Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Provvedimento di esclusione – Impugnazione – Equivocità  del bando – Conseguenze

Laddove la lex specialis di gara risulti particolarmente equivoca, il bando va necessariamente interpretato in modo da garantire il favor partecipationis; deve pertanto ritenersi illegittimo, senza necessità  di impugnazione del bando, il provvedimento di esclusione fondato su tale equivocità  (nella specie, nel bando indicavano gli oneri di sicurezza, ma non era chiaro se ci si riferisse ai costi di sicurezza delle imprese o agli oneri per le interferenze; per giunta, non risultavano possibilità  d’interferenze sul piano concreto, donde l’annullamento dell’esclusione della ricorrente  che nulla aveva dichiarato sul punto).

N. 00577/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00352/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 352 del 2013, proposto da: 
Engineering Planning Construction Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Carmine Rucireta, Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Carmine Rucireta in Bari, via Cognetti n. 25; 

contro
Comune di Conversano, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Martino, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

nei confronti di
Di.Da. Costruzioni S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Vito Di Natale, con domicilio eletto presso Vito Di Natale in Bari, via Guido De Ruggiero, n.9; 

per l’annullamento
– della determinazione dirigenziale prot. n. 251/segreteria del 14.02.2013, della cui esistenza è stata data comunicazione a mezzo fax in data 21.02.2013 con nota prot. n. 4318/13, con cui il comune di Conversano ha escluso la ricorrente dalla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara cig per i lavori di integrazione del sistema di fogna pluviale;
– della nota prot. n. 5265/1.3.2013, con cui il comune di conversano ha riscontrato l’informativa di ricorso della engineering planning construction srl confermando il provvedimento di esclusione della ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Conversano e di Di.Da. Costruzioni S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Saverio Profeta, avv. Carmine Rucirreta avv. Giuseppe Longo, su delega dell’avv. Angelo Martino e avv. Vito Di Natale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il Comune resistente ha indetto una gara con il criterio del massimo ribasso, per l’aggiudicazione dei lavori meglio indicati in epigrafe.
Hanno partecipato quattro imprese, tutte inizialmente ammesse.
La ricorrente, già  aggiudicataria provvisoria, è stata poi esclusa (insieme ad altre due concorrenti) all’esito delle osservazioni sulla regolarità  e completezza dell’offerta, formulate dalla controinteressata (divenuta successivamente aggiudicataria) e recepite pedissequamente dalla S.A.
Il Comune ha posto a fondamento dell’esclusione (questo in estrema sintesi il ragionamento seguito dalla S.A.) il ritenuto difetto, nell’offerta della società  ricorrente, della determinazione degli oneri di sicurezza aziendale.
In particolare, ed in punto di fatto, la S.A. ha determinato autonomamente gli “oneri per la sicurezza” non soggetti a ribasso (quantificandoli in circa 8.000.000 euro).
Non ha redatto il DUVRI per gli “oneri da interferenza”.
Ha poi ritenuto che gli “oneri di sicurezza” da essa stessa determinati – e non soggetti a ribasso -fossero qualificabili come oneri da interferenza.
Ha ritenuto, infine, che tutte le ditte partecipanti avrebbero dovuto determinare autonomamente gli oneri di sicurezza specifica aziendale e, non avendolo fatto nessuna delle imprese (salva l’odierna contro interessata), erano tutte da escludere.
Con unico motivo di ricorso insorge contro tale esclusione la odierna ricorrente denunciando l’illegittimità  dell’operato della S.A. evidenziando:
da un lato la equivocità  del bando che in alcun punto distinguerebbe tra oneri di sicurezza da interferenza e oneri di sicurezza aziendale;
dall’altro l’assenza di potenziali interferenze nell’esecuzione dei lavori;
la conseguente impossibilità  di qualificare gli oneri prederminati dalla S.A. come oneri da interferenza.
Il ricorso è fondato.
In primo luogo va osservato che la tipologia dei lavori da eseguirsi (di fogna pluviale) non induce ad individuare possibili interferenze tra stazione appaltante e appaltatore nell’esecuzione dei lavori (non a caso il Comune non ha saputo indicare, nella memoria di costituzione, quali fossero le interferenze tra l’attività  del Comune e quella dell’impresa, segnalando solo quelle tra cittadini e lavoratori dell’impresa).
Inoltre, deve aggiungersi che nè la lex specialis nè soprattutto il modello A (cioè il modello di domanda di partecipazione) distinguono tra oneri per la sicurezza aziendale ed oneri da interferenza.
Ancora, la dizione usata dalla S.A. per individuare gli oneri predeterminati induce in errore, avendo la stessa S.A. qualificato gli oneri da essa quantificati come “oneri per la sicurezza” e non oneri da interferenza.
La equivocità  del bando è tanto evidente da aver indotto in errore non solo tutti partecipanti (tranne una), ma la stessa Commissione (cioè l’organo tecnico del Comune incaricato di applicare le prescrizioni della lex specialis) che, non a caso, ha inizialmente ammesso tutte le imprese.
A fronte di una tanto evidente ed estrema equivocità  della lex specialis, accentuata dal comportamento della stessa amministrazione, il bando, senza alcuna necessità  di impugnazione, va interpretato in modo da garantire il favor partecipationis.
L’esclusione della ricorrente va, pertanto, annullata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti in epigrafe indicati.
Condanna in solido il Comune di Conversano e la DI.DA costruzioni srl al pagamento delle spese processuali in favore della società  ricorrente che liquida in Euro 5.000,00, omnicomprensivi per diritti ed onorari, oltre IVA, CAP, spese generali e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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