Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Sanità  e farmacie – Accreditamento – Istanza per l’individuazione della fascia funzionale della struttura  – Silenzio – Conseguenze

Non è conforme a legge il silenzio serbato dall’Amministrazione regionale in ordine alla domanda di classificazione nella fascia funzionale di competenza della struttura sanitaria accreditata: v’è dunque l’obbligo di provvedere da parte della Regione all’emanazione del provvedimento  di cui trattasi (considerato che, nella specie, la  ritardata nomina della Commissione di cui al combinato disposto delle LL.RR. n. 51/85 art. 12 e 26/2006, art. 17, chiamata ad esprimersi sulla ridetta domanda di classificazione,  è imputabile alla Regione medesima).

N. 00449/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01752/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1752 del 2012, proposto da: 
Casa di Cura San Camillo S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Abbatista, con domicilio eletto presso Gaetano Scattarelli in Bari, piazza L. di Savoia n.37; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso Sabina Ornella Di Lecce in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n.31-33; 

per la declaratoria dell’obbligo di provvedere
da parte della regione Puglia in relazione al procedimento avviato ai fini dell’attribuzione della fascia funzionale di competenza alla “casa di cura s. Camillo s.r.l.” sita in Taranto alla via Masaccio, n. 12, ai sensi della l.r. n. 51 del 30.5.1985 n. 51;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Giovanni Abbattista e avv. Sabina O. Di Lecce;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  odierna ricorrente, espone in fatto di essere stata accreditata, con determinazione n.57 del 28.2.2011, per attività  di ricovero acuti di tipologia medico-chirurgica polispecialistica che esercita nella casa di cura in epigrafe indicata.
Dopo un’articolata ricostruzione della normativa di settore (rappresentata essenzialmente dal DM Sanità  del 30.6.1975 e dalla L.R. 51/85, nonchè da svariati atti amministrativi generali della Giunta regionale) evidenzia che la remunerazione delle prestazioni rese in regime di accreditamento, attraverso gli accordi contrattuali, avviene sulla base di tariffe derivanti dalla classificazione delle strutture quali appartenenti a fascia funzionale A – B – C – D.
L’attribuzione della fascia funzionale è, pertanto, necessaria per il definitivo pagamento delle prestazioni (che, in via provvisoria, vengono remunerate come fascia C, salvo conguaglio, in base a quanto previsto dalla DGR n. 95/2008).
Lamenta che, nonostante il tempo trascorso dall’accreditamento e la esplicita richiesta dell’attribuzione della fascia A, il relativo provvedimento non sia ancora stato adottato.
Ricorre, pertanto, dinanzi a questo Tar per sentire dichiarare l’obbligo di provvedere in materia, con individuazione anche della decorrenza degli effetti della classificazione da operarsi a cura della Regione, lamentando la violazione della normativa di settore e della legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990.
Costituitasi l’amministrazione intimata, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 28.2.13.
Il ricorso è fondato.
Non vi è ragione alcuna per escludere la sussistenza dell’obbligo di provvedere in ordine al procedimento di cui trattasi, avviato d’ufficio e portato avanti dalla stessa amministrazione regionale.
Sul punto deve rilevarsi che la sezione si è già  pronunciata in ordine alle questioni giuridiche sottese alla decisione del ricorso con sentenza n. 2048/2012.
Diversamente da quel giudizio, tuttavia, in quello odierno l’amministrazione regionale si è costituita, difendendosi nel merito della fondatezza del ricorso.
La stessa ha, in sostanza, dedotto la correttezza del proprio operato e l’assenza di qualsivoglia inadempimento ad essa imputabile in quanto, ai sensi dell’ art. 12, L.R. 51/85, in combinato disposto con l’art. 17 L.R. 26/2006, la classificazione delle case di cura private avviene con provvedimento dirigenziale regionale (Dirigente assessorato alle politiche della salute della regione Puglia), previo accertamento eseguito dal servizio Igiene pubblica dell’ASL competente, sentita la competente Commissione, il cui parere è obbligatorio.
Posto che la commissione non si sarebbe ancora pronunciata e il suo parere è imprescindibile, l’amministrazione regionale non avrebbe la responsabilità  della mancata adozione del provvedimento invocato.
Le argomentazioni regionali non convincono.
Per stessa ammissione della difesa regionale, infatti, la commissione de qua è stata nominata per la prima volta con determina n. 1 del 7.1.2013, benchè le relative competenze siano previste da una legge regionale del 1985 (l.R. 51/85).
Dunque la Regione ha nominato l’organo tecnico con circa 28 anni di ritardo.
La circostanza non merita ulteriore commento in ordine all’imputabilità  del ritardo.
Neppure convincono le difese regionali in ordine all’individuazione del termine di conclusione del procedimento.
Nel precedente già  citato (sentenza di questo Tar n.2048/2012) esso è stato individuato in 60 gg, in base alla DGR 1400/2007, non avendo la Regione dedotto la fissazione, con atto generale, di un diverso termine.
Per la prima volta nell’odierno giudizio, la Regione ha dedotto che tale termine non troverebbe applicazione, in quanto rientrerebbero nell’ambito oggettivo di applicazione della delibera de qua solo le strutture già  accreditate alla data della sua adozione.
In tale categoria non rientrerebbe la ricorrente, accreditata con provvedimento del 2011.
A prescindere dalla considerazione che la conoscenza di tali argomenti in ordine all’applicabilità  della del. 1400/2007 sarebbe stata apprezzata dalla Sezione se, anche nel precedente già  citato, la regione si fosse costituita evidenziandoli, producendo integralmente la delibera in esame (citata dall’allora ricorrente in stralcio e non conoscibile d’ufficio dal giudice, trattandosi di atto non normativo), deve rilevarsi che se non trova applicazione il termine previsto dalla delibera n.1400/2007, non può che trovare applicazione il termine legale, irrimediabilmente decorso.
Peraltro, alla data di proposizione del ricorso (portato per la notifica a mezzo posta il 6.12.2012) non era ancora trascorso 1 anno dalla scadenza dello stesso, posto che nella esposizione in fatto la società  ricorrente deduce di aver proposto istanza per l’attribuzione della fascia funzionale A con nota prot. n. 432/2011 del 6.12.2011.
Deve, peraltro, aggiungersi che è stata correttamente intimata la Regione, autorità  competente al rilascio dell’atto richiesto.
Per le ragioni suesposte il ricorso va accolto.
All’Amministrazione va assegnato, per provvedere, in favore della ricorrente, il termine di giorni 30 decorrente dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente decisione o dalla sua notificazione, se anteriore.
Al tempo stesso il Collegio nomina, quale Commissario ad acta, il dr. Carlo Cascione, funzionario prefettizio designato dal sig. Prefetto di Bari nell’analogo giudizio conclusosi con sentenza n. 2048/2012, affinchè, ove l’indicato termine di 30 giorni decorra infruttuosamente, provveda, entro ulteriori 60 giorni decorrenti dallo spirare del termine predetto, a spese dell’Amministrazione intimata, alla conclusione esplicita del procedimento in esame.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Sul punto, peraltro, la costituzione dell’amministrazione intimata e la formulazione di difese non esposte nel precedente già  esaminato, comportano la liquidazione in misura differente da quanto disposto con sentenza n. 2048/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Regione Puglia di provvedere, entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, all’attribuzione della fascia funzionale alla struttura richiedente.
Per il caso di inadempienza ulteriore, nomina Commissario ad acta il dr. Carlo Cascione, funzionario prefettizio già  designato dal sig. Prefetto di Bari in analoga controversia, affinchè provveda, entro ulteriori 60 giorni decorrenti dallo spirare del termine predetto, a dare conclusione al procedimento già  indicato, a spese dell’Amministrazione intimata.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in Euro 2000,00 omnicomprensivi per diritti e onorari, oltre IVA, CPA, spese generali e rifusione del contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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