Giurisdizione – Criterio di riparto – Delibera di C.C. di ratifica di accordo transattivo – Atto di ritiro in autotutela – Natura  – Caducazione di contratto – Giurisdizione del G.O.
 

Appartiene al giudice ordinario la giurisdizione dell’impugnativa di un atto di ritiro in autotutela (nella specie una delibera di consiglio comunale) di precedente ratifica di protocollo di intesa  avente ad oggetto un accordo di natura transattiva del Comune con soggetti privati. Trattasi, infatti, di un’azione diretta all’adempimento delle obbligazioni derivanti dal protocollo ed incidente sulle sorti del contenuto transattivo del protocollo stesso, fattispecie, che, per consolidata giurisprudenza va, quindi, ascritta alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto incidente su diritti soggettivi perfetti. Nè può ammettersi che abbiano natura di  accordi sostitutivi di provvedimento, ai sensi  dell’art. 11 della l. 241/1990,  i protocolli di intesa che in relazione al loro contenuto e al loro oggetto costituiscono veri  e propri  accordi di natura privatistica (nella specie i protocolli avevano riguardato il consenso delle parti private proprietarie dell’immobile – il teatro Petruzzelli – all’intervento diretto all’esecuzione di determinati lavori di restauro del Teatro, la concessione da parte dei proprietari ad una apposita Fondazione dell’uso esclusivo del teatro per 40 anni, la determinazione dell’indennità  e del canone di concessione; cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 208, n. 4953).


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Idem  Tar Puglia Bari, sez. I, 31.01.2013, n. 129.


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N. 00130/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01834/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1834 del 2011, proposto dal Circolo Cittadino “Unione”, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Romito e Giuseppe Macchione, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Francesco Crispi 6; 

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierluigi Balducci e Rosa Cioffi, con domicilio eletto presso l’avv. Pierluigi Balducci in Bari, via Melo, 114; 
Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di
Fondazione Lirico – Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, non costituita;
Teresa Messeni Nemagna, non costituita; 

per l’annullamento
della delibera del Consiglio comunale di Bari n. 33 del 12 giugno 2010, avente ad oggetto determinazioni in ordine alla precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 17 marzo 2003;
della nota dirigenziale del 12 aprile 2011, con la quale il Comune di Bari ha stabilito che l’utilizzo di spazi e locali facenti parte del complesso immobiliare del Teatro Petruzzelli “¦ va concordato con questa Amministrazione”;
nonchè per la declaratoria di persistente efficacia della clausola di cui all’art. 2 dell’atto notarile del 2 febbraio 1897, avente ad oggetto la concessione di suolo complementare al sig. Antonio Petruzzelli, e per l’accertamento dell’opponibilità  a terzi del contratto di locazione in essere tra il circolo ricorrente ed i proprietari dell’immobile;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bari, Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Macchione, Francesco Romito (per delega di Giuseppe Romito), Pierluigi Balducci, Rosa Cioffi, Grazia Matteo;
 

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorrente impugna, in via principale, la delibera consiliare n. 33 del 12 giugno 2010, con la quale il Comune di Bari, prendendo atto del mancato avveramento della condizione a suo tempo assunta, ha dichiarato l’inefficacia ed in ogni caso l’invalidità  della precedente delibera consiliare n. 44 del 17 marzo 2003 (avente ad oggetto la ratifica del protocollo d’intesa stipulato con i proprietari in data 21 novembre 2002, per la ricostruzione e gestione del Teatro Petruzzelli), con conseguente decadenza della originaria concessione del diritto di superficie assegnato al sig. Antonio Petruzzelli con atto del 29 gennaio 1896;
Ritenuto che, in relazione alle domande proposte ed alla posizione giuridica soggettiva fatta valere dal ricorrente (conduttore dei locali annessi al Teatro Petruzzelli, in forza di contratti di locazione che si sono succeduti negli anni), va esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo, poichè la controversia si incentra essenzialmente sulla sorte dei protocolli d’intesa stipulati tra il Comune di Bari ed i proprietari dell’immobile in data 11 maggio 2002 e 21 novembre 2002, che hanno natura privatistica e non configurano accordi sostitutivi di provvedimenti, con la conseguenza che l’azione diretta all’adempimento degli obblighi da essi nascenti attiene a posizioni di diritto soggettivo (cfr., sul punto: Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 2008 n. 4935, alla cui ampia motivazione si rinvia);
Richiamato, in tal senso, il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo il quale spetta al giudice ordinario la cognizione sull’impugnativa della delibera che dispone, in via unilaterale, il ritiro in autotutela della precedente delibera con cui l’Amministrazione aveva ratificato un accordo di natura transattiva con soggetti privati, poichè le controversie sull’esecuzione dei contratti ovvero sulla relativa caducazione, incidendo non su interessi legittimi bensì su diritti soggettivi perfetti, vanno di regola ascritte alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Civ., sez. un., 1 marzo 2012 n. 3237, ed i numerosi precedenti ivi citati);
Ritenuto, in conclusione, di dover dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., con compensazione della spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione e indica quale giudice fornito di giurisdizione il giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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