia, Bari, sez. III, 25 maggio 2011 n. 802);
– il provvedimento impugnato afferisce alla gestione del rapporto di lavoro e riguarda, nella specie, la sospensione dall’incarico triennale di direzione del Conservatorio, posizione che la legge equipara espressamente alla dirigenza scolastica (art. 25, nono comma, del d.lgs. n. 165 del 2001);
– anche il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali restano affidati alla giurisdizione del giudice del lavoro, poichè non rappresentano scelte macro-organizzative e conservano carattere di atti negoziali (cfr., per tutte, Cass. Civ., sez. un., 1 dicembre 2009 n. 25254);
Ritenuto, in conclusione, di dover dichiarare ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, dinnanzi al quale la presente causa potrà  essere utilmente riassunta;
Ritenuto di dover compensare le spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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