Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –  Pubblico impiego – Giudizio impugnatorio – Atti impugnabili – Esclusione –  Interesse – Prova di resistenza – Necessità 

Deve considerarsi improcedibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso un provvedimento di esclusione da un concorso per paventata erroneità  dei punteggi attribuiti dalla Commissione esaminatrice, laddove la correzione eventuale degli stessi non comporterebbe alcuna utilità  al ricorrente (nel caso di specie il ricorrente aspirava all’ammissione al colloquio che sarebbe comunque preclusa anche laddove la commissione, in accoglimento del ricorso,  rivalutasse diversamente i requisiti di ammissione).

N. 00141/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00112/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 112 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Michele Scopece, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Mescia, Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni n.210; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Ugo Carletti, con domicilio eletto presso Marco Ugo Carletti in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n.31-33; 

nei confronti di
Stefano Rollo, Carmelo Leuci; 

per l’annullamento
– del provvedimento di esclusione del sig. scopece michele dalla “selezione per titoli e colloquio per l’assunzione¦.. di quattordici unità  di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat. c, posizione economica c1, presso il servizio agricoltura e il servizio foreste”;
– ove occorra, del “verbale 6° riunione” della commissione esaminatrice del 23 novembre 2011, nella parte in cui, nell’esaminare le domande di partecipazione relative al profilo 2 -cat. c, non ha ammesso alla selezione il sig. scopece michele e, per l’effetto, non ha valutato la relativa domanda di partecipazione;
-ove occorra, della nota prot. n. aoo-030/16/12/2011/0104800=20 della commissione esaminatrice, a mezzo della quale sono state comunicate al sig. scopece michele le ragioni della disposta esclusione dall’espletanda procedura concorsuale;
-ove occorra, di tutti i verbali della commissione esaminatrice e, più specificatamente, del “verbale 10° riunione”, nella parte in cui, all’esito dell’espletate prove concorsuali, è stata redatta la graduatoria finale relativa al “profilo 2 -cat. c”, con esclusione del sig. scopece michele;
– ove occorra, della determina e/o delibera di approvazione della graduatoria definitiva della “selezione per titoli e colloquio per l’assunzione¦¦. di quattordici unità  di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat. c, posizione economica c1, presso il servizio agricoltura e il servizio foreste”, nella parte in cui è stato escluso il sig. scopece michele – anche se non conosciuta;
– ove occorra, dell'” avviso di selezione per titoli e colloquio per l’assunzione¦.. di quattordici unità  di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat. c, posizione economica c1, presso il servizio agricoltura e il servizio foreste”;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche se non conosciuto;
motivi aggiunti:
– del verbale della commissione esaminatrice prot. n. 84/c del 20 novembre 2012 (all. 11), a mezzo del quale, si dispone che il sig. scopece michele “non può essere ammesso al colloquio orale” relativo alla selezione per l’assunzione, a tempo determinato, di n. 14 unità  di cat. c-pos.ec. c1 presso il servizio agricoltura e servizio foreste della regione puglia;
– della determinazione del dirigente del servizio personale e organizzazione dell’area organizzazione e riforma dell’amministrazione della regione puglia del dirigente n. 905 del 27 novembre 2012 (all. 12), avente ad oggetto: “avviso pubblico per assunzione di personale, con contratto di lavoro a tempo determinato¦. di n. 14 unità  di cat. c-pos.ec. c1, c/o servizio agricoltura e servizio foreste. approvazione atti, graduatorie finali e nomina vincitori per la selezione di cat. c¦.”;
– ove occorra, della nota dell’area politiche per lo sviluppo rurale della regione puglia prot. n. 3216 del 30 novembre 2012 (all. 10), avente ad oggetto: “cont. 129/012/ca. tar bari, scopece michele c/ regione puglia”;
– di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente, anche se non conosciuto.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Mescia e avv. Isabella Fornelli, su delega dell’avv. Marco Ugo Carletti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato ad un concorso per titoli ed esami.
Il requisito di ammissione richiesto è rappresentato da 15 mesi di esperienza specifica, negli ultimi 36 mesi, presso p.a. e altri vari enti specificamente indicati, attinente il profilo professionale prescelto.
Il bando prevede, inoltre, l’attribuzione di 1 punto per ogni ulteriore mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, per l’attività  lavorativa attinente il profilo professionale prescelto.
Il ricorrente ha dichiarato il requisito di ammissione nella domanda di partecipazione, con autocertificazione.
Ha, poi, compilato un curriculum, come richiesto dal bando, in cui ha dichiarato di aver prestato attività  lavorativa presso l’ufficio provinciale dell’agricoltura di Foggia, indicando analiticamente i periodi (ben superiori a 15 mesi).
Tuttavia, invece, di indicare per ciascun periodo l’attività  svolta, ha indicato in unica soluzione tutte le attività  svolte.
La commissione ha ritenuto che alcune di esse siano attinenti il profilo professionale prescelto, altre no.
Ha, pertanto, pur dopo l’ordine di riesame della domanda di partecipazione, impartito da questo Tar in sede cautelare, ritenuto che i titoli non fossero valutabili (con attribuzione di punteggio ulteriore, necessario per l’ammissione al colloquio), essendo impossibile conoscere i periodi di riferimento delle attività  rilevanti.
Il ricorrente, pertanto, pur ammesso (a seguito del riesame), alla selezione, non avendo raggiunto il punteggio minimo richiesto per l’ammissione al colloquio (punteggio minimo richiesto, 20 punti; v. art. 6 bando), non ha potuto sostenerlo.
Ricorre con motivi aggiunti.
Sostiene che l’indicazione delle attività  svolte riguarda tutti i periodi indicati. Cioè l’elencazione delle attività  si deve intendere cumulativamente riferita a ciascun periodo lavorativo indicato.
I ricorsi non possono essere accolti.
Preliminarmente va dichiarato improcedibile il ricorso principale, per difetto di interesse, a causa del sopravvenuto provvedimento di riesame (non meramente esecutivo dell’ordine cautelare che non ha in alcun modo conformato il potere valutativo della commissione).
Le doglianze proposte con il ricorso per motivi aggiunti, anche laddove accolte non condurrebbero all’utilità  perseguita dal ricorrente (che ambisce ad essere ammesso al colloquio).
Va preliminarmente ribadito che egli dovrebbe totalizzare 20 punti, a tal fine.
Tra le attività  svolte, il ricorrente indica anche :
– inserimento computerizzato (IAMB) notifiche anno 2010;
– registro computerizzato patentini fitosanitari 2010/2011.
E’ di tutta evidenza che tali attività  (riguardando presupposti di fatto verificatisi solo dopo il 2010) non possono che essere state svolte successivamente al 2010 e, pertanto, andranno imputate al periodo dall’ 1.1.2011 al 31.12.2011 (e non come vorrebbe la difesa di parte ricorrente, a tutti i periodo dichiarati, non potendosi svolgere nel 2008 attività  inerenti atti e fatti non ancora verificatisi).
La commissione, pertanto, non potrebbe che imputare e valutare tali attività  come svolte nel periodo sopra indicato.
Per come emerge dalle difese regionali tali attività  non hanno attinenza al profilo professionale in questione, sicchè non condurrebbero ad alcun punteggio per il candidato.
Per il resto, una lettura delle indicazioni curriculari fornite dal ricorrente orientata al favor partecipationis, impone di ritenere – tra le varie interpretazioni possibili del curriculum allegato – che, come sostenuto dalla difesa del ricorrente, l’indicazione delle attività  svolte riguardi tutti i periodi indicati.
Deve cioè ritenersi che il ricorrente abbia inteso dichiarare che nei periodi indicati ha svolto cumulativamente tutte le attività  elencate (salva la precisazione già  compiuta per inserimento computerizzato (IAMB) notifiche anno 2010 e registro computerizzato patentini fitosanitari 2010/2011).
La commissione, pertanto, dovrebbe procedere alla valutazione del curriculum, ritenendo che tutte le attività  indicate sono state svolte cumulativamente in ciascun periodo indicato, salve le attività  di :
– inserimento computerizzato (IAMB) notifiche anno 2010;
– registro computerizzato patentini fitosanitari 2010/2011;
da imputarsi solo al periodo dall’ 1.1.2011 al 31.12.2011.
Conclusivamente, la Commissione dovrebbe riesaminare la dichiarazione curriculare, imputando le prime due voci delle attività  svolte ai periodi lavorativi indicati dal ricorrente fino al 31.12.2009.
Poichè complessivamente il periodo rilevante (dal 10.4.2008 al 31.12.2009) non supera i 19 mesi e considerato che 15 vanno imputati al requisito di ammissione, resterebbero da valutare non più di 4 mesi, con un punteggio complessivo raggiungibile dal ricorrente di non oltre 16 punti (12 per titoli di studio e non più di 4 per i mesi di attività  lavorativa ulteriori rispetto al requisito di ammissione).
Il punteggio così raggiunto non consentirebbe la partecipazione al colloquio, per cui sono richiesti 20 punti.
Il ricorso per motivi aggiunti va, conclusivamente, in parte respinto ed in parte dichiarato improcedibile per difetto di interesse.
Le spese possono essere integralmente compensate in ragione dell’andamento complessivo della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale.
Respinge in parte ed in parte dichiara improcedibile, per come chiarito in parte motiva, il ricorso per motivi aggiunti.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Savio Picone, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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