Pubblica sicurezza – Licenza di porto di armi – Revoca – Motivazione – Perdita requisiti soggettivi di affidabilità  – Legittimità  – Fattispecie

àˆ legittimo il provvedimento con cui si disponga la revoca della licenza del porto di armi motivato sul presupposto del venir meno dei requisiti soggettivi di assoluta affidabilità  del soggetto, ritenendosi, nella specie, la mancata diligenza nella custodia dell’arma violazione dell’anzidetto presupposto.
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Vedi Cons. St., sez. III, ric. n. 9246 – 2013; sentenza 16 dicembre 2016, n. 5351 – 2016

N. 00597/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01540/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1540 del 2011, proposto da: 
V. M., rappresentato e difeso dagli avv. Michele Paparella, Pier Luigi Leone, con domicilio eletto presso Giuseppe Bagnulo in Bari, via Putignani N. 262; 

contro
Prefetto di Bari, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del decreto prefettizio, prot. n. 3250/6D/Area O.P. 1 Bis del 31 marzo 2011;
di tutti gli atti al predetto connessi, presupposti o consequenziali, ivi espressamente compresa la nota prot. n. 3250/6D/Area O.P. 1 Bis del 22.2.2011
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Prefetto di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame M. V. impugna il decreto prefettizio di cui in epigrafe con cui gli è stata revocata la licenza di porto d’armi per difesa personale per le ragioni ivi evidenziate.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione ed erronea applicazione dell’art. 3 e degli artt. 7 ss l. 241/1990 e s. m.i.; violazione del fondamentale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi in relazione alla partecipazione dei privati al procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità , perplessità , ingiustizia manifesta.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 39 ss. del r.d. 773/1931 e s.m.i. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto, difetto e comunque illogicità , perplessità  ed incongruità  della motivazione. Carente istruttoria. Ingiustizia manifesta. Sviamento.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 l. 110/1975 e s.m.i. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, difetto e comunque illogicità , perplessità  ed incongruità  della motivazione. Carente istruttoria. Ingiustizia manifesta. Sviamento.
Si è costituita in giudizio la Prefettura di Bari – Ufficio territoriale del Governo, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’Udienza del 4 aprile 2013 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Al fine di valutare la fondatezza o meno dei dedotti motivi di censura in particolare con riferimento a quelli relativi all’eccesso di potere per omessa istruttoria ed erronea e falsa presupposizione, occorre preliminarmente procedere ad una ricostruzione in punto di fatto degli accadimenti relativi alla vicenda in esame.
In data 31.10.2010 il ricorrente ha subito il furto, ad opera di ignoti, della autovettura di sua proprietà  Mercedes E280 TGT DC 166 ER, mentre l’auto si trovava all’interno della villa di sua proprietà  sita in Contrada Bosco comunale e lontana dal centro abitato.
Precisa il ricorrente che l’immobile è dotato di adeguata recinzione e di cancello elettrico a chiusura automatica nonchè munito di impianto di allarme collegato con istituto di vigilanza.
Il ricorrente il 31.10.2010 alle ore 10,00 si è recato presso la propria villa, entrando dal cancello elettrico con l’auto di servizio; dopo aver parcheggiato l’auto al fine di scaricare delle cassette di frutta, il ricorrente si è recato all’interno di un deposito ove era parcheggiato altro autoveicolo, che ha messo in moto.
Dopo tali operazioni il ricorrente è uscito dal deposito rendendosi conto che l’autovettura Mercedes gli era stata nel frattempo sottratta.
All’interno di detta autovettura, in un borsello, era contenuta una beretta 81 calibro 765 bifilare matricola D99676W, munita di caricatore con 14 proiettili inseriti regolarmente denunciata.
Il ricorrente ipotizza che i ladri fossero già  all’interno della villa e che sarebbero riusciti a portar via l’autovettura attraverso la manomissione del cancello elettrico.
A seguito di quanto sopra, dopo rituale comunicazione di avvio del procedimento e relative osservazioni prodotte dall’interessato, è intervenuto l’impugnato provvedimento di revoca del porto d’armi sul presupposto del venir meno dei requisiti soggettivi di assoluta affidabilità  in ragione della negligente custodia dell’arma.
Ciò premesso, deduce anzitutto il ricorrente difetto di motivazione, in relazione alla circostanza che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato ed eventualmente confutato le osservazioni prodotte dal ricorrente.
Il motivo non può essere accolto.
Ed invero, a fronte di un obbligo di diligente custodia, che rappresenta il necessario corollario della sussistenza dei requisiti soggettivi di affidabilità  nell’uso e nella custodia dell’arma, l’obbligo di motivazione appare nella concreta fattispecie in esame in qualche modo circoscritto e stemperato alla luce della concreta articolazione degli accadimenti senza peraltro considerare che l’impugnato provvedimento risulta supportato da una motivazione per relationem, di per sè idonea a supportare l’impugnato provvedimento.
àˆ certo infatti che il ricorrente, ancorchè all’interno della sua proprietà , ha lasciato incustodito il borsello contenente l’arma, peraltro direttamente munita del caricatore, incustodito all’interno dell’autovettura Mercedes a sua volta incustodita e lasciata in moto e quindi con gli sportelli facilmente apribili, per lungo tempo.
Ed infatti, come si evince dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, il ricorrente, abbandonata l’autovettura Mercedes in moto e con gli sportelli aperti e con all’interno l’arma munita di caricatore, si è portato dapprima nei pressi di un garage deposito (che sembrerebbe ubicato nella parte posteriore della villa e comunque non certamente in posizione tale da consentire un costante controllo visivo dell’autovettura Mercedes, nè tale da consentire di udire la partenza dell’autovettura medesima), successivamente entrando nel deposito medesimo, mettendo in moto altra autovettura e attendendo che il motore di quest’ultima si riscaldasse.
Dalle dichiarazioni del ricorrente si evince peraltro che lo stesso dopo essere entrato nella villa di sua proprietà , non si è neanche assicurato dell’avvenuta chiusura del cancello automatico, essendosi lo stesso limitato a dichiarare che il cancello elettrico si richiude automaticamente dopo circa 10-12 secondi.
Sta di fatto che i malviventi hanno avuto il tempo di disattivare i contatti elettrici e aprire manualmente il cancello, ponendosi infine alla guida del veicolo e allontanandosi.
Su richiesta di un confinante che aveva notato il movimento dei malfattori, proprio colui che si era posto furtivamente alla guida della Mercedes rispondeva che il dottore era dietro alla villa.
Non appare comunque rilevante, a fronte di quanto sopra rappresentato, la circostanza dell’avere o meno il ricorrente atteso che il cancello elettrico si richiudesse, atteso comunque il negligente comportamento complessivo e i lunghi tempi necessari per recarsi sul retro della villa e procedere all’accensione della seconda autovettura nonchè alle operazioni di carico e scarico delle varie cassette di frutta, una alla volta.
Le osservazioni prodotte dal ricorrente appaiono per buona parte non pertinenti e significative, in quanto relative a fattispecie del tutto estranee a quelle in esame, quali le ipotesi di condanna per delitti non colposi o soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale.
Con riferimento ai restanti profili, le osservazioni del ricorrente non appaiono meritevoli di considerazione, atteso l’obbligo di custodire l’arma in modo adeguato e considerato che nella specie l’arma è stata lasciata del tutto incustodita e al di fuori della sfera di vigilanza del ricorrente.
Indubbiamente l’obbligo di custodia integra un’obbligazione di mezzi e non di risultato, ma nel caso di specie proprio le modalità  del comportamento del ricorrente denotano evidente superficialità  rispetto agli obblighi di custodia cui era tenuto.
Lo stesso ricorrente ammette che l’estensione dell’area a verde di pertinenza della sua villa, per la sua ampiezza, nonchè per essere recintata in buona parte con sola rete metallica era facilmente vulnerabile.
Risulta pertanto infondato anche il secondo motivo di censura con cui si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39 ss. del r.d. 773/1931 ed eccesso di potere sotto vari profili.
Con il terzo motivo deduce violazione art. 20 l. 110/1975 ed eccesso di potere, con riferimento alla circostanza che il ricorrente, titolare di una farmacia, non rivestendo la qualità  di collezionista di armi, non fosse tenuto ad adottare specifiche ed efficienti difese antifurto, sussistendo a suo carico solo un generico dovere di diligente custodia, da valutarsi di volta in volta sulla base di situazioni contingenti, atteso che nella fattispecie in esame il ricorrente non risulta destinatario della revoca a causa del furto subito, bensì in quanto le modalità  della sua condotta, che hanno agevolato il furto dell’arma, denotano appunto una violazione del dovere generico di diligenza nella custodia della stessa.
Il ricorso va dunque respinto.
Ricorrono ragioni equitative per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Mario Mosconi, Consigliere
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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