1. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Riconoscimento infermità  dipendente  causa di servizio – Comitato di verifica –  Parere – Sindacabilità  – Limiti


2. Procedimento amministrativo – Termine del procedimento – Natura – Fattispecie

1. Il comitato di verifica delle cause di servizio è l’unico organo competente, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 461 del 2001, ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità  da causa di servizio; le valutazioni espresse da tale comitato sono sindacabili in sede giurisdizionale, oltre che per vizi del procedimento, solo per manifesta illogicità  e mancata considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva, nonchè per palese difetto di istruttoria e di motivazione.


2. Il termine previsto per la conclusione di un determinato procedimento, in difetto di un’espressa norma che ne prescriva la perentorietà  ovvero sancisca la decadenza della potestà  amministrativa in caso di inutile decorso ovvero l’illegittimità  del provvedimento tardivamente adottato, ha carattere meramente sollecitatorio ovvero ordinatorio (nel caso di specie, è stato ritenuto ordinatorio il termine previsto dall’art. 9 del d.P.R. 349/94 per la conclusione del procedimento di riconoscimento dell’equo indennizzo).

 
N. 00328/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00008/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8 del 2008, proposto da: 
G. L., rappresentato e difeso dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, 8; 

contro
Ministero della Difesa Direz.Gen.Le delle Pensioni Militari, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Comitato di Verifica Per Le Cause di Servizio; 

per l’annullamento
del decreto del Ministero della Difesa – Direzione generale delle pensioni militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, datato 30.7.2007 e notificato il 24.10.2007, di rigetto della domanda di equo indennizzo presentata in data 24.8.1995;
di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compreso il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 8083/2001 del 17.10.2003.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa Direz.Gen.Le delle Pensioni Militari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2013 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. Michaela De Sasio, su delega dell’avv. V.A. Pappalepre e avv. dello Stato Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Oggetto della presente impugnativa sono il decreto del Ministero della Difesa – Direzione generale delle pensioni militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva del 30.7.2007 di rigetto della domanda di equo indennizzo presentata in data 24.8.1995, nonchè il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 8083/2001 del 17.10.2003.
Il ricorrente, già  militare di leva, nato il 1° marzo 1973, assume l’ illegittimità , adducendo varie censure, dei provvedimenti impugnati, che hanno riconosciuta non dipendente da causa di servizio l’infermità  cardiopatia dilatativa di grado lieve, di cui è risultato affetto.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso..
Il ricorso è infondato.
Al riguardo il Collegio rileva che il Comitato di verifica per le cause di servizio è l’unico organo competente, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità  da causa di servizio), ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità  da causa di servizio. Trattasi di valutazioni sindacabili in sede giurisdizionale, oltre che per vizi del procedimento, soltanto per manifesta illogicità  o o palese travisamento dei fatti in modo tale da incidere sulla valutazione conclusiva, nonchè per palese difetto di istruttoria e di motivazione, ma non si estende al merito delle valutazioni medicolegali dell’Amministrazione (cfr. Cons. St. sez. V 14 aprile 2008 n. 1693; Cons. St., sez. IV, 24 maggio 2007 n. 2636; 10 luglio 2007 n. 3911; 14 maggio 2007 n. 2395; 11 maggio 2007 n. 2323; Cons. St. sez. IV 15 marzo 2012 n. 1448, Cons. St. sez. VI, 01 dicembre 2009 , n. 7516, Cons. St. sez. VI, 31 marzo 2009 n. 1889, Cons. St. sez. III, 18 dicembre 2009 , n. 2164, Cons. Stato VI, 19.3.2009 n. 1679, TAR Campania Salerno, sez. I, 3 settembre 2010, n. 10718, TAR Campania Napoli, sez. VI, 14 luglio 2010, n. 16721, T.A.R. Napoli Campania sez. VII 9 novembre 2012 n. 4529 e n. 4532, T.A.R. Napoli Campania, sez. VII, 11 marzo 2011, n. 1449; Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2619).
Va disatteso il primo mezzo di gravame, con cui ricorrente deduce la violazione del DPR 461/01 e del DPR 349/94 ed eccesso di potere per illogicità , travisamento, carenza di istruttoria e di motivazione, sviamento, in quanto sarebbero illegittimi l’impugnato decreto ed il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, adottati in base alla normativa introdotta nel 2001, non applicabile alla fattispecie in esame, essendo stata la domanda presentata nell’agosto 1995, nei cui confronti doveva trovare applicazione la pregressa normativa. In proposito si osserva che in passato l’art. 5 bis del D. L. n. 387/1987, convertito in L. n. 472/ sanciva la definitività  del giudizio dei C.M.O. nei riguardi del personale della difesa e delle forze di polizia e quindi il Ministero dell’Interno non avrebbe potuto negare il riconoscimento dell ‘infermità  per causa di servizio, così come definitivamente statuito dalla Commissione medica ospedaliera.
Ma anche, nella vigenza del richiamato quadro normativo, poi modificato con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 461/2001, richiamato espressamente nell’impugnato decreto, la giurisprudenza (dopo una prima fase in cui era stato affermato che la scelta di discostarsi dal parere della C.M.O. per aderire a quello – in ipotesi, opposto – del C.P.P.O. (poi sostituito dal Comitato di Verifica) andasse puntualmente motivata) si era saldamente attestata su un diverso approccio secondo cui, in materia di equo indennizzo, l’ordinamento non forniva all’Amministrazione una serie di pareri pariordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza sui quali orientarsi, ma affidava al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie il compito di esprimere un giudizio conclusivo. (sul punto, ex plurimis: C.d.S., sez. IV, 16 marzo 2004, n. 1341; 10 luglio 2001, n. 3822, C.d.S., sez. VI, 6/5/2002, n. 2483, C.d.S. Sez. IV, sent. 25 maggio 2005, n. 2676, Cons. Stato, Sez. VI, sent. 23 settembre 2002, n. 4811; Sez. VI, sent. 22 gennaio 2001 n. 183; Sez. VI, sent. 12 gennaio 2000 n. 204).
Ad abundantiam va inoltre rilevato -elemento ancor più pregnante- che l’art. 10, comma 11 del D.P.R. n. 461 del 2001 ha espressamente attribuito alla competenza del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, poi subentrato al C.P.P.O., la trattazione anche delle domande pendenti alla data di entrata in vigore del suddetto D.P.R. n. 461/2001.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è pertanto il solo organo competente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 11, comma 1, ad accertare “la riconducibilità  ad attività  lavorativa delle cause produttive di infermità  o lesione, in relazione ai fatti di servizio ed al rapporto causale fra i fatti e le infermità  o lesione”.
In particolare l’art. 18 del predetto regolamento sancisce che il parere del Comitato di Verifica deve considerarsi definitivo, non rilevando gli eventuali giudizi di dipendenza da causa di servizio precedentemente espressi che nella fattispecie in esame peraltro non erano neanche univoci, in quanto ad un giudizio negativo della CMO si contrapponeva uno favorevole formulato dalla Commissione medica di seconda istanza di Caserta.
In applicazione della suindicata normativa, l’Amministrazione, non si è potuta discostare dal parere espresso dal Comitato di verifica, non affetto da vizi logici o da macroscopiche illegittimità , in quanto il parere del Comitato, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90, di cui non è configurabile alcuna violazione, contiene un motivato giudizio di non dipendenza, evidenziando che “trattandosi di affezione del muscolo cardiaco, ad etiologia sconosciuta, di natura non infiammatoria ad adunamento cronico, comportante un aumento di volume e del peso del cuore, caratterizzata da uno o entrambe i ventricoli, con compromissione delle funzioni di pompa e di quanto primitiva non suscettibile di essere nocivamente influenzata da eventi esterni per cui, il servizio prestato pur tenendo conto dei fattori di disagio, non può aver assunto alcun ruolo neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”.
Risultano quindi adeguatamente esplicitate chiaramente le ragioni medicolegali, per le quali è stata negata la dipendenza da fattori di servizio delle infermità  in questione sia sul piano dell’eziologia dell’infermità , e sia con riferimento al nesso di causalità  tra il servizio prestato e le patologie sofferte con la conseguente ascrivibilità  di queste al servizio.
Nè è configurabile la violazione del DPR 349/94, del giusto procedimento e dei principi di celerità  dell’azione amministrativa e di formazione del silenzio-assenso enucleabili dalla L. 241/90, in quanto non è stato rispettato il termine di 19 mesi, sancito dall’art. 9 del DPR 349/94 dalla ricezione della domanda per l’adozione del provvedimento definitivo
Infatti il termine normativamente previsto per il relativo procedimento, in difetto di espressa qualificazione come perentorio, ha carattere meramente sollecitatorio o ordinatorio, dato che la legge non contiene alcuna prescrizione circa la sua eventuale perentorietà , nè circa la decadenza della potestà  amministrativa, nè circa l’illegittimità  del provvedimento adottato ed il suo superamento costituisce una mera irregolarità  non viziante.
Nè il ricorrente ha addurre, nel caso di specie, alcun pregiudizio, considerato l’esito negativo del procedimento amministrativo in esame (giurisprudenza pacifica TAR Campania 1121/07; T.A.R. sent. 2245/2006; cfr. Tar Lazio, Sez. III, 15 maggio 1998, n.1094; Tar Basilicata, 6 marzo 2003, n. 191; Tar Abruzzo, L’Aquila, 27 maggio 2003, n.335; Tar Valle D’Aosta, 20 maggio 2004, n. 54, Cons. Stato, Sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3215).
In base alle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese ed onorari del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Savio Picone, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



 

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