1. Risarcimento del danno – Aggiudicazione provvisoria – Revoca in autotutela – Lesione affidamento – Infondatezza 


2. Risarcimento del danno – Domanda risarcitoria – Per violazione affidamento su aggiudicazione provvisoria –   Acquiescenza a condotta Comune – Infondatezza 


3. Risarcimento del danno  – Domanda risarcitoria – Per equivalente monetario – Mancata proposizione della domanda per aggiudicazione del contratto e subentro – Infondatezza

1. L’aggiudicazione provvisoria, per sua stessa natura, non genera alcun affidamento qualificato in capo all’aggiudicatario ed è, conseguentemente, suscettibile di ritiro in autotutela, sicchè è infondata la domanda di risarcimento del danno per lesione dell’affidamento riposto nell’aggiudicazione provvisoria.


2. àˆ infondata la domanda di risarcimento dei danni fondata sull’affidamento riposto nell’originaria aggiudicazione provvisoria nel caso in cui il privato abbia manifestato una chiara volontà  di acquiescenza al comportamento tenuto dal Comune (nel caso di specie, l’Amministrazione comunale procedeva ad annullare in autotutela la precedente aggiudicazione provvisoria, invitando le uniche due concorrenti a ripresentare le offerte economiche e stabilendo che sarebbe stata sufficiente l’omessa presentazione di una sola delle offerte delle due concorrenti per non procedere a una nuova gara; l’originaria aggiudicataria provvisoria, non solo non sollevava alcun rilievo al riguardo, ma inoltrava nuovamente la propria offerta precedentemente formulata, in tal modo mostrando sostanzialmente acquiescenza alla decisione del Comune di rinnovare le operazioni di gara).


3. In tema di contratti pubblici, la condotta processuale della parte che si limita a proporre una domanda risarcitoria per equivalente (senza aver formulato, in assenza di un giustificato motivo, la domanda finalizzata all’aggiudicazione del contratto e senza rendersi disponibile a subentrare nel contratto) dev’essere apprezzata negativamente ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1227 c.c., agli artt. 30, comma 3, e 124, comma 2, c.p.a..

N. 00230/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00937/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 937 del 2011, proposto da Paparella Matteo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Paolo Bello e Vito Petrarota, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Paolo Bello in Bari, via Principe Amedeo, 82/A;
contro
Provincia di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Emilio Toma, con domicilio eletto in Bari, via Calefati, 133;
nei confronti di
Altieri Trifone;
per l’annullamento
– del provvedimento prot. n. 17/DP del 29 marzo 2011 con il quale il Presidente della Provincia di Bari ha inteso revocare la nomina ad Assessore di Paparella Matteo, ivi compresa la nota del 25.3.2011, espressamente richiamata dal citato provvedimento;
– di ogni atto ai predetti connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto dal ricorrente;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 per le parti i difensori avv.ti Vito Petrarota, anche in sostituzione dell’avv. Francesco Paolo Bello, e Emilio Toma;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
Con decreto presidenziale n. 3/D.P. del 9.7.2009 l’odierno ricorrente Paparella Matteo veniva nominato componente della Giunta Provinciale di Bari con delega alla polizia provinciale.
Con la gravata nota del 25.3.2011 il gruppo consiliare del PDL manifestava una serie di doglianze nei confronti del Paparella.
Successivamente, il Presidente della Provincia di Bari, prendendo atto e recependo detta nota, adottava il provvedimento prot. n. 17/DP del 29 marzo 2011 con il quale veniva disposta la revoca della nomina ad Assessore di Paparella Matteo.
Il Paparella impugnava in questa sede il provvedimento presidenziale del 29 marzo 2011 e la nota del 25 marzo 2011.
Deduceva un unico motivo così sinteticamente riassumibile:
– eccesso di potere per evidente arbitrarietà , abuso di potere discrezionale, carenza, illogicità  e contraddittorietà  della motivazione, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità : il gravato provvedimento presidenziale assumerebbe una inammissibile caratterizzazione punitiva e sanzionatoria, essendosi reso il Paparella “responsabile” – in base a quanto risulta dalla nota del 25.3.2011 – di una candidatura autonoma (cioè sganciata dal gruppo PDL) nell’ambito delle elezioni comunali per il Comune di Ruvo di Puglia; l’interessato, tuttavia, avrebbe sempre adempiuto in modo corretto ai propri doveri istituzionali; conseguentemente, la revoca non sarebbe in alcun modo giustificata, non essendo stato il Paparella in passato mai contestato per l’attività  posta in essere quale Assessore provinciale; la revoca non può essere rimessa all’arbitrio decisionale del Presidente dell’Amministrazione provinciale, sussistendo un obbligo di motivazione specifico, nel caso di specie – secondo la prospettazione di parte ricorrente – non osservato ed essendo ammissibile unicamente per esigenze di trasparenza, imparzialità  e buon andamento (non ricorrenti nella fattispecie), non già  per ragioni politiche.
Si costituiva l’Amministrazione provinciale, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2012, n. 1053; Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2010, n. 2357; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 20 maggio 2011, n. 751), il provvedimento di revoca dell’incarico di Assessore, pur essendo un atto amministrativo e non politico, ha natura ampiamente discrezionale e la relativa motivazione può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità  politico/amministrativa rimesse in via esclusiva al vertice dell’Ente, in quanto aventi ad oggetto un incarico fiduciario.
Ne consegue che la motivazione dell’atto di revoca può anche rimandare esclusivamente a valutazioni di opportunità  politica (i.e., nella vicenda oggetto del presente giudizio, il venir meno del rapporto di fiducia con l’Assessore; il pregiudizio per la necessaria coesione ed omogeneità  politica fisiologicamente caratterizzanti i rapporti di un rappresentante della Giunta all’interno della maggioranza consiliare che sostiene il Governo provinciale; il venir meno dell’unità  di indirizzo della Giunta determinato dal permanere in carica del Paparella), come appunto accaduto nel caso di specie.
Tali valutazioni ampiamente esplicitate nella nota del 25 marzo 2011 e nel gravato provvedimento del 29 marzo 2011 non sono sindacabili dal giudice amministrativo.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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