1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Decreto ingiuntivo non opposto – Giudicato – Ammissibilità 


2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza  – Decreto ingiuntivo non opposto – Giudicato – Spese accessorie – Spettanza – Limiti

1.  Secondo consolidato orientamento, è ammissibile il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione nei termini di legge, essendo del tutto assimilabile al giudicato.


 2. Nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, il giudice amministrativo non può riconoscere le spese generali, qualora queste ultime siano già  state quantificate in sede di liquidazione con parere di congruità  del competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e non siano state riconosciute nel decreto ingiuntivo che, avendo acquistato efficacia di giudicato, non può essere contestato nelle sue statuizioni.

N. 00137/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01435/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1435 del 2012, proposto da: 
Antonio Mescia, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni n. 210; 

contro
Provincia di Foggia; 

per l’ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 953/10 (doc. 1) emesso, in data 20 ottobre 2010 e depositato in data 25 ottobre 2010, dal Tribunale di Foggia in favore dell’avv. Antonio Mescia.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Salvatore Basso, su delega dell’avv. Giacomo Mescia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
In accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo proposto nell’interesse del ricorrente, il Tribunale di Foggia ha emesso il decreto n. 953/2010, ingiungendo alla Provincia di Foggia, di pagare in favore del ricorrente (avv. Antonio Mescia) la somma di ” € 48.113,62, oltre interessi legali dal 2.6.2010 al saldo, nonchè le spese del presente procedimento che liquida in Euro 195,00 per esborsi, in euro 345,00 per diritti ed in euro 332,00 per onorari, oltre rimborso forfettario del 12,50% per spese generali, Iva e Cap, come per legge.”
A seguito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo nei confronti della predetta Amministrazione, in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo de quo è divenuto definitivamente esecutivo.
Nel persistente inadempimento della Provincia intimata, il ricorrente ha proposto il ricorso per l’ottemperanza, chiedendo ordinarsi alla Provincia di Foggia di eseguire il decreto ingiuntivo, con nomina – per il caso di eventuale ulteriore inerzia dell’Amministrazione – di commissario ad acta.
La Provincia intimata non si è costituita in giudizio.
All’udienza camerale del 17.1.2013, il ricorso è stato introitato per la decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato, per come di seguito precisato.
Ricorrono anzitutto tutti i presupposti di rito e di ammissibilità  della domanda.
Rileva il Collegio che il decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo per mancata impugnazione nei termini di legge, è equiparabile al giudicato, con conseguente ammissibilità  del giudizio di ottemperanza, secondo ormai consolidato orientamento (T.A.R. Puglia Bari 3.4.2003 n. 1573; C.d.S. Sez. V 15.5.2002 n. 2604).
Quanto al merito, rileva il Collegio che la domanda è fondata relativamente:
– alla sorte capitale pari ad € 48.113,62;
– cui vanno aggiunti gli interessi legali dal 2.6.2010 al soddisfo;
– nonchè alla somma di € 872,00 per competenze legali liquidate al difensore nell’ambito del procedimento monitorio;
– spese generali – pari al 12,50% di Euro 677,00 (345,00+332,00) cioè dei diritti e onorari liquidati nel D.I. n. 953/2010 ;
Risultano altresì dovute l’IVA e il CAP, concessi dal D.I. per la cui esecuzione si agisce, sia relativamente alla sorte capitale che relativamente alle spese di quel giudizio.
La domanda non può invece trovare accoglimento per quanto concerne le spese generali , calcolate dalla parte (e quantificate nel prospetto contenuto nel ricorso per l’ottemperanza in Euro 6.098,82), sulla sorte capitale, perchè esse da un lato hanno già  trovato concreta quantificazione nell’ambito della liquidazione con parere di congruità  del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, dall’altro non sono state riconosciute dal D.I. che, avendo acquistato efficacia di giudicato, non può essere contestato nelle sue statuizioni.
La domanda di liquidazione del 12,50% anche sulla sorte capitale è, per ciò, infondata, atteso che, così operando, si determinerebbe una duplicazione della voce accessoria di che trattasi.
Parimenti non può accogliersi la domanda di liquidazione del parere di congruità  che esula dal titolo monitorio per la cui esecuzione si agisce.
Deve pertanto ordinarsi alla Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., di provvedere – entro il termine di giorni 30 (trenta) dal giorno di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – al pagamento in favore del ricorrente della somma indicata nel predetto decreto ingiuntivo, maggiorata degli accessori ed oltre le spese ivi liquidate, da determinarsi nei termini e nei limiti di cui sopra.
Il Collegio nomina fin d’ora – per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione – quale Commissario ad acta, il Prefetto di Foggia o suo delegato, il quale provvederà  all’esecuzione della sentenza entro il successivo termine di giorni 30 (trenta).
Per il caso in cui si rendesse necessario l’intervento del Commissario ad acta suindicato, il Collegio liquida fin d’ora, con contestuale provvedimento da qualificarsi come decreto, in suo favore la somma complessiva di € 200,00 a titolo di competenze dovute, ponendo tale spesa a carico della Provincia di Foggia.
La parziale soccombenza giustifica la integrale compensazione delle spese di giudizio.
Inoltre, il Collegio dispone la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti di Bari, ai fini della valutazione dell’eventuale configurabilità  di un danno erariale, tenuto conto che l’Amministrazione, non ha ritenuto di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Foggia, di cui il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza con il presente giudizio, senza contestare, dunque, l’ammontare particolarmente elevato della parcella richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie il ricorso n. 1435 del 2012 e, per l’effetto, ordina alla Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., di dare esecuzione – nei termini e nei limiti di cui in motivazione – al Decreto ingiuntivo del Tribunale di Foggia n. 953/2010, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente di tutto quanto dovuto entro il termine di giorni trenta dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Dispone fin d’ora, per il caso di persistente inerzia della Provincia intimata, che a tanto provveda – entro il successivo termine di giorni trenta – il Prefetto di Foggia o suo delegato, nominato con la presente Commissario ad acta.
Liquida fin d’ora in favore del predetto Commissario ad acta – e per il caso di suo intervento – la somma di € 200,00 ponendo detto importo a carico della Provincia di Foggia
Compensa integralmente le spese di giudizio.
Dispone la trasmissione degli atti al sig. Procuratore Regionale della Corte dei Conti sede di Bari, per le valutazioni di sua competenza, per come evidenziato in parte motiva.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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