1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Elementi essenziali -Indicazione della corretta ragione sociale del ricorrente – Irrilevanza – Condizioni 


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Gara – Ricorso – Termine – Decorrenza – Dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione – Conseguenze


3. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Avvalimento –  Certificazione di qualità  aziendale –  Dichiarazioni generiche – Illegittimità  – Ragioni

1. Non può dubitarsi dell’ammissibilità  del ricorso proposto dalla ditta individuale il cui titolare abbia  regolarmente sottoscritto la procura alle liti al difensore, pur se nell’epigrafe dell’atto  la medesima ditta sia stata  erroneamente indicata  come società  di capitali.


2. Il termine per impugnare l’aggiudicazione definitiva per i concorrenti ammessi in gara e collocati nella graduatoria finale decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione medesima, non già  dalla data di ammissione dell’aggiudicataria alla procedura (ed a prescindere dalla presenza nel corso della relativa seduta di gara di un rappresentante della ricorrente).


3. Dev’essere esclusa dalla procedura di gara  l’impresa che abbia reso dichiarazioni di avvalimento  generiche e incomplete (nella specie, con indicazioni imprecise dei beni messi a disposizione e in assenza della  documentazione comprovante i requisiti dichiarati dall’avvalente), non essendo ammissibile, in tali condizioni,  nemmeno l’avvalimento della certificazione di qualità  aziendale, ove manchi l’impegno dell’avvalente  a svolgere con le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo tutte le opere connesse con l’oggetto della suddetta certificazione.

N. 00456/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00275/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 275 del 2013, proposto da Ianno Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via P. Petroni, 15; 

contro
Comune di Lesina, rappresentato e difeso dall’avv. Giacinto Lombardi, con domicilio eletto presso l’avv. Giandonato Uva in Bari, via G. Petroni, 3; 

nei confronti di
De.Fa. Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Carmela Mignone e Gianluca Mignone, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Zonno in Bari, corso Vittorio Emanuele 60; 

per l’annullamento
– della determinazione n. 7 del 22 gennaio 2013 del Comune di Lesina, con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della De.Fa. Costruzioni s.r.l. dell’appalto per la realizzazione del “Centro polifunzionale per l’inserimento sociale e lavorativo degli immigrati regolari”;
– di tutti i verbali di gara e della nota prot. n. 1637 del 29 gennaio 2013;
– della determinazione n. 727 del 6 dicembre 2012 di nomina della commissione di gara;
– per la declaratoria di inefficacia del contratto e per il risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lesina e di De.Fa. Costruzioni s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Ignazio Lagrotta, Giacinto Lombardi e Maria Carmela Mignone;
Verificata l’integrità  del contraddittorio ed avvisate le parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 120, decimo comma, cod. proc. amm.;
Premesso che la società  ricorrente, seconda classificata nella procedura aperta indetta dal Comune di Lesina per la realizzazione del “Centro polifunzionale per l’inserimento sociale e lavorativo degli immigrati regolari” (di importo presunto pari ad euro 1.957.837,80 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), impugna il provvedimento del 22 gennaio 2013 di aggiudicazione dell’appalto alla De.Fa. Costruzioni s.r.l.;
Ritenuto, in via preliminare, di dover respingere le eccezioni di inammissibilità  ed irricevibilità  sollevate dalla difesa del Comune, in quanto:
– alla gara ha partecipato l’impresa individuale Geom. Michele Ianno Costruzioni ed il ricorso, nonostante l’erronea intestazione contenuta in epigrafe (ove si fa riferimento ad un’inesistente società  Ianno Costruzioni s.r.l.), deve considerarsi proposto dalla nominata impresa individuale, che ha ritualmente conferito il mandato alle liti al difensore (a margine della prima pagina dell’atto) con timbro, numero di partita IVA coincidente con quello riportato in epigrafe e sottoscrizione leggibile apposta dal legale rappresentante Michele Ianno;
– il termine per impugnare l’aggiudicazione definitiva non poteva farsi decorrere dal 27 dicembre 2012 (data della seduta pubblica di gara nella quale la commissione giudicatrice ha deliberato l’ammissione della società  aggiudicataria, alla presenza di un rappresentante dell’odierna ricorrente), poichè l’interesse alla proposizione del ricorso è sorto soltanto a seguito dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, comunicato in data 25 gennaio 2013 ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006;
Ritenuto di dover accogliere il ricorso, per la fondatezza delle censure rubricate sub IV) con cui la ricorrente deduce violazione dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006, violazione dell’art. 88 del d.P.R. n. 207 del 2010 ed eccesso di potere, lamentando la genericità  e l’indeterminatezza dei contratti di avvalimento stipulati dall’aggiudicataria De.Fa. Costruzioni s.r.l. con le ausiliarie Consorzio Campale Stabile e Consorzio Stabile SCAI, ai fini della dimostrazione del possesso della qualificazione SOA nella categorie OG1, OS28 e OS30 (di cui la De.Fa. Costruzioni s.r.l. è del tutto priva);
Rilevato, in tal senso:
– che nel contratto con l’ausiliaria Consorzio Campale Stabile si fa generico riferimento alla messa a disposizione del certificato di attestazione per la categoria OG1 e dell’intera azienda, ivi compresi la direzione tecnica e: “¦ ponteggio, smiragliatrice, martelli demolitori, minuteria betoniera, motocarriola, recinzioni, n. 1 autovettura e tutta l’attrezzatura per i lavori da eseguire”, senza documenti allegati e senza ulteriori specificazioni sulle caratteristiche e sulla quantità  delle attrezzature ivi descritte;
– che nel contratto con l’ausiliaria Consorzio Stabile SCAI si fa generico riferimento alla messa a disposizione del certificato di attestazione per le categorie OS28 e OS30 e di tutte le risorse e mezzi necessari per l’esecuzione dell’appalto, così definiti: “¦ attrezzature, mezzi o macchinari: Autocarri, Autobetoniere, Gru, Ponteggi, Personale”, anche in questo caso senza specifica documentazione dell’oggetto del contratto;
– che l’art. 88 del vigente Regolamento sui contratti pubblici, ai cui sensi il contratto di avvalimento “deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento”, non consente di ammettere alla gara l’impresa che alleghi una generica promessa di messa a disposizione di risorse ed attrezzature non individuate e non destinate allo specifico appalto della cui aggiudicazione si tratta (cfr., su vicenda analoga: TAR Puglia, Bari, sez. I, 1 marzo 2013 n. 323 e la giurisprudenza ivi richiamata);
– che, nella fattispecie, i contratti di avvalimento neppure soddisferebbero le condizioni indicate da alcune recenti pronunce giurisprudenziali che ammettono l’avvalimento della certificazione di qualità  aziendale (di cui pure la società  aggiudicataria è priva, così come è priva di qualsivoglia attestazione SOA), ma solo nell’ipotesi in cui l’impresa concorrente riesca a dimostrare che l’ausiliaria non si impegna semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l’obbligazione di mettere a disposizione, in relazione all’esecuzione dello specifico appalto, le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità , ossia i mezzi, il personale, la prassi, e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti (in questo senso: Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2011 n. 2344);
– che invero, anche in relazione alla certificazione di qualità  aziendale i contratti esibiti dalla De.Fa. Costruzioni s.r.l. si limitano a prevedere la messa a disposizione generica della certificazione posseduta dalle imprese ausiliarie, accompagnata dall’assunzione di responsabilità  solidale nei confronti della stazione appaltante, mentre dai contratti non emerge in alcun modo l’impegno delle imprese ausiliarie a fornire strutture, personale qualificato, tecniche operative e mezzi collegati alla qualità  soggettiva oggetto di cessione (cfr., in questi termini: A.V.C.P., parere 21 marzo 2012 n. 47);
– che, in definitiva, la succinta descrizione delle attrezzature e delle risorse messe a disposizione con i due contratti di avvalimento allegati dalla società  aggiudicataria sarebbe ipoteticamente spendibile in qualsivoglia altro appalto e, per tale ragione, non è idonea ad integrare la qualificazione di cui essa è del tutto carente;
– che proprio tale ultima circostanza (e cioè che la De.Fa. Costruzioni s.r.l., pur operando nel settore dell’edilizia, non ha mai conseguito alcuna attestazione SOA e neppure possiede la certificazione di qualità  aziendale) avrebbe dovuto indurre la commissione di gara a verificare con rigore la rispondenza dei contratti di avvalimento alle prescrizioni dell’art. 88 del Regolamento sui contratti pubblici;
Ritenuto, pertanto, di dover accogliere il motivo di ricorso sub IV) e di dover dichiarare assorbiti tutti gli ulteriori motivi, che non arrecherebbero maggiore utilità  alla ricorrente e che, in parte, sono stati dedotti in via subordinata;
Ritenuto di dover respingere la domanda di caducazione del contratto e di risarcimento del danno, visto l’effetto pienamente satisfattivo della presente pronuncia di annullamento;
Ritenuto di dover condannare le parti soccombenti alla refusione delle spese di giudizio, nella misura indicata in dispositivo che tiene conto del valore dell’appalto e dell’impegno difensivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– lo accoglie in parte e per l’effetto annulla la determinazione n. 7 del 22 gennaio 2013 del Comune di Lesina, recante l’aggiudicazione definitiva alla De.Fa. Costruzioni s.r.l. dell’appalto in epigrafe;
– respinge la domanda di caducazione del contratto e la domanda risarcitoria.
Condanna il Comune di Lesina e la De.Fa. Costruzioni s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’impresa ricorrente, ciascuno nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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