1. Edilizia ed urbanistica – Attività  edilizia privata – Art. 4 L.R. Puglia n. 14/2009 – Volumetrie – Piano urbanistico generale – regolamento edilizio comunale – Rapporti 


2.  Edilizia ed urbanistica – Attività  edilizia privata – Piano urbanistico generale – Regolamento edilizio comunale – Principi di decoro urbano

1. L’incremento volumetrico astrattamente consentito dall’art. 4 della L.R. n. 14/2009 deve integrarsi con le restanti disposizioni normative e regolamentari che disciplinano l’attività  edificatoria del privato e che dettano prescrizioni in tema di altezza degli edifici, di stile in prossimità  di importanti edifici, di decoro urbano, etc¦; la stessa legge regionale citata, infatti, subordina espressamente l’incremento della volumetria esistente al perseguimento del fine di migliorare la qualità  del patrimonio edilizio esistente (nel caso di specie, l’intervento proposto dal ricorrente – collocato in zona classificata come “centro storico” – puntava ad un incremento della volumetria in contrasto, in termini di altezza e caratteristiche estetiche degli edifici, con le previsioni dettate sia dalle N.T.A. del P.R.G. sia dal regolamento edilizio comunale).


2. L’applicazione delle previsioni del P.R.G. e del regolamento edilizio comunale – che mirano al coerente ed armonico inserimento di una nuova costruzione nel contesto preesistente – non può essere limitata alle sole ipotesi in cui l’intervento a farsi si collochi nei pressi di edifici di notevole valore storico; non occorre a tal fine che gli edifici circostanti siano assoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico ovvero sottoposti a specifici vincoli di tutela, dovendosi viceversa ritenere preminente e generalizzata l’esigenza di garantire adeguato rispetto dei principi di decoro urbano.

N. 00472/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01981/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1981 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Umberto Lorusso, Antonio Lorusso, rappresentati e difesi dagli avv. Pasquale Medina, Marco Vitone, Vittorio Di Salvatore, con domicilio eletto presso Pasquale Medina in Bari, corso Vittorio Emanuele, 193; 

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Augusto Farnelli, Chiara Lonero Baldassarra, con domicilio eletto presso Chiara Lonero Baldassarra in Bari, via P.Amedeo 26; 

per l’annullamento
dell’atto prot. n. 201044 del 25/08/2011, successivamente comunicato, con il quale il Dirigente del Settore SUE del Comune di Bari ha espresso “diniego definitivo” sull’istanza di rilascio di permesso di costruire presentata dai ricorrenti;
nei limiti dell’interesse dei ricorrenti: della delibera del Consiglio Comunale di Bari n. 2010/00056 del 09/07/2010 avente ad oggetto: “Adozione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della legge regionale n.56/1980, di variante di adeguamento_del P.R.G. ai sensi dell’art. 5.06 delle n.t.a. del PUTT/p (Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, approvato con delibera G.R. n.1748 del 15.12.2000)” e della delibera del Consiglio Comunale di Bari n. 2011/00013 del 09/03/2011;
di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ivi compresi i pareri, relativi all’atto sub a), espressi dal tecnico istruttore in data 01/03/2011 e dal Coordinamento Tecnico Interno in data 13/04/2011.
Con i motivi aggiunti depositati il 6 aprile 2012 si chiede l’annullamento:
dell’atto prot. n. 15599 del 23/01/2012, comunicato il successivo 27 gennaio, con il quale il Dirigente del Settore SUE del Comune di Bari ha nuovamente espresso”diniego definitivo” sull’istanza di rilascio di permesso di costruire presentata dai ricorrenti;
nei limiti dell’interesse dei ricorrenti: 1) della delibera del Consiglio Comunale di Bari n. 2010/00056 del 09/07/2010 avente ad oggetto: “Adozione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della legge regionale n.56/1980, di variante di adeguamento del P.R.G. ai sensi dell’art. 5.06 delle n.t.a. del PUTT/p (Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, approvato con delibera GR. n.1748 del 15.12.2000)”; 2) della delibera del Consiglio Comunale di Bari n. 2011/00013 del 09/03/2011;
di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ivi compresi i pareri, relativi all’atto sub a), espressi dal tecnico istruttore in data 17.1.2012.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
I ricorrenti, comproprietari di un fabbricato in Bari alla via Mola (fg. 31 p.lla 374), ricadente in zona B di espansione – aree di rinnovamento urbano a carattere terziario – direzionale di tipo B9 (art. 50 n.t.a.a del p.r.g. vigente), in data 28.10.2010 hanno chiesto il rilascio di permesso di costruire (p.d.c. 424/2010), finalizzato alla demolizione e alla ricostruzione del fabbricato ex art. 4 l.r. 14/2009.
Dopo rituale preavviso di diniego e a seguito di istruttoria, nonostante le osservazioni prodotte dai ricorrenti è intervenuto l’impugnato diniego.
I ricorrenti deducono i seguenti motivi di censura:
1) violazione di legge (art. 10 bis l. n. 241/1990; art. 3 l. 241/1990: difetto di motivazione). Eccesso di potere per difetto di presupposto valido ed efficace, di istruttoria e per travisamento.
2) violazione e falsa applicazione di legge (art. 4 l.r. 14/2009); falsa applicazione di legge (artt. 74 e 94 del Reg. Edilizio del Comune di Bari, approvato con delibera della Giunta provinciale amministrativa del 1936); violazione di legge (art. 3 l. 241/1990: motivazione carente). Eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, nonchè per contraddittorietà , illogicità , travisamento e sviamento.
3) violazione di legge (art. 4 l.r. 14/2009; art. 12 comma 1 D.P.R. 380/2001; art. 16 l.r. 56/1980); violazione di legge (art. 3 l. 241/1990: difetto di motivazione). Violazione di legge (principi generali in tema di misure di salvaguardia; art. 12 comma 3 D.P.R. 380/2001; art. 17 l.r. 56/1980; art. 13 l.r. 20/2001). Eccesso di potere per difetto di presupposto, nonchè travisamento e sviamento.
4) violazione di legge (art. 4 l.r. 14/2009). Violazione e falsa applicazione di legge (art. 16 l.r. 56/1980; art. 5.06 nt.a.a del p.u.t.t.p. della Regione Puglia); violazione e falsa applicazione di legge (artt. 136,139,146 anche in relazione agli artt. 137, 138, 140 D.Lgs. 42/2004; art. 1.01 n.t.a. p.u.tt.p Regione Puglia). Eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, nonchè travisamento e sviamento.
5) violazione e falsa applicazione di legge (art. 12 comma 3 D.P.R. 380/2001; art. 17 l.r. 56/1980; art. 13 l.r. 220/2001); eccesso di potere per difetto di presupposto e per travisamento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Bari, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di diniego definitivo adottato dal Comune di Bari a seguito dell’autoannullamento del precedente diniego, giusta provvedimento 286779 del 5.12.2011, riproponendo sostanzialmente i profili di censura già  dedotti.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 290/2012 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti, ordinanza confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza 3169/2012.
All’Udienza del 7 marzo 2013 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva anzitutto il Collegio che il ricorso originario è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che il provvedimento di diniego prot. 201044 del 25.8.2011 è stato oggetto di autoannullamento da parte del Comune di Bari con provvedimento 286779 del 5.12.2011, per riconosciuta violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990.
Ha fatto seguito, previa attuazione del sub procedimento ex artt. 10 bis ss. legge citata, il nuovo provvedimento di diniego prot. 15599 del 20.6.2012, impugnato con i motivi aggiunti.
Ciò premesso, rileva il Collegio che l’impugnazione proposta con i motivi aggiunti depositati il 6.4.2012 risulta infondata e non meritevole di accoglimento.
Il diniego espresso dal Comune di Bari risulta supportato dalla ritenuta violazione degli artt. 74 e 94 del regolamento Edilizio del Comune di Bari e 76 delle n.t.a. annesse al p.r.g. vigente.
Ed invero, dall’istruttoria eseguita dagli Uffici Comunali e dall’esame del progetto è emerso che, come del resto chiaramente evincibile ictu oculi anche da un mero sommario esame della documentazione fotografica in atti, il progetto proposto prevede la realizzazione di un edificio che per dimensioni e caratteristiche architettoniche risulta del tutto distonico rispetto al contesto urbano di riferimento prevedendosi ad esempio un’altezza dell’edificio pari a mq 30,15 rispetto ad edifici circostanti di altezza pari a circa 18-20 metri, peraltro caratterizzati da un comune e caratteristico assetto architettonico del tutto differente dalle caratteristiche planovolumetriche ed estetiche del fabbricato.
Il Comune di Bari infatti ha rilevato che l’intervento proposto risulta “per dimensione in altezza e connotazioni esteriori indifferente all’inserimento nella cortina preesistente, tanto da poter causare una significativa menomazione delle prospettive e delle visuali d’ambiente (art. 74 R.E.) del contesto urbano interessato e, quindi, non suscettibile di realizzare un complesso architettonico idoneo ad inserirsi tra i fabbricati adiacenti (art. 94 R.E.)”.
Il Comune di Bari ha altresì rilevato che il notevole incremento volumetrico, introdotto in applicazione della l.r. 14/2009 e che ha determinato l’elevazione dissonante dell’edificio e la soluzione di continuità  architettonica, pregiudica la finalità  di miglioramento architettonico ed estetico richiamato dalla stessa citata legge regionale con riferimento anche alla natura di centro storico, con conseguente assoggettamento alle misure di tutela ex art. 12 comma 3 D.P.R. 380/2001.
Ed invero, come risulta documentato in atti l’area in questione risulta inclusa nel centro storico della città  in virtù della sopravvenuta variante al p.r.g. finalizzata all’adeguamento dello stesso al p.u.t.t.p., dovendosi conseguentemente applicare gli indirizzi e le direttive di tutela di cui all’art. 67 punto 42 e 69 punto 3.2.
Ciò premesso, i motivi proposti risultano del tutto infondati.
Risulta infatti evidente che l’incremento volumetrico astrattamente consentito dall’art. 4 della l.r. 14/2009 deve integrarsi con le restanti disposizioni normative e regolamentari che disciplinano l’attività  edificatoria del privato .
Del resto, la stessa citata legge regionale sulla casa – Piano casa espressamente subordina l’incremento della volumetria esistente al perseguimento del fine di migliorare la qualità  del patrimonio edilizio esistente, laddove l’intervento proposto punta esclusivamente ad un incremento solo quantitativo.
Lo stesso art. 4, al terzo comma prevede “gli interventi di costruzione devono essere realizzati nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici”.
Ciò comprova di per sè la legittimità  degli impugnati provvedimenti.
Nè rileva in senso contrario la circostanza che il Comune di Bari non abbia ritenuto di adottare apposita deliberazione consiliare al fine di limitare l’ambito applicativo del citato art. 4, atteso che – da un alto – tale norma già  reca in sè chiare indicazioni limitative e finalistiche condizionanti l’utilizzo della cubatura astrattamente prevista in aumento; dall’altro – che la normativa regolamentare vigente nel Comune di Bari già  prevede disposizioni idonee a disciplinare anche la fattispecie in esame.
Ed invero, contrariamente agli assunti difensivi dei ricorrenti, gli artt. 74 e 94 Reg. approvati con deliberazione G.P.A. 136/1936, ancorchè vetuste, risultano norme vigenti.
L’art. 74 prevede “la possibilità  di limitare l’altezza di nuove costruzioni o sopraelevazioni o di prescrivere determinate rispondenze di altezza, di linee, di stile in prossimità  di importanti edifici e, comunque, quando sia richiesto da esigenze estetiche ed allo scopo di evitare che dalle costruzioni o sopraelevazioni stesse possano essere menomate le prospettive e le visuali di ambiente”.
L’art. 94 prescrive in via generale che tutte le parti esterne o interne degli edifici visibili da vie o spazi pubblici, compresi i muri di frontespizio, devono rispondere alle esigenze del decoro urbano, sia con riferimento ai materiali utilizzati, alle linee ornamentali, alle tinte e alle decorazioni, al fine di risultare armoniche e coerenti con gli edifici vicini e con il contesto di riferimento.
Nè può inferirsi, come affermano i ricorrenti, un effetto abrogante di tali disposizioni per effetto della normativa sopravvenuta, non rilevando in tal senso la circostanza delle mutate competenze, connesse alle sopravvenute modifiche nell’assetto organizzativo nell’amministrazione, che lasciano salva e impregiudicata la fonte e l’esercizio del potere ivi previsto, mutatis mutandis.
In difetto di espressa abrogazione delle norme, l’abrogazione tacita può verificarsi solo nell’ipotesi di radicale antinomia rispetto alle norme sopravvenute, ipotesi che non ricorre nel caso in esame, considerato peraltro che l’art. 1 n.t.a. del p.r.g. vigente relativo alla variante adottata con delibera C.C. 991/73 ed alla successiva variante approvata con delibera G.R. 2415/2008, espressamente subordina l’attività  edificatoria alle previsioni dello strumento urbanistico generale, alle disposizioni di legge nonchè a quelle del regolamento edilizio e degli altri regolamenti dello stesso Comune che non siano contrari alle leggi vigenti.
Risulta altresì infondato il secondo motivo di censura, non potendosi anzitutto ravvisare profilo alcuno di contraddittorietà  rispetto al precedente provvedimento di diniego atteso che quest’ultimo risulta eliminato dal mondo giuridico in via di autotutela e integralmente sostituito dal nuovo diniego.
àˆ infondato anche l’ulteriore profilo di censura, con cui si contesta il pregio artistico culturale del contesto esistente.
Errano i ricorrenti nel ritenere che l’applicazione dei principi volti a realizzare un coerente ed armonico inserimento dell’edificio nel contesto preesistente al fine di garantire armonia estetica e decoro urbano debba essere limitata alle ipotesi di edifici di notevole valore storico, atteso che l’esigenza di cui sopra ricorre in via generale, così come reso evidente dall’uso della locuzione “comunque” contenuta nel citato art. 74 del Regolamento edilizio.
Non occorre pertanto che gli edifici circostanti siano assoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico ovvero sottoposti a specifici vincoli di tutela, dovendosi viceversa ritenere preminente e generalizzata l’esigenza di garantire adeguato rispetto dei principi di decoro urbano.
Il contesto di riferimento peraltro risulta incluso nel nucleo centro storico della città  di Bari, con conseguente applicabilità  dei vincoli e delle prescrizioni rivenienti dalle citate norme del p.u.t.t.p..
Nè appare censurabile la previsione da parte dell’amministrazione nell’impugnato provvedimento di una motivazione di natura subordinata rispetto alla motivazione primaria.
L’inclusione nel nucleo storico del sito in questione risulta disposta dal Comune con le delibere C.C. 56/2010 e 13/2011.
Assumono i ricorrenti che le modifiche introdotte da tali deliberazioni non sarebbero mai state oggetto di approvazione da parte della Regione, in relazione al contenuto della delibera G.R. 1812/2011, nella sua parte dispositiva.
Rileva in proposito il Collegio – da un lato – che il riferimento complessivo al contenuto della citata delibera regionale non può evincersi dalla sola parte dispositiva e che la previsione di ulteriori prescrizioni e adempimenti o ripubblicazioni può astrattamente integrare gli estremi di un’approvazione condizionata; dal’altro che comunque – attesa la natura subordinata di siffatto profilo motivazionale – la questione proposta non assume in questa sede alcuna rilevanza ai fini del decidere stante la natura assorbente ed esaustiva delle ragioni di diniego in via primaria.
Risultano assorbite le rstanti censure, dovendosi comunque evidenziare che l’impugnato diniego è stato supportato da adeguata istruttoria e, alla stregua di tutto quanto sopra rappresentato, a seguito di una corretta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto relativi alla fattispecie in esame, nonchè corredati da ampia ed esaustiva motivazione.
Il ricorso va dunque respinto per tale parte.
Ragioni equitative, connesse anche alla complessità  delle questioni trattate, inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente FF, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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