1. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Conferenza di servizi – Conclusione procedimento – Motivazione – Verifica sussistenza dissensi


2. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Conferenza di servizi – Partecipazione – Art. 1359 c.c. – Divieto di comportarsi in maniera contraria a buona fede 


3. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Rilascio del titolo edilizio – Verifica del possesso dell’area – Legittimazione alla richiesta del permesso

1. Nell’ambito della conferenza di servizi, attese le finalità  proprie dell’istituto, non inficia l’atto la mancanza dell’espressa motivazione di conclusione del procedimento, laddove non emergano espliciti dissensi nei lavori verbalizzati; è peraltro necessario che detti dissensi siano congruamente motivati, non potendo riferirsi tout court a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e dovendo altresì recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso. 


2. In tema di conferenza di servizi, la mancata partecipazione attiva nella valutazione della proposta progettuale prodromica alla convenzione, va valutata secondo l’art. 1359 del Codice civile che, attraverso una fictio iuris, in applicazione del divieto di comportarsi in maniera contraria a buona fede (principio che non può non essere rigidamente inteso nei confronti di enti affidatari di interessi pubblici), dispone che, ove l’evento dedotto in condizione non si sia realizzato “per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa”, la condizione si considera comunque avverata. 


3. Ai sensi dell’articolo 11 del T.U. 6 giugno 2001 n. 380, in sede di rilascio del titolo edilizio, è sufficiente che il Comune verifichi il concreto esercizio, da parte del richiedente, del potere sulla cosa che si concreta in un’attività  corrispondente all’esercizio della proprietà  o di altro diritto reale.


*
Vedi Cosn. St., sez. IV, ric. n. 1812 – 2013; sentenza 16 aprile 2015, n. 1946 – 2015


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N. 00075/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01741/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1741 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Bari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Paparella e Lucrezia Prisciantelli, con domicilio eletto in Bari, via Venezia, 14; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Volpe, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele, 52; 
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura comunale, via Principe Amedeo 26; 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

nei confronti di
Interporto Regionale della Puglia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fulvio Mastroviti e Angelo Violi, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Quintino Sella, 40; 

per l’annullamento
– della determinazione del Dirigente Servizio Reti ed infrastrutture per la Mobilità  della Regione Puglia 5 agosto 2011, n. 167, dell’incorporata relazione del Gruppo di Lavoro interno ” Ordine di servizio n.A00 ” 148/713” 17.2.2011, nonchè dei verbali in data 3 ottobre 2007 della Conferenza di Servizi, indetta in data 18.9.2007, ed in data 21.12.2007 della Conferenza di Servizi, indetta in data 10.12.2007, entrambe convocate dalla Regione Puglia, Settore Lavori Pubblici, Presidente Ing. Francesco Bitetto, nonchè, ove occorra, di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, preordinati, coordinati, connessi o consequenziali, ancorchè non conosciuti, di quelli richiamati negli atti e provvedimenti dinanzi elencati e di tutti gli altri atti e provvedimenti specificati nelle censure che seguono con particolare riferimento, per quanto di interesse, alla deliberazione 13 maggio 2008 n. 744 della Giunta regionale di Puglia, alla deliberazione del 20 novembre 2008 n. 1195 della Giunta comunale di Bari, alla deliberazione 17 febbraio 2009 n. 165 della Giunta regionale di Puglia; alla deliberazione n. 38 del 23 aprile 2009 del Consiglio comunale di Bari; alla deliberazione del 4 agosto 2009 n. 1519 della Giunta regionale di Puglia, pag. 18686, punto 5 e punto 6; alla determinazione dirigenziale n. 128 del 21 settembre 2009 della Regione Puglia – Servizio di Programmazione Vie di Comunicazione; alla determinazione n. 66 del 23 febbraio 2010 del Dirigente Servizio Programmazione Vie di Comunicazione;
sui motivi aggiunti depositati il 29 marzo 2012,
per l’annullamento
del permesso di costruire n. 513/2010 del Dirigente della Ripartizione Urbanistica del Comune di Bari, rilasciato in data 21 febbraio 2012 e conosciuto in data 2 marzo 2012, in favore della Società  “Interporto Regionale della Puglia S.P.A.”, per l’esecuzione del progetto 1° stralcio dell’asse di collegamento P.R.G. e, in particolare, del tratto tra le rotaie Via Maestri del Lavoro e Quartiere San Paolo in Bari, nonchè, ove occorra, di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, preordinati, connessi o conseguenziali, ancorchè non conosciuti, di quelli richiamati negli atti e provvedimenti dinanzi elencati e di tutti gli atti e i provvedimenti specificati nelle censure che seguono, con particolare riferimento alla proposta del Responsabile del procedimento, avente data 21 febbraio 2012 pari a quella del permesso di costruire.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Comune di Bari e della Interporto Regionale della Puglia S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Francesco Paparella, Lucrezia Prisciantelli, Luigi Volpe, Augusto Farnelli, e Angelo Violi, quest’ultimo su delega dell’avv. Fulvio Mastroviti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Bari ha impugnato la determinazione del Dirigente Servizio Reti ed infrastrutture per la Mobilità  della Regione Puglia 5 agosto 2011, n. 167 e gli atti a questa presupposti e collegati.
Premette il ricorrente che, al fine della realizzazione dell’Asse di collegamento Zona Industriale – S.S. 16, finanziato dal Ministero dei Trasporti e dalla Regione Puglia, su iniziativa della Società  Interporto s.p.a. è stata convocata dal Dirigente regionale del Settore LL.PP. la conferenza dei servizi ai sensi degli articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 14, commi primo e secondo, della legge regionale n. 13/2001.
In una prima fase si tenevano le riunioni il 3 ottobre 2007 e il 21 dicembre 2007.
In considerazione dei rilievi mossi in quella sede, l’Interporto s.p.a., in data 30 novembre 2007, presentava “il progetto di adeguamento, da ritenere integrativo o, per la parte che innova, sostitutivo del progetto già  agli atti della Conferenza”.
Perciò, il 21 dicembre 2007, il Presidente della Conferenza disponeva la prosecuzione dei lavori, aventi per oggetto il progetto adeguato, “prevedendo una articolazione del nuovo tracciato dell’asse di scorrimento Nord – Sud, in due stralci autonomi e funzionali”. In particolare, il primo si sviluppa tra l’Area industriale di Bari e l’Interporto regionale della Puglia, il secondo riguarda la rotatoria collegata al primo stralcio per congiungere l’Interporto alla S.S. 16.
Infine la Conferenza, stabilito che “Per le opere relative al 2° stralcio ogni esame viene rinviato a data da destinarsi “, così si concludeva: “Ai sensi e per gli effetti del’art. 14 ter, comma 6 bis, della Legge 241/90, modificata dalla legge 80/05, la competente struttura amministrativa regionale dell’Assessorato ai Trasporti e vie di comunicazione, quale titolare della materia discussa, dovrà  adottare la successiva determinazione motivata di conclusione del procedimento”.
A distanza di circa tre anni dalla conferenza di servizi del 21 dicembre 2007 è stata emanata la determinazione del Dirigente Servizio Reti ed Infrastrutture per la mobilità  5 agosto 2011 n.167, impugnata in questa sede.
Tale determinazione pone a proprio presupposto la premessa che “pur mancando nella procedura di approvazione del progetto del I stralcio dell’Asse di collegamento un provvedimento espresso di conclusione della conferenza di servizi … non parrebbero esistere cause di invalidità  ed inefficacia … in virtù del generale principio di conservazione degli atti amministrativi, della possibilità  di rettificare … atti non gravati da vizi insanabili e della possibilità  che un atto amministrativo abbia un contenuto sostanzialmente implicito”.
Dichiara altresì di “dover adottare in maniera espressa il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi decisoria del 21.12.2007 ai sensi e per gli effetti dell’ art. 14 ter della legge n. 241/90” e di “confermare l’approvazione del progetto «Asse di collegamento Zona Industriale – SS 16 _10 stralcio» alle condizioni tutte espresse nella conferenza decisoria del 21.12.2007 il cui verbale viene allegalo al presente atto per costituirne parte integrante” .
Il ricorrente ritiene il provvedimento impugnato sia illegittimo e pertanto ne chiede l’annullamento, insieme con gli atti endoprocedimentali, per i seguenti motivi:
Violazione e mal governo del disposto dell’art.14 ter, comma 6 bis, della legge n. 241/1990 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 14 della legge regionale n. 13/2001. Violazione di legge per difetto di motivazione. Eccesso di potere per sviamento, per travisamento dei fatti. Illogicità  e difetto di motivazione.
2) Violazione e malgoverno del combinato disposto dell’art. 2, primo comma, e dell’art.21 septies della legge 7 agosto 1980 n.241 e s.m.i. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità . Difetto ed incongruità  della motivazione.
3) Violazione e malgoverno degli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 218/1978. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 36 della legge n. 317/1991. Violazione e malgoverno dell’ articolo 2, commi 11, 11bis e 11 ter, della legge 19 luglio 1993 n. 237.
Violazione e malgoverno dell’articolo 11, comma primo,della legge 8 agosto 1995 n. 341, di conversione del D.L. 23 giugno 1995 n. 244. Violazione e malgoverno dell’articolo 5 della legge regionale n. 2/2007. Violazione e malgoverno dell’art.26 delle N.T.A. del P.R.G. di Bari. Violazione e malgoverno dell’art. 4 d.p.r. n. 327/2001.
Incompetenza assoluta. Sviamento di potere. Travisamento dei fatti ed illogicità .
4) Violazione e malgoverno dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 1325 e 1346 c.c. Sviamento di potere per travisamento dei fatti. Difetto assoluto di motivazione.
Il Consorzio per l’Area ha ribadito le contestazioni nei confronti degli atti originariamente gravati e ha impugnato il permesso di costruire n. 513/2010 del Dirigente della Ripartizione Urbanistica del Comune di Bari, rilasciato in data 21 febbraio 2012, in favore della Società  Interporto, tramite i motivi aggiunti, notificati il 20-21 marzo 2012, del seguente tenore:
1) violazione e malgoverno del disposto dell’articolo 11 del D.P.R. n. 380/2001. Violazione e malgoverno del disposto combinato degli articoli 5, comma 2, lettera o), della legge regiornale n. 2/2007 e degli articoli 3 e 6 della N.T.A. del Piano esecutivo dell’Agglomerato di Bari Modugno, approvato con deliberazioni consortili n. 3 del 3 gennaio 2008, n. 191 del 7 agosto 2008 e n. 316 del 20 dicembre 2008. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità , difetto di istruttoria. Difetto assoluto di motivazione.
2) Violazione e malgoverno del disposto dell’art 14 ter, comma 6 bis, della legge n. 241/1990 e s.m.i.; Violazione e falsa applicazione dell’articolo 14 della legge regionale n. 13/2001. Violazione di legge per difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere per sviamento, per travisamento dei fatti, illogicità  e difetto di motivazione.
3) Violazione e malgoverno del combinato disposto dell’art. 2, primo comma, e dell’art. 21 septies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. Eccesso di potere per travisamento del fatti, illogicità . Difetto ed incongruità  della motivazione.
4) Violazione e malgoverno degli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 218/1978. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 36 della legge n. 317/1991. Violazione e malgoverno dell’articolo 2, commi 11,11bis e 11 ter, della legge 19 luglio 1993 n. 237. Violazione e malgoverno dell’articolo 11, comma primo, della legge 8 agosto 1995 n. 341, di conversione del D.L. 23 giugno 1995 n. 244. Violazione e malgoverno dell’articolo 5 della legge regionale n. 2/2007. Violazione e malgoverno dell’art. 26 delle N.T.A. del PRG di Bari. Violazione e malgoverno dell’art. 4 del D.P.R. n. 327/2001. Incompetenza assoluta. Sviamento di potere. Travisamento dei fatti ed illogicità .
5) Violazione e malgoverno dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 1325 e 1346 c.c. Sviamento di potere per travisamento dei fatti. Difetto assoluto di motivazione.
Si sono costituiti la Regione Puglia, il Comune di Bari e l’Interporto s.p.a., per chiedere il rigetto del ricorso.
Con ordinanza 3 maggio 2012 n. 307 è stata respinta l’istanza cautelare per le seguenti ragioni:
“Considerato che il Consorzio A.S.I. rivendica in questa sede le proprie prerogative da esercitare nell’ambito dei procedimenti riguardanti la realizzazione dei lavori d’infrastrutturazione trasportistica da parte della società  Interporto;
considerato però che il medesimo non sembra offrire elementi specifici sui motivi d’interesse pubblico che si oppongano alla realizzazione delle opere autorizzate;
considerato che d’altra parte rilievi di tal fatta non appaiono sollevati nella conferenza di servizio del 21 dicembre 2007, eccetto che per i lavori relativi all’intersezione tra via Maestri del Lavoro e via Accolti Gil, per i quali Interporto si è impegnata a realizzare la soluzione già  concordemente individuata in via informale;
considerato che i lavori cui in effetti l’istante oggi si oppone sono costituiti dalla seconda carreggiata della strada di collegamento lungo il percorso esistente, opera su cui il Consorzio si è espresso sin dall’origine favorevolmente;
considerato oltre tutto, nel bilanciamento degli interessi, prevalente quello a non impedire i lavori già  finanziati e appaltati;
considerata giustificata la compensazione delle spese di lite della fase cautelare, stante la natura della controversia che vede coinvolti Enti pubblici”.
L’appello cautelare è stato rigettato con ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione IV, 10 luglio 2012 n. 2676, “Ritenuto che nel bilanciamento tra gli interessi coinvolti nella vicenda, appare prevalente quello – di indubbio rilievo pubblico – a che le opere di cui è causa, che si radicano negli esiti della conferenza di servizi del dicembre 2007, possano avere avvio nel rispetto del termine di efficacia (non contestato dal Consorzio) del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Bari;
il pericolo di danno grave e irreparabile per il Consorzio appellante, oltre a essere di incerta identificazione, riguarderebbe comunque un eventuale pregiudizio di carattere patrimoniale, suscettibile di essere ristorato secondo le modalità  ordinarie previste dall’ordinamento”.
Sulle conclusioni delle parti la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 20 dicembre 2012.
2. Con il primo e il secondo motivo il Consorzio denuncia che, non essendo la conferenza di servizi sfociata, come disposto dall’articolo 14 ter della legge 7 agosto 1990 n. 241, in una determinazione motivata che tenesse conto delle specifiche risultanze, il relativo atto conclusivo sarebbe inesistente. Ciò travolgerebbe anche la determinazione regionale 5 agosto 2011, n. 167, che, in tale situazione, non potrebbe trarre dall’ultimo verbale della conferenza in data 21 dicembre 2007 “un atto amministrativo” di “contenuto implicito”.
Tale mancanza di presupposto si riverberebbe poi anche sui provvedimenti medio tempore intervenuti, come la delibera del Consiglio comunale di Bari 23 aprile 2009 n. 38, di approvazione del progetto sia ai fini della dichiarazione di pubblica utilità  sia ai fini urbanistici, e le successive determinazioni regionali di ammissione al finanziamento 21 settembre 2009 n. 128 e 23 febbraio 2010 n. 66.
Nelle sue argomentazioni, il ricorrente assume a parametro normativo l’articolo 14 ter della legge 7 agosto 1990 n. 241, nella versione derivante dalle modifiche e integrazioni apportate dall’articolo 10 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, e, in particolare, il comma 6-bis (“All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede”) e il comma 9 (“Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza”).
La mancanza dell’espressa motivazione di conclusione del procedimento non inficia però l’atto.
In primo luogo, essa non era necessaria in quanto, nel quadro della conferenza di servizi, come ridisciplinata nel 2005, tale momento è strettamente funzionale al superamento dei dissensi, dissensi che invece non si registrano nei lavori verbalizzati nel dicembre 2007.
In secondo luogo, in realtà , la conferenza di servizi del 2007 non si conclude con una formula particolare (viene approvato il verbale e si indica l’Assessorato regionale Trasporti come struttura amministrativa competente ad adottare la successiva determinazione motivata di conclusione del procedimento), semplicemente perchè, dato l’intrecciarsi di procedimenti complessi, per la cantierabilità  del primo stralcio mancavano ancora altri passaggi, d’altronde evidenziati nel medesimo verbale del 21 dicembre 2007; fra questi il Comune di Bari segnala la necessità  di un’apposita delibera comunale di approvazione del progetto. Ciò, in definitiva, impediva l’integrale e contestuale realizzazione, uno actu, di quella cooperazione e quel coordinamento decisionale che l’istituto tende a conseguire.
L’approvazione del progetto è stata poi di fatto deliberata nella seduta del 23 aprile 2009 dal Consiglio comunale, che, visti i pareri positivi e gli assensi espressi in sede di conferenza di servizio (compreso quindi quello del Consorzio per l’Area industriale), ha provveduto sia a variare lo strumento urbanistico (in relazione ad una rotatoria all’altezza dell’ingresso dell’interporto ed esterna all’area industriale), sia a riapporre i vincoli destinati all’espropriazione.
Su tale presupposto, con le determinazioni regionali – Servizio Vie di comunicazione – 21 settembre 2009 n. 128 e 23 febbraio 2010 n. 66 i lavori sono stati finanziati.
Di conseguenza, una volta emessi i necessari atti da parte di tutte le Autorità  coinvolte, la Regione ha ritenuto di ripercorrere l’intero iter, comprese le risultanze della conferenza di servizi del 2007, anche per correggere alcuni errori materiali nel frattempo emersi.
àˆ evidente perciò che non si riscontrano i vizi di ordine formale su cui si soffermano le prime censure.
Peraltro il Consorzio non deduce motivi riguardanti la congruità  delle opzioni progettuali, sicchè, anche sotto questo profilo, già  in sede cautelare sono sorte perplessità  sulla stessa ammissibilità  del ricorso sotto il profilo dell’interesse, su cui poi si sono soffermate le difese della Regione e della società  Interporto.
Esse rilevano, da un lato, che comunque gli atti successivi alla conferenza di servizi, pur conosciute dal Consorzio, non sono state tempestivamente impugnati (e nemmeno con il ricorso in esame specificamente contestate) e, dall’altro, che, ancora nel verbale del 21 dicembre 2007, è registrato l’assenso dell’istante.
L’opera oggetto del contendere consiste in effetti nella seconda carreggiata di un importante asse di collegamento (già  previsto in linea di massima nella viabilità  del piano regolatore e del piano dell’area industriale), di cui la prima carreggiata è stata già  autorizzata, costruita e infine collaudata il 3 marzo 2011, dopo aver ottenuto il 6 ottobre 1999, in un’analoga conferenza di servizio, il parere favorevole sul progetto generale del Consorzio.
Quest’ultimo però oppone di aver sottoposto a specifica condizione il proprio avviso positivo nell’ultima conferenza di servizio.
Nel verbale del 21 dicembre 2007 si legge: “Si prende atto della suddivisione in 2 stralci del progetto in esame. Quanto al 1° stralcio si conferma il parere favorevole con condizioni già  espresso in data 03.10.2007. In particolare si rende necessario risolvere il nodo dell’intersezione tra Via Maestri del lavoro e Viale Accolti Gil. La soluzione già  individuata informalmente dovrà  essere contemplata nella convenzione regolante i rapporti tra il Consorzio ASI ed il soggetto attuatore che si farà  carico della realizzazione delle opere necessarie” .
àˆ dubbio se, con tale formulazione, il Consorzio abbia voluto e abbia realmente potuto sospendere l’efficacia dell’atto; in senso negativo, invero, sembra deporre la stessa normativa regolante la fattispecie.
Da un lato, per il disposto dell’articolo 14 quater della legge 7 agosto 1990 n. 241, “Il dissenso” espresso da un’amministrazione che partecipa ad una conferenza di servizi¦ deve esso stesso rispondere ai principi di imparzialità  e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’articolo 97 della Costituzione, non potendo limitarsi ad una mera sterile opposizione al progetto in esame, ma dovendo essere “costruttivo”, cosa che plasticamente il legislatore evidenzia allorquando, alla fine del comma 1 del citato articolo 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 precisa che il dissenso “…deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso” (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 maggio 2011 n. 3099; T.A.R. Puglia, Lecce, 23 dicembre 2008 n. 3730).
Dall’altro, in base all’articolo 14-ter, settimo comma, “Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione¦, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà  dell’amministrazione rappresentata”.
àˆ certo invece che sin dal giorno 8 luglio 2009, con nota prot. n. 76, la società  Interporto abbia trasmesso la proposta progettuale prodromica alla convenzione e che il Consorzio, ingiustificatamente, non avendo neppure in sede processuale esposto le ragioni, ha mancato di attivarsi ai fini della conclusione dell’accordo e, in definitiva, per la realizzazione dell’opera (una rotonda tra viale Maestri del Lavoro e viale Accolti Gil, in sè ulteriore rispetto allo stralcio oggetto della conferenza di servizio ed esterna alla zona da questo direttamente interessata).
In tale situazione, soccorre, nella qualificazione della fattispecie e nell’individuazione dei relativi effetti, l’articolo 1359 del codice civile, che, attraverso una fictio iuris, in applicazione del divieto di comportarsi in maniera contraria a buona fede (principio che non può non essere rigidamente inteso nei confronti di enti affidatari di interessi pubblici), dispone che, ove l’evento dedotto in condizione non si sia realizzato “per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa”, la condizione si considera comunque avverata.
Alla luce di quanto premesso, perciò, risultano palesi non solo l’inammissibilità  e l’infondatezza del primo e del secondo motivo, ma anche di quello sub 3), non essendo riuscito il ricorrente ad indicare chiaramente in cosa consista la lesione delle competenze pianificatorie al medesimo Consorzio attribuite.
àˆ da aggiungere poi che l’argomento sviluppato con il quarto motivo, con il quale si denuncia la mancanza dell’oggetto, elemento essenziale dell’atto – sottolineando che, nel complesso del concatenarsi dei procedimenti, non è identificabile il soggetto beneficiario dei finanziamenti statali e regionali -, è smentito per tabulas dalla documentazione prodotta dalla stessa società  controinteressata in data 16 aprile 2012 (nn. 1-25 del relativo indice).
3. Per quanto riguarda i motivi aggiunti, con i quali il Consorzio ha poi impugnato il permesso n. 513/2010 per la costruzione delle opere di completamento dell’asse di collegamento, essi, per le medesime ragioni appena esposte, devono ritenersi inammissibili e infondati, nella parte in cui vengono denunciati vizi derivati (sub 2-5, sostanzialmente identici ai motivi 1-4 del ricorso originario).
Per il resto, con la prima censura aggiunta l’interessato deduce la violazione dell’articolo 11 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, in quanto l’Interporto s.p.a. non avrebbe titolo per richiedere il permesso di costruire, anche perchè tale istanza presuppone in concreto (come si ricaverebbe dagli allegati) suoli di pertinenza mai espropriati o assegnati alla società . In particolare, i terreni di proprietà  del Consorzio, in catasto al foglio 17, particelle 44, 144, 66, 124 e 83, di superficie complessiva pari a metri quadri 23.956, sono stati espropriati nel 2003 solo in parte, per un’area di metri quadri 7173, ma, al momento della volturazione, sono stati intestati alla società  Interporto nella loro interezza.
In definitiva, il ricorrente non lamenta alcuna contrarietà  alla strumentazione urbanistica, nè alcuna illegittimità  del procedimento espropriativo o, ancora, alcuna occupazione abusiva dei propri terreni, limitandosi a rimarcare un mero errore materiale nel corso dell’operazione di accatastamento, la cui effettiva interferenza con l’area interessata dall’intervento non viene esplicitata.
Di conseguenza, anche a prescindere dal rilievo che, ai sensi dell’articolo 11 del T.U. 6 giugno 2001 n. 380, in sede di rilascio del titolo edilizio è sufficiente che il Comune verifichi l’esistenza del possesso dell’area (e cioè del concreto esercizio, da parte del richiedente, del potere sulla cosa che si concreta in un’attività  corrispondente all’esercizio della proprietà  o di altro diritto reale) (Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 novembre 2008 n. 5811; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 4 giugno 2010 n. 2250) e che deve ritenersi legittimato alla richiesta del permesso anche il soggetto beneficiario della procedura espropriativa (T.A.R. Basilicata, 25 ottobre 2010 n. 779), è da osservare che, in radice, non viene neppure contestata la proprietà  dell’area di sedime in capo alla società . Viene invece richiamato solo un errore materiale nelle operazioni esecutive relative all’iter espropriativo, conclusosi nel 2003 e riguardante quindi essenzialmente le opere già  realizzate, sulla cui rilevanza, in concreto, nell’ambito delle autorizzazioni per la costruzione della seconda carreggiata dell’asse collegante l’area industriale di Bari con l’Interporto, non viene offerto alcun elemento.
In conclusione, dunque, le censure dedotte, sia con il ricorso sia con i motivi aggiunti, sono inammissibili e infondate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, li rigetta.
Condanna il Consorzio ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Regione Puglia nella misura di € 4.000 (quattromila/00), del Comune di Bari nella misura di € 2.000 (duemila/00) e della Interporto Regionale della Puglia S.p.A. nella misura di € 4.000 (quattromila/00), oltre CPI e IVA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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