1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza del G.O. – Situazioni insuscettibili di ripristino – Difetto di interesse


2. Pubblico impiego – Risarcimento del danno – Onere della prova – Fattispecie

1. àˆ inammissibile per difetto di interesse il ricorso per l’ottemperanza della sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto della ricorrente a conservare la titolarità  della cattedra relativamente agli anni scolastici già  conclusi, trattandosi di situazioni esaurite e insuscettibili di ripristino.


2. La domanda di risarcimento del danno – peraltro proposta senza supporto probatorio in ordine al quantum – è infondata qualora la p.A. dimostri che non si è verificata di fatto la lesione prospettata (nel caso di specie, è stata respinta la richiesta di risarcimento del danno per la lesione del diritto a conservare la titolarità  della cattedra in quanto l’Amministrazione ha dimostrato che la ricorrente ha continuato a prestare servizio presso il medesimo istituto).
*
Vedi Cons. St., sez. VI, sentenza 3 giugno 2014, n. 2844 – 2014; ric. n. 5393 – 2013.
*

N. 00314/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01556/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1556 del 2012, proposto da Maria Gabriella Rauseo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso De Grandis e Gianfranco Marzocco, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Stella in Bari, via Scipione Crisanzio 48; 

contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia, Istituto Einaudi di Foggia e Istituto Righi di Cerignola, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Stefania Cibelli, non costituita; 

per l’ottemperanza
al giudicato formatosi con la sentenza n. 5670/11 del Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro, relativa al ricorso avente ad oggetto il riconoscimento a favore della ricorrente della titolarità  della cattedra presso l’Istituto Einaudi di Foggia, non eseguita dall’Amministrazione;
e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno conseguente alla mancata esecuzione del giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 il dott. Savio Picone, nessuno comparso per le parti;
 

Premesso che la ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Foggia ha accertato il suo diritto a conservare la titolarità  della cattedra per l’insegnamento nella classe di concorso 47/A presso l’Istituto Einaudi di Foggia, sul presupposto che la sua condizione di soprannumerarietà  è stata cagionata dall’adozione di criteri illegittimi per la formazione delle cattedre;
Ritenuto preliminarmente, in rito, di dover dichiarare l’inammissibilità  del ricorso per la parte relativa al contestato trasferimento con precedenza di Stefania Cibelli all’Istituto Marconi di Foggia per l’anno scolastico 2010-2011 e per i successivi anni scolastici, poichè parte ricorrente non ha provato il perfezionamento della notifica a mezzo posta alla controinteressata necessaria;
Ritenuto, quanto all’asserita inottemperanza per gli anni scolastici già  conclusi, di dover dichiarare inammissibile il ricorso per difetto d’interesse, trattandosi di situazioni ormai esaurite ed insuscettibili di ripristino;
Ritenuto altresì di dover dichiarare inammissibile il ricorso per difetto d’interesse, in relazione all’anno scolastico 2011-2012 ed agli anni scolastici successivi, in quanto l’Amministrazione ha dimostrato che la ricorrente ha ottenuto il definitivo trasferimento all’Istituto Einaudi di Foggia, con riassegnazione a pieno titolo della sede;
Ritenuto di dover respingere la domanda di risarcimento del danno, peraltro del tutto sprovvista di supporto probatorio in ordine al quantum del pregiudizio patrimoniale ed alla consistenza dell’affermato danno non patrimoniale, in quanto l’Amministrazione ha dimostrato che la ricorrente non ha mai abbandonato l’Istituto Einaudi di Foggia, presso il quale ha di fatto continuato a prestare servizio fin dall’anno scolastico 2009-2010;
Ritenuto, in conclusione, di dover in parte dichiarare inammissibile il ricorso ed in parte respingerlo siccome infondato, con integrale compensazione delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria