1. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Attività  edilizia privata – Diffida a demolire – Costruzione sul suolo pubblico – Art. 35 D.P.R. n. 380/2001 – Omessa comunicazione di avvio del procedimento – Non sussiste – Ragioni 


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Costruzione su suolo pubblico – Realizzazione  di box  per copertura posto auto – Natura pertinenziale – DIA – Necessità  – Omissione – Conseguenze

1. àˆ legittima, non essendo viziata da omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’ingiunzione a demolire un manufatto realizzato abusivamente dal privato su di un suolo di proprietà  pubblica (nella specie, trattasi di un box realizzato in un cortile interno di proprietà  dello IACP), considerando che detta diffida non è finalizzata a consentire al privato la spontanea ed immediata esecuzione dell’ordine demolitorio in applicazione dell’art.31 del D.P.R. n. 380/2001 bensì, ai sensi  dell’art.35 del medesimo D.P.R., assolve alla diversa funzione di comunicazione di avvio del procedimento di demolizione  d’ufficio.


2. La natura pertinenziale di un determinato manufatto (nella specie un  box in lamiera delle dimensioni di mt. 5,00 x 2,60 realizzato dal ricorrente in corrispondenza dello spazio legittimamente assegnatogli come posto auto a servizio dell’alloggio IACP) non esclude che quest’ultimo, ove realizzato sul suolo di proprietà  pubblica,  sia assoggettato alla previa denunzia di inizio di attività , pena la sua demolizione d’ufficio ai sensi dell’art. 35, co.3-bis, D.P.R. n. 380/2001.

N. 00050/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00815/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 815 del 2008, proposto da: 
Rosa D’Antuono, rappresentata e difesa dall’avv. Mariano Alterio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via De Nicolò, n. 48; 

contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Anna Valla, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Bari, via Principe Amedeo, n. 26;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“del provvedimento di diffida a demolire del Dirigente della Ripartizione Urbanistica e Edilizia Privata del Comune di Bari prot. n. 4662 del 18.2.2008, notificato il 10.3.2008; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ed in particolare del verbale di accertamento di violazione urbanistico-edilizia prot. n. 41/08-26 del 22.1.2008, notificato il 10.3.2008.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Mariano Alterio e Anna Valla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Espone in fatto la sig.ra Rosa D’Antuono di essere assegnataria di un alloggio dell’I.A.C.P. di Bari sito in Bari, alla via La Pira, n. 38; riferisce di aver realizzato, come peraltro molti assegnatari dello stesso stabile, un box in lamiera delle dimensioni di mt. 5,00 x 2,60 in corrispondenza dello spazio pertinenziale legittimamente assegnatole come posto auto; che tale intervento si sarebbe reso necessario per gravi motivi di sicurezza e specificatamente per proteggere le proprie autovetture dall’utilizzazione da parte di malviventi della zona anche come deposito di stupefacenti.
Espone altresì che, a seguito di un sopralluogo effettuato dagli agenti della Polizia Edilizia del Comune di Bari unitamente ai Carabinieri, questi avevano provveduto a stilare un verbale di accertamento di violazione urbanistico-edilizia cui aveva fatto seguito l’adozione del provvedimento di diffida a demolire del Comune di Bari.
La sig.ra D’Antuono ha quindi proposto il presente ricorso, ritualmente notificato il 9 maggio 2008 e depositato il 7 giugno 2008, con il quale ha chiesto l’annullamento del suddetto provvedimento di diffida a demolire del Comune di Bari prot. n. 4662 del 18 febbraio 2008, notificato il 10 marzo 2008, nonchè del citato verbale di accertamento di violazione urbanistico-edilizia prot. n. 41/08-26 del 22 gennaio 2008, notificato il 10 marzo 2008.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure: I) violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione di legge (artt. 3, comma 1, 35 e 44 del d.p.r. n. 380 del 2001 e att. 1 e 2 del regolamento edilizio del Comune di Bari), eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illegittimità  propria e derivata; II) violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione di legge (art. 7 della legge n. 241 del 1990), eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illegittimità  propria e derivata;
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Bari deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone pertanto il rigetto.
Alla camera di consiglio del 18 giugno 2008 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda incidentale di sospensione cautelare;
All’udienza pubblica del 12 dicembre 2012 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va come tale respinto.
Con i due motivi di ricorso, che il Collegio ritiene opportuno esaminare congiuntamente al fine di una completa più esaustiva analisi della vicenda dedotta nel presente giudizio, la sig.ra D’Antuono ha dedotto le seguenti censure: I) violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione di legge (artt. 3, comma 1, 35 e 44 del d.p.r. n. 380 del 2001 e att. 1 e 2 del regolamento edilizio del Comune di Bari), eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illegittimità  propria e derivata; parte ricorrente lamenta che il box, essendo stato realizzato nella parte di cortile legittimamente assegnatole come posto auto pertinenziale all’alloggio, sarebbe una pertinenza dell’alloggio stesso e, conseguentemente, a suo avviso, non sarebbe stato necessario il permesso di costruire, come sostenuto nel provvedimento di diffida a demolire impugnato; peraltro le N.T.A. del Piano Regolatore del Comune di Bari non fornirebbero alcuna definizione di intervento pertinenziale e, quindi, troverebbe applicazione l’art. 3, comma 1, lettera e6) del d.p.r. n. 380 del 2001 che prevede quale limite massimo per ritenere configurabile una pertinenza e, quindi tale da non potersi considerare intervento di nuova costruzione per il quale è richiesto il permesso di costruire, la realizzazione di un volume uguale o inferiore al 20% del volume dell’edificio principale; questa condizione sarebbe soddisfatta nella fattispecie oggetto di gravame in quanto il box misurerebbe 13 mq., ossia poco più del 10% della superficie dell’alloggio che misurerebbe ben oltre 100 mq.; di qui, ad avviso di parte ricorrente l’erronea applicazione degli artt. 35 e 44 del citato d.p.r. n. 380 del 2001; II) violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione di legge (art. 7 della legge n. 241 del 1990), eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illegittimità  propria e derivata; la ricorrente lamenta la mancata comunicazione del’avvio del procedimento.
I motivi sono privi di pregio.
La diffida a demolire nei confronti della sig.ra D’Antuono è stata adottata dal Comune di Bari, come espressamente indicato nella stessa diffida, ai sensi dell’art. 35 del d.p.r. n. 380 del 2001, recante Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà  dello Stato o di enti pubblici, che, per quello che in questa sede interessa, ai commi 1 e 3bis dispone: “1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità  dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo¦¦3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività , ovvero in totale o parziale difformità  dalla stessa”.
Trattasi, come si vede, di una procedura speciale rispetto a quella ordinaria prevista dall’articolo 31 del medesimo d.p.r. n. 380 del 2001, come prospettato dal Comune resistente; innanzitutto, a differenza dell’art. 31, secondo l’art. 35 la preesistenza della proprietà  pubblica non giustifica l’acquisizione del bene o dell’area di sedime al patrimonio comunale e pertanto la norma non la prevede; la previa diffida all’autore dell’abuso a sua volta non è finalizzata a consentire al privato la spontanea esecuzione dell’ordine demolitorio al fine di escludere il perfezionarsi della sanzione acquisitiva a suo danno, bensì ha funzione di comunicazione d’avvio del procedimento demolitorio d’ufficio (cfr. T.A.R. Basilicata, 10 aprile 2006, n. 235, T.A.R. Lombardia, Milano, 13 gennaio 2004, n. 38).
Alla luce di quanto sopra deve, quindi, ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Inoltre, analizzando il provvedimento impugnato risulta che il Comune non ha indicato la necessità  del permesso di costruire; si riporta di seguito il relativo contenuto: “Premesso che è stato elevato verbale di accertamento di violazione urbanistico-edilizia n. 11/08 del 22.01.2008, ¦.a seguito della realizzazione di opere abusive eseguite ¦..presso il cortile interno, di proprietà  dello I.A.C.P. e dettagliatamente descritte nel suddetto verbale (a tergo riportato)¦.DIFFIDA.. a provvedere .. ai sensi e per gli effetti disposti dall’art. 35 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. .”
Il citato verbale di accertamento di violazione urbanistico-edilizia, che invece nella parte relativa alla descrizione dell’abuso reca la dicitura “in assenza di Permesso di Costruire”, è espressamente richiamato nella diffida impugnata solo però ai fini dell’individuazione delle opere eseguite ritenute abusive.
Il Collegio, alla luce della normativa applicata e del contenuto del provvedimento impugnato, ritiene che il Comune abbia legittimamente adottato il provvedimento. Ciò in quanto, anche a voler seguire in via puramente ipotetica la prospettazione della ricorrente, secondo la quale la struttura per cui è causa consisterebbe in una pertinenza e quindi tale da non potersi considerare intervento di nuova costruzione per il quale è richiesto il permesso di costruire, parte ricorrente non ha neppure provato che la suddetta struttura comportasse la realizzazione di un volume uguale o inferiore al 20% del volume dell’edificio principale, limite massimo per ritenere configurabile una pertinenza ai sensi della lettera e.6) dell’art. 3 del d.p.r. n. 380 del 2003, lettera solo asseritamente violata; comunque la realizzazione del box per cui è causa non può rientrare tra le attività  libere e quindi, anche a voler seguire la tesi di parte ricorrente, l’intervento realizzato dovrebbe quanto meno essere assoggettato alla previa denuncia di inizio di attività , che non risulta essere stata presentata.
Tale circostanza è derimente, ad avviso del Collegio, in quanto l’art. 35 al comma 3bis prevede l’applicazione delle disposizioni dell’articolo stesso anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività , ovvero in totale o parziale difformità  dalla stessa.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la sig.ra Rosa D’Antuono al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore del Comune di Bari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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