Giurisdizione – Criterio di riparto – Delibera di autorizzazione alla consegna materiale dell’immobile – Esecuzione di protocolli di intesa  di natura privatistica – Comportamenti materiali della p.A. – Giurisdizione del G.O.

L’impugnazione di una deliberazione di consiglio comunale di autorizzazione alla consegna di un immobile in uso ad una fondazione, spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto nè la deliberazione nè gli atti ad essa presupposti costituiscono esplicazione di potere autoritativo della pubblica Amministrazione: i verbali di consegna, infatti, attengono a comportamenti materiali sui quali non può estendersi al cognizione del giudice amministrativo, neppure ove vengano in rilievo materie rientranti nella giurisdizione esclusiva;  mentre gli atti presupposti alla deliberazione di autorizzazione sono costituiti dai protocolli di intesa  – accordi di natura privatistica – fonti di obbligazioni tra privati attinenti a posizioni di diritto soggettivo estreme ad ogni ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

N. 00128/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01938/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1938 del 2009, proposto da: 
Maria Messeni Nemagna, Teresa Messeni Nemagna, Stefania Messeni Nemagna, Chiara Messeni Nemagna, Mariarosalba Messeni Nemagna (queste ultime due anche quali procuratrici generali di Nunziata Metteo), tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Ascanio Amenduni, Mario Giannattasio e Costantino Ventura, con domicilio eletto presso l’avv. Ascanio Amenduni, in Bari, via Sparano, 35; 
Vittoria Messeni Nemagna rappresentata e difesa dall’avv. Ciro Garibaldi, con domicilio eletto presso l’avv. Ascanio Amenduni, in Bari, via Sparano, 35; 

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierluigi Balducci e Rosa Cioffi, con domicilio eletto presso l’avv. Pierluigi Balducci, in Bari, via Melo, 114; 
Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e Commissario delegato per gli interventi concernenti il Teatro Petruzzelli, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Tanzarella, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Quintino Sella, 130; 

nei confronti di
Fondazione Lirico – Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Savino, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via De Rossi, 27; 

per l’annullamento
della delibera della Giunta del Comune di Bari n. 662 del 7 settembre 2009, avente ad oggetto la consegna dell’immobile Teatro Petruzzelli e l’autorizzazione a sottoscrivere il relativo verbale;
del verbale di consegna dell’immobile, redatto in data 7 settembre 2009;
del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato del 23 aprile 2009;
della nota del Commissario delegato per gli interventi concernenti il Teatro Petruzzelli del 29 luglio 2009;
della nota del Sindaco di Bari del 1 agosto 2009;
delle note del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali del 10 agosto 2009;
e per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari, del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, del Commissario delegato per gli interventi concernenti il Teatro Petruzzelli, della Regione Puglia e della Fondazione Lirico – Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Ascanio Amenduni, Mario Giannattasio, Costantino Ventura, Ciro Garibaldi, Pierluigi Balducci, Rosa Cioffi, Grazia Matteo, Francesco Tanzarella, Roberto Savino;
 

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.;
Considerato che le ricorrenti impugnano la delibera comunale di autorizzazione alla consegna materiale del complesso immobiliare costituente il Teatro Petruzzelli, nonchè il relativo verbale ed altri atti prodromici (note di comunicazione ministeriali e comunali ed un parere legale dell’Avvocatura dello Stato);
Ritenuto che, in relazione alle domande proposte ed alla posizione giuridica soggettiva fatta valere dalle ricorrenti, va esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo, poichè:
– i verbali di consegna del Teatro Petruzzelli e gli atti deliberativi presupposti non hanno contenuto provvedimentale, nè costituiscono esplicazione di un potere autoritativo delle Amministrazioni agenti, bensì attengono a comportamenti materiali, sui quali non può estendersi la cognizione del giudice amministrativo, neppure ove vengano in rilievo materie rientranti nella giurisdizione esclusiva (cfr., per tutte: Corte cost. 6 luglio 2004 n. 204);
– nella specie, la controversia si incentra essenzialmente sull’asserita violazione degli obblighi nascenti dai protocolli d’intesa stipulati tra le parti in data 11 maggio 2002 e 21 novembre 2002, che hanno natura privatistica e non configurano accordi sostitutivi di provvedimenti, con la conseguenza che l’azione diretta all’adempimento delle reciproche obbligazioni attiene a posizioni di diritto soggettivo (cfr., sul punto: Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 2008 n. 4935, alla cui ampia motivazione si rinvia);
Ritenuto, in conclusione, di dover dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., con compensazione della spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione e indica quale giudice fornito di giurisdizione il giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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