Giurisdizione – Criterio di riparto – Bene demaniale – Occupazione abusiva – Giurisdizione del G.O.

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative al pagamento dell’indennizzo richiesto dall’agenzia del demanio per l’occupazione abusiva di beni demaniali (nella specie l’Agenzia del demanio ha intimato ad una società  di telefonia il pagamento dell’indennizzo  per aver occupato abusivamente con le apparecchiature di ricetrasmissione  un’ area demaniale).
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Cfr. anche sentenza TAR Bari, Sez. II, n. 441/2013
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N. 00442/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01451/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1451 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Telecom Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Maria Riccardi e Andrea Rallo, con domicilio eletto presso il primo in Bari, piazza Umberto I n. 32; 

contro
Agenzia del Demanio, Filiale di Puglia e Basilicata; 
Agenzia del Territorio di Foggia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e domiciliati in Bari, via Melo, 97; 
Comune di Isole Tremiti, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ignazio Lagrotta e Isabella Loiodice, con domicilio eletto presso la seconda in Bari, via Nicolai n. 29; 

per l’annullamento
della nota 2009/7495 del 11.5.2009, successivamente pervenuta, con la quale il Direttore della Filiale Puglia e Basilicata dell’Agenzia del Demanio ha ritenuto che la ricorrente occupasse abusivamente, tramite la centrale telefonica e gli impianti di trasmissione, porzione dell’Abbazia di Santa Maria sull’Isola di San Nicola (nel Comune di Tremiti) e conseguentemente le ha intimato il pagamento dell’indennizzo pari a € 15.058,54 e lo sgombero dell’area entro il 30.6.2009;
del secondo avviso di pagamento del 3 giugno 2009;
di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia del Territorio di Foggia, dell’Agenzia del Demanio di Bari e del Comune di Isole Tremiti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Elda Pianese, su delega dell’avv. Riccardo Riccardi, avv. I. Lagrotta e avv. dello Stato Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La Società  Telecom Italia, su esplicita richiesta del Comune di Isole Tremiti, sin dal 1965 ha installato apparecchiature telefoniche sulla sommità  dell’Abbazia di Santa Maria a Mare sull’Isola di San Nicola, giusta delibera di Giunta 8 maggio 1965 n. 91, per garantire il servizio telefonico nell’Arcipelago.
La medesima impugna la nota 11 maggio 2009 n. 2009/7495, con la quale il Direttore della Filiale Puglia e Basilicata dell’Agenzia del Demanio, ritenendo che la Telecom occupasse abusivamente, tramite la centrale telefonica e gli impianti di trasmissione, porzione dell’Abbazia di Santa Maria sull’Isola di San Nicola (nel Comune di Tremiti), le ha intimato il pagamento dell’indennizzo pari a € 15.058,54 e lo sgombero dell’area entro il successivo 30 giugno 2009, nonchè il secondo avviso di pagamento datato 3 giugno 2009.
Occorre ricordare innanzi tutto che la giurisprudenza civile e amministrativa, pronunciandosi in relazione a fattispecie analoghe a quella ora all’esame ha costantemente affermato che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto – come nel caso concreto- la richiesta di pagamento del canone dovuto per l’occupazione abusiva di un’area demaniale, trattandosi di questione che investe nella sostanza la quantificazione dell’indennizzo preteso dalla p.a. per l’occupazione sine titulo del bene (Cass. SS.UU., 31 luglio 2008, n. 20749, Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 giugno 2012 n. 3456; Sez. VI, 6 febbraio 2010 n. 874; Sez. VI, 19 marzo 2008, n. 1185; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 9 giugno 2008, n. 5705; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 16 dicembre 2008 n. 1045; T.A.R. Basilicata, 16 maggio 2008, n. 206; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 14 maggio 2008 n. 901; T.A.R. Liguria, Sez. I, 21 aprile 2008, n. 651).
In conclusione, a seguito anche dell’eccezione del Comune (memoria del 21-25 gennaio 2013), a norma dell’articolo 11 del codice del processo amministrativo, il Collegio deve declinare la giurisdizione in relazione al ricorso, la cui cognizione spetta al giudice ordinario.
Dispone la compensazione delle spese di lite, giustificata dall’intera vicenda.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda) pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del G.A. adito, indicando come competente il giudice ordinario dinanzi al quale il ricorso va riassunto nei termini di legge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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