1. Pubblica Sicurezza – Patente di guida – Revisione – Esame idoneità  tecnica – Mancata comunicazione delle sanzioni – Illegittimità 


2. Procedimento Amministrativo – Provvedimento – Revisione patente di guida – Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità 

1. In materia di violazione delle norme del codice della strada,  ai sensi dell’art. 126 comma 3 è onere dell’Amministrazione (Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida) comunicare “ogni variazione di punteggio” ai destinatari delle relative sanzioni, con l’effetto che deve ritenersi illegittimo l’ordine di revisione della patente di guida con relativa sottoposizione del destinatario all’esame di idoneità  tecnica, in difetto della  predetta comunicazione delle sanzioni, poichè il sanzionato deve essere messo in condizione di rimediare alle iniziali decurtazioni di punteggio attraverso la frequentazione di corsi di aggiornamento.


2. àˆ illegittimo per la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento  di sottoposizione a nuovo esame patente di guida adottato dall’Amministrazione senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, tanto più che nel caso di specie consentito un utile intervento dell’interessato in fase istruttoria.

N. 00319/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01741/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1741 del 2008, proposto da Cataldo Vangi, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Calabrese, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Garruba, 13; 

contro
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del provvedimento del 2 ottobre 2008 n. 771, notificato in data 16 ottobre 2008, con il quale è stato ingiunto al ricorrente di sottoporsi all’esame di idoneità  tecnica per revisione della patente di guida, ai sensi dell’art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2013 il dott. Savio Picone, nessuno comparso per le parti;
 

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.;
Considerato che, con ordinanza istruttoria n. 211 del 12 dicembre 2008, la Sezione ha ordinato all’Amministrazione resistente di depositare una relazione corredata dalla documentazione e dai verbali che hanno dato luogo alle decurtazioni di punteggio in danno del ricorrente, accompagnati dalla prova dell’avvenuta comunicazione al ricorrente circa le relative variazioni di punteggio;
Considerato che l’Amministrazione, con nota depositata in giudizio il 15 dicembre 2008, si è limitata a dare atto di aver richiesto agli organi accertatori gli estremi dei verbali e delle notifiche, ma non ha dato prova puntuale dell’avvenuta rituale comunicazione al ricorrente delle singole contestazioni e delle conseguenti decurtazioni;
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 126, terzo comma, del Codice della Strada, è onere dell’Amministrazione (Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida) comunicare “ogni variazione di punteggio” ai destinatari delle relative sanzioni e che, in difetto di tale adempimento, non può ordinarsi la sottoposizione a nuovo esame, poichè il destinatario deve essere messo in condizione di rimediare alle iniziali decurtazioni di punteggio attraverso la frequentazione di corsi di aggiornamento;
Ritenuto altresì che è fondato il motivo con cui il ricorrente deduce violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, avendo l’Amministrazione adottato il provvedimento impugnato senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, che in concreto avrebbe verosimilmente consentito un utile intervento dell’interessato in fase istruttoria, proprio con riguardo alla controversa esistenza delle violazioni comportanti l’esaurimento dei 20 punti;
Ritenuto, in conclusione, di dover accogliere l’impugnativa con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento del 2 ottobre 2008 n. 771.
Condanna il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, nella misura di euro 1.500,00 oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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