1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio  – Gara – Mancata partecipazione – Interesse a ricorrere – Non sussiste

2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Bando di gara – Impugnazione – Termini – Decadenza – Irricevibilità 


1. àˆ inammissibile l’impugnativa avverso l’aggiudicazione di un appalto proposta dall’impresa che non abbia partecipato alla gara, non risultando quest’ultima titolare di un interesse qualificato e differenziato ad ottenerne l’annullamento per vizi di legittimità  riferiti all’offerta dell’aggiudicataria.


2. Il bando di gara e il capitolato speciale contenenti prescrizioni immediatamente lesive devono essere impugnati entro il termine decadenziale di trenta giorni dalla conoscenza e, dunque, senza attendere l’esito della procedura di gara; conseguentemente, le censure proposte oltre tale termine sono irricevibili.

N. 00135/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00771/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 771 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da SI.ECO s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Vittorio Emanuele, 172; 

contro
Comune di Altamura, rappresentato e difeso dall’avv. Emilio Bonelli, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Bari, piazza Massari, 6; 

nei confronti di
Tra.De.Co. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Loiodice e Isabella Loiodice, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Nicolai, 29; 

per l’annullamento
dell’aggiudicazione provvisoria (disposta nella seduta del 23 aprile 2012) e dell’aggiudicazione definitiva (disposta in data 15 maggio 2012) in favore Tra.De.Co. s.r.l. della procedura negoziata indetta dal Comune di Altamura per l’affidamento annuale del servizio di igiene urbana e servizi complementari;
di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ivi compresi il bando, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale d’appalto nella parte in cui prevedono prezzi incongrui e non remunerativi;
del contratto di appalto, ove stipulato;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Altamura e di Tra.De.Co. s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Gabriele Bavaro e Pierluigi Balducci (per delega di Emilio Bonelli);
 

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 120, decimo comma, cod. proc. amm.;
Considerato che la ricorrente SI.ECO s.p.a. ha risposto alla lettera d’invito del Comune di Altamura dichiarando “¦ la impossibilità  di poter formulare congrua ed adeguata offerta, rispondente alle prescrizioni e nei termini, anche e soprattutto economici, stabiliti dal capitolato speciale d’appalto e dalla relazione tecnico descrittiva” (cfr. doc. 1, depositato il 3 luglio 2012), così esplicitamente rinunciando a partecipare alla gara;
Ritenuto, per tale assorbente ragione, di dover dichiarare inammissibile l’impugnativa avverso l’aggiudicazione del servizio, poichè la ricorrente è rimasta estranea alla procedura di gara, non avendo presentato offerta, e dunque non può vantare un interesse qualificato e differenziato ad ottenerne l’annullamento per vizi di legittimità  riferiti all’offerta della Tra.De.Co. s.r.l., unica concorrente rimasta in gara;
Ritenuto, quanto alle censure svolte avverso la lex specialis di gara e, in specie, avverso le condizioni contrattuali ed economiche imposte dalla stazione appaltante, che secondo la ricorrente non sarebbero idonee a garantire la remuneratività  del servizio, di doverne dichiarare l’integrale irricevibilità , siccome introdotte per la prima volta con i motivi aggiunti notificati in data 14 giugno 2012, ben oltre il termine decadenziale di trenta giorni decorrente dalla conoscenza degli atti indittivi e del capitolato speciale (che, per tali profili, erano immediatamente lesivi e dovevano essere impugnati senza attendere l’esito della procedura);
Ritenuto, in conclusione, di dover dichiarare il ricorso in parte inammissibile ed in parte irricevibile, con condanna della SI.ECO s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Altamura e con compensazione delle spese nei confronti della controinteressata Tra.De.Co. s.r.l., che non ha svolto difese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte improcedibile.
Condanna la SI.ECO s.p.a. al pagamento al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Altamura, nella misura di euro 10.000,00 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge). Compensa le spese nei confronti della Tra.De.Co. s.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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