Giurisdizione – Criterio di riparto – Pubblico impiego – Graduatorie scolastiche ad esaurimento – Giurisdizione del G.O.

Conformemente a quanto affermato dall’Adunanza Plenaria n. 11/2011, è attribuita al G.O. la giurisdizione sulle impugnazioni delle graduatorie permanenti o ad esaurimento del personale scolastico. In questi casi, infatti, si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già  iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità  di una procedura concorsuale.

N. 00124/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01490/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1490 del 2008, proposto da Valeria Procaccini, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Ranieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, viale Papa Giovanni XXIII, 2/A; 

contro
Ministero dell’Istruzione, Università  e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Luca Valentino De Troia, Angelo Donatacci, Anna Maria Bevilacqua, Nicola Delli Carri; 

per l’annullamento
della graduatoria definitiva provinciale ad esaurimento del personale docente aspirante alla stipula dei contratti a tempo determinato ed indeterminato nelle istituzioni scolastiche statali, relativamente alla Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo e secondo grado, Fascia 3, classe A018, Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica, pubblicata in data 29.7.2008 dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia;
nonchè del provvedimento con il quale sono state assegnate ai docenti aspiranti le cattedre disponibili per le supplenze, ai fini dell’attribuzione di contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2008/2009 ed in base allo scorrimento delle graduatorie permanenti nella provincia di Foggia;
nonchè del provvedimento prot. n. 9869/3 del 3.9.2008, nella parte in cui, pur apportando in sede di autotutela le opportune rettifiche alla sopra citata graduatoria, non ha annullato la precedente procedura di assegnazione delle supplenze sulle cattedre disponibili, nè ha disposto la nuova assegnazione delle supplenze sulle cattedre disponibili per la stipulazione dei contratti a tempo determinato in base alle rettifiche operate, con ciò ledendo la posizione giuridica della ricorrente utilmente collocata al secondo posto della graduatoria de qua;
e per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, Università  e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2013 il dott. Savio Picone, nessuno comparso per le parti costituite;
 

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.;
Visto il principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in tema di spettanza della giurisdizione sulle impugnative delle graduatorie scolastiche ad esaurimento (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 12 luglio 2011 n. 11, alla cui ampia motivazione può rinviarsi; cfr. altresì TAR Puglia, Bari, sez. III, 22 marzo 2012 n. 612);
Ritenuto di dover dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., con compensazione della spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11, secondo comma cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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