1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Potere di vigilanza – Termine – Decadenza – Non si applica
 
2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Costruzioni abusive – Sanzioni – Demolizione – Motivazione


3. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Costruzioni abusive – Sanzioni amministrative – Demolizione – Sanzioni pecuniarie

1. Il decorso del tempo dalla perpetrazione dell’abuso edilizio non estingue il potere sanzionatorio dell’Amministrazione, atteso che l’abuso edilizio riveste natura di illecito  permanente. Tanto più che il legislatore, al fine di eliminare l’effetto antigiuridico dell’abuso, ha previsto appositi strumenti, ordinari o eccezionali, quali il permesso di costruire in sanatoria o il condono.
 
2. La natura doverosa dell’ingiunzione a demolire esclude, stante anche il carattere permanente dell’illecito, particolari oneri motivazionali a carico dell’Amministrazione. Infatti, l’interesse pubblico al ripristino della legalità  costituisce di per sè giustificazione piena della finalità  pubblica perseguita con la sanzione.
 
3. L’ingiunzione di demolizione costituisce il rimedio ordinario di reazione contro l’abuso edilizio, laddove l’applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva rappresenta solo un’ipotesi subordinata, ai sensi della disposizione di cui all’art. 33, comma 2, del D.P.R. 380/2001.

N. 00471/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00104/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2007, proposto da: 
Mastrototaro Francesco e Filippi Antonia, rappresentato e difeso dall’avv. Luigia Catano, con domicilio eletto presso Luigia Catano in Bari, c/o Avv.G.Martino via Putignani 229; 

contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv. Isabella Palmiotti, Domenico Cuocci Martorano, con domicilio eletto presso Domenico Cuocci Martorano in Bari, c/o De Robertis via Davanzati N.33; 

per l’annullamento del provvedimento di “ingiunzione di demolizione diopere eseguite in assenza di permesso di costruire” deliberato dal dirigente del settore urbanistica del comune di barletta, prot. n. 24/ del 7/11/2006, notificato in data 10/11/2006; di ogni atto presupposto, ancorchè ignoto, in quanto lesivo, ed in particolare dei seguenti atti definitivi ed endo-propcdimentali; della relazione istruttoria dell’ufficio edilizia del comune di barletta del 2/11/2006; del rapporto di p.m. n. 62.223 del 27/10/2006; del parere della soprintendenza per i beni culturali prot. n. 16089/95 del 26/04/1996 richiesto dal comune di barletta;
nonchè per il risarcimento dei danni relativi all’annullamento dell’atto impugnato.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Barletta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
I ricorrenti, proprietari di un locale con annessa porzione di aia ubicato in Barletta (in catasto partita 20934 fg. 59 p.lla 202 sub 1 e part. 4643 fg.59 p.lla 206), realizzato in legno e lamierati e adibito a stalla deposito, nel 1995 hanno proceduto, in assenza di titolo, alla ristrutturazione dello stesso, ricostruendolo con struttura in mattoni forati.
A seguito del rapporto della P.M. di Barletta n. 111/95 è stato avviato l’iter sanzionatorio ed iniziata altresì l’azione penale, quest’ultima conclusasi con applicazione di pena ex art. 444 c.p.p..
àˆ intervenuto quindi l’impugnato provvedimento ingiunzione a demolire, del quale i ricorrenti chiedono l’annullamento deducendo i seguenti motivi di censura:
1) violazione art. 7 l. 241/1990; violazione del principio del contraddittorio;
2) violazione e falsa applicazione art. 31 d.p.r. 380/2001. Eccesso di potere per difetto di motivazione sotto il profilo della indeterminazione dell’oggetto;
3) violazione art. 3 l. 241/1990; omessa motivazione rispetto alla scelta tra sanzione pecuniaria o demolizione;
4) eccesso di potere per erroneo presupposto di diritto e di fatto;
5) eccesso di potere per erroneo presupposto di fatto sulla irregolarità  del primo manufatto (part. 202 sub 1 fg. 59).
Si è costituito in giudizio il Comune di Barletta, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’Udienza del 7 marzo 2013 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso in esame è anzitutto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, oltre che manifestamente infondato nel merito.
Ed invero, dalla documentazione esibita in giudizio dal Comune di Barletta si evince che i ricorrenti in data 5.1.2007 hanno presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria, cui ha fatto seguito il provvedimento di diniego di sanatoria di cui al provvedimento prot. 16168 del 6.3.2012, preceduto peraltro dal rituale preavviso ex art. 10 bis l. 241/1990, giusta nota prot. 18935 del 2.4.2007, debitamente notificata.
Tale provvedimento di diniego di sanatoria non risulta mai impugnato dai ricorrenti, con conseguente venir meno dell’interesse in ordine al ricorso in esame, stante l’acquiescenza prestata dai ricorrenti rispetto al diniego di cui trattasi.
La manifesta infondatezza nel merito consente peraltro di prescindere da siffatto profilo di improcedibilità .
Occorre infatti considerare anzitutto in punto di fatto che risulta infondato il profilo di censura articolato dai ricorrenti secondo cui l’ingiunzione di demolizione sarebbe stata adottata a distanza di oltre dieci anni dalla perpetuazione dell’abuso.
Ed invero, a seguito di sopralluogo del 27.10.2006 e della successiva attività  istruttoria (relazione Ufficio Edilizia del 2.11.2006), è stata accertata una prosecuzione dell’attività  edilizia abusiva sull’immobile di che trattasi, attraverso un ulteriore ampliamento del locale di ulteriori metri quadri 31,68 peraltro con incremento della cubatura in conseguenza della elevazione di quota del solaio in cemento armato, in area sottoposta a tutela ambientale.
Senza peraltro considerare, quand’anche per ipotesi volesse accedersi all’argomentare del ricorrente, che il decorso del termine non estingue il potere sanzionatorio dell’abuso edilizio, atteso che l’abuso edilizio riveste natura di illecito di carattere permanente e considerata altresì che proprio al fine di eliminare l’effetto antigiuridico il legislatore ha previsto appositi strumenti ordinari o eccezionali quali il permesso di costruire in sanatoria o il condono.
àˆ pertanto infondato il primo motivo di censura, relativo alla presunta pretermissione dell’avviso ex art. 7 l. 241/1990, sia in considerazione della natura vincolata del provvedimento sanzionatorio dell’ingiunzione a demolire, sia per l’applicabilità  alla fattispecie in esame del disposto di cui all’art. 21 octies della legge citata, sia infine in relazione alla equipollenza del verbale di accertamento in contraddittorio con il responsabile all’avviso ex art. 7.
Peraltro il motivo risulta ancor prima inammissibile, in quanto – in senso conforme al prevalente e condiviso orientamento della giurisprudenza – il motivo risulta dedotto solo come mero vizio formale, trovando pertanto applicazione l’art. 21 octies, atteso che i ricorrenti neanche in sede di ricorso giurisdizionale hanno ritenuto di esporre le ragioni sostanziali che avrebbero dovuto costituire concreto oggetto del proprio apporto partecipativo e in contraddittorio e della cui mancanza si dolgono.
L’esposizione, anche sommaria, delle ragioni sostanziali che il ricorrente avrebbe potuto far valere in sede di controdeduzioni e nell’ambito del sub procedimento ex artt. 7 ss. legge citata costituisce invero condizione di ammissibilità  del motivo proposto.
àˆ altresì infondato il secondo motivo di censura, relativo ad un presunto difetto di motivazione con riferimento ai dati catastali dell’area di sedime della quale si dispone l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale per il caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione.
Ed invero, la natura doverosa dell’ingiunzione a demolire esclude, in una con la natura permanente dell’illecito, particolari oneri motivazionali a carico dell’Amministrazione, atteso che l’interesse pubblico al ripristino della legalità  costituisce di per sè giustificazione piena dell’interesse pubblico perseguito.
Anche con riferimento all’individuazione degli esatti dati catastali dell’area di sedime, per pacifica giurisprudenza, può compiersi o direttamente nel provvedimento di ingiunzione a demolire (nel qual caso l’effetto acquisitivo opererà  in via automatica ed ex lege per mero decorso del termine di adempimento all’ingiunzione a demolire, con conseguente natura meramente dichiarativa dell’atto di formale acquisizione) ovvero in sede di provvedimento di acquisizione (il quale, in tal caso, avrà  anche natura costitutiva limitatamente al quantum della superficie acquisita).
àˆ infondato il quarto motivo di ricorso, atteso che la sanzione ripristinatoria costituisce il rimedio ordinario di reazione contro l’abuso edilizio, mentre l’applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva rappresenta solo un’ipotesi subordinata, come si evince dalla normativa di riferimento (oggi art. 33 comma 2 D.P.R. 380/2001).
Risulta infondato l’ultimo motivo di censura relativo al parere della Soprintendenza di cui alla nota prot. 16089/05 del 26.4.1996, con cui la predetta Amministrazione, riscontrando la richiesta formulata dal Comune di Barletta ex art. 9 comma 4 l. 47/1985 (ora art. 33 comma 4 D.P.R. 380/2001), ha ritenuto doversi procedere alla restituzione in pristino stante l’alterazione dello stato dei luoghi con compromissione del vincolo.
Ed invero, anche a prescindere dalla circostanza che tale parere, che ha supportato anche il diniego di condono, risulta viceversa solo tardivamente impugnato in questa sede, deve evidenziarsi che il decreto ministeriale del 30.10.1999, cui si richiamano i ricorrenti non costituisce la fonte primaria di specificazione del vincolo, attesa la sua natura integrativa rispetto al D.M. del 29.9.1997, che ha ritenuto di notevole interesse storico artistico l’intero “Villaggio Borgo di Montaltino”, atteso che con il decreto del 1999 risultano disposti vincoli integrativi e particolari su determinati immobili, fermo restando il vincolo generale sull’intero borgo.
L’elevazione di quota del solaio di metri 0,90, in una con tutte le altre opere che hanno determinato una totale trasformazione dell’immobile in legno e lamiera preesistente risultano incontrovertibilmente accertate dal verbale della P.M. e dalla successiva istruttoria dell’Ufficio Edilizia.
Risulta conseguentemente infondata, per difetto di tutti i presupposti, la domanda risarcitoria proposta.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 oltre i.v.a. c.p.a. e rimborso del c.u., seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Barletta, spese che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 oltre i.v.a. c.p.a. e rimborso del c.u..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente FF, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria