Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire – Precedente edificazione non computata ai fini volumetrici – Diniego

L’inedificabilità  dell’area asservita o accorpata ovvero la sua avvenuta utilizzazione ai fini edificatori, costituisce una qualità  obiettiva del fondo e produce l’effetto d’impedirne l’ulteriore edificazione oltre i limiti consentiti. Pertanto, in presenza di un precedente parziale utilizzo di un lotto a fini edificatori, è legittimo il diniego di permesso di costruire poichè gli indici (di densità  territoriale, di fabbricabilità  territoriale e di fondiaria) del piano urbanistico sopravvenuto, che conformano il diritto di edificare, risulterebbero vanificati, in quanto le aree sulle quali sono stati operati frazionamenti verrebbero ad esprimere una cubatura maggiore di quella consentita alla stregua delle sopravvenute previsioni, in relazione a tutta la loro estensione considerata dal nuovo piano, con la conseguenza di pregiudicare la stessa finalità  della strumentazione urbanistica diretta all’ordinato sviluppo del territorio.

N. 00011/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00668/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 668 del 2011, proposto da Leonetti Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo Valla e Mario Spinelli, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Q. Sella, 36; 

contro
Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall’avv. Cristina Carlucci, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari; 

nei confronti di
Giovanni Gernone; 

per l’annullamento
– della determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio del 16.2.2011 prot. n. 8390, di diniego del permesso di costruire del I.6.2010 (istanza n. 60, prot. n. 29444) per la realizzazione di fabbricati per civili abitazioni, previa demolizione di quelli esistenti, in Modugno alla via Filzi, angolo via Scaglione;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresi le relazioni istruttorie del Responsabile del procedimento del 23.11.2010 e del 18.1.2011, nonchè il “preavviso di rigetto” del
26.11.2010 prot. n. 61456.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Modugno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 novembre 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Giacomo Valla e Cristina Carlucci;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La Leonetti Costruzioni s.r.l. ha impugnato la determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio del 16 febbraio 2011 prot. n. 8390, di diniego del permesso di costruire del I giugno 2010 (istanza n. 60, prot. n. 29444) per la realizzazione di fabbricati per civili abitazioni, previa demolizione di quelli esistenti, in Modugno alla via Filzi, angolo via Scaglione. Tale diniego era stato preceduto da apposite relazioni istruttorie del Responsabile del procedimento (del 23 novembre 2010 e del 18 gennaio 2011), nonchè da un “preavviso di rigetto” del 26 novembre 2010 prot. n. 61456.
La motivazione del provvedimento sfavorevole così suona: “La particella 1171 del foglio 25 faceva parte della particella originaria 31, che ha fatto parte del lotto di cui al progetto approvato con L.E. dell’11/05/1971 con passaggio in CEC il 02/04/1971 e intestato a Curci Carlo con indice di 1,5 mc/mq”. Il progetto perciò non si presenterebbe assentibile, in quanto “non è stata ricomputata ai fini volumetrici la precedente anche se parziale in termini di parametro limite del piano, suscettibilità  edificatoria utilizzata”.
La tesi sostenuta dalla società  ricorrente è invece che il sopravvenuto piano regolatore generale ha ridisciplinato completamente l’edificabilità  dell’area inserendolo in zona B, senza alcuna limitazione, sicchè non si può operare la ricostruzione delle vicende edilizie e proprietarie della zona, operando lo scomputo del già  realizzato con la licenza edilizia del 1971, come invece sostiene l’Amministrazione municipale.
Con ordinanza della Sezione 28 aprile 2011 n. 391 l’istanza cautelare è stata accolta alla stregua della seguente motivazione:
“Il Collegio, considerato che emergono idonei profili a supportare la fondatezza del ricorso, attesa sia l’intervenuta ridisciplina urbanistica dell’area interessata ad opera del vigente P.R.G., la quale ha riattribuito una nuova e piena capacità  edificatoria – in mancanza di espresse limitazioni connesse alla previgente disciplina non rinvenibili nella documentazione depositata in giudizio – sia comunque la specifica natura dell’intervento denegato, consistente nella costruzione previa demolizione dell’esistente”.
Il Consiglio di Stato, IV Sezione, ha espresso opposto avviso, con ordinanza 30 agosto 2011 n. 3818, “rivelandosi il diniego per cui è causa essere stato assunto in corretta applicazione dei principi giurisprudenziali pacificamente resi in subjecta materia”.
In vista della discussione le parti hanno ribadito le loro conclusioni con argomentazioni affidate ad apposite memorie. In particolare, in quella del Comune 10 ottobre 2012 si segnala che la società  ha presentato un nuovo progetto (conformandosi alle indicazioni dell’Ente) e che è stato rilasciato in suo favore il permesso di costruire n. 41/2011 del giorno 8 giugno 2011.
Nella memoria 17 ottobre 2012 e successivamente all’udienza del 18 novembre 2012 la ricorrente ha chiarito, in modo convincente e condivisibile, la persistenza dell’interesse alla decisione, non essendo il provvedimento autorizzatorio satisfattivo delle aspirazioni (sostanzialmente economiche) sottese alle rivendicazioni edificatorie avanzate.
La causa è stata riservata per la decisione.
2. Il ricorso è infondato.
La tesi che l’Amministrazione municipale sviluppa richiama il parere del Consiglio di Stato, Sezione terza, 28 aprile 2009 n. 9605, secondo il quale “qualora un lotto urbanisticamente unitario sia stato già  oggetto di uno o più interventi edilizi, la volumetria residua (o la superficie coperta residua) va calcolata previo decurtamento della volumetria realizzata, con irrilevanza di eventuali successivi frazionamenti catastali e/o alienazioni parziali, onde evitare che il computo dell’indice venga alterato con l’iper saturazione di alcune superfici al fine di creare artificiosamente disponibilità  nel residuo”.
La società  ricorrente oppone in concreto (in specie, con il primo motivo di gravame) che, se anche il precedente strumento urbanistico, sotto il cui vigore è stata rilasciata al signor Carlo Curci la licenza edilizia del giorno 11 maggio 1971 riguardante l’originaria particella 31 del foglio 25, da cui (successivamente al nuovo piano) è stata stralciata l’attuale particella 1171, di proprietà  della società  ricorrente, avesse considerato tali terreni come “un lotto urbanisticamente unitario”, tale situazione non è più riscontrabile nella disciplina del piano regolatore generale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 1995 n. 5105, seguita dalla variante generale approvata con delibera regionale 31 gennaio 2005 n. 561. La pratica edilizia controversa quindi, in definitiva, è assoggettata alla più recente strumentazione urbanistica e precisamente alla disciplina dell’articolo 4 delle norme tecniche di attuazione, con le relative numerazioni.
In particolare, per gli interventi di nuova edificazione (anche a seguito di demolizione) nella zona B, l’articolo 4.6 (primo paragrafo) definisce “Le aree libere residue¦ quelle tipizzate come zone B e edificate, che non siano asservite a edifici esistenti, come pertinenze dirette o come parte scoperta del lotto edificabile originario e che abbiano diretta comunicazione con una sede stradale pubblica”.
Perciò, seguendo il ragionamento attoreo, si dovrebbe giungere alla conclusione che, in presenza delle vigenti norme tecniche che si limitano a fissare in 500 m² il lotto fondiario minimo e in assenza di qualsiasi atto che abbia asservito l’attuale particella 1171 alla costruzione realizzata in forza della licenza edilizia del 1971 (non riscontrabile nè nella licenza edilizia nè nell’atto di compravendita), nonchè nella mancanza di norme di raccordo tra la precedente e l’attuale disciplina, la proprietà  della società  Leonetti Costruzioni rappresenti un lotto autonomo suscettibile di edificazione sulla base dei parametri stabiliti dagli strumenti urbanistici attualmente in vigore nel comune di Modugno.
L’assunto però, come già  rilevato dalla quarta Sezione del Consiglio di Stato in sede cautelare, contrasta con l’interpretazione costantemente data dalla giurisprudenza alla legislazione urbanistica.
àˆ stato infatti nel tempo sempre affermato che l’inedificabilità  dell’area asservita o accorpata ovvero la sua avvenuta utilizzazione ai fini edificatori, costituisce una qualità  obiettiva del fondo, come tale opponibile ai terzi acquirenti, ed produce l’effetto d’impedirne l’ulteriore edificazione oltre i limiti consentiti, a nulla rilevando che la proprietà  dell’area sia stata trasferita ad altri, che l’edificazione sia direttamente ascrivibile a questi ultimi, che manchino specifici negozi giuridici privati diretti all’asservimento o che l’edificio insista su una parte del lotto catastalmente divisa (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 1987, n. 91; Sez. V, 25 novembre 1988, n. 744; 26 novembre 1994, n. 1382; Sez. IV, 6 settembre 1999, n. 1402; Sez. V, 10 febbraio 2000, n. 749; 28 febbraio 2001, n. 1074; 7 novembre 2002, n. 6128; 12 luglio 2004, n. 5039; Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 217; Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2328; 9 ottobre 2007, n. 5232; Sez. IV, 26 settembre 2008, n. 4647; 20 luglio 2011, n. 4405; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 21 dicembre 2009, n. 5750; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 27 settembre 2012, n. 1593). D’altra parte, nella presente vicenda, in linea con i suddetti principi, il lotto su cui Leonetti Costruzioni intende costruire non sembra integrare, neppure alla stregua l’articolo 4.6 delle N.T.A., una delle “aree libere residue”, visto che dal loro novero devono essere escluse quelle ” asservite a edifici esistenti, ¦come parte scoperta del lotto edificabile originario”.
In effetti, diversamente opinando, gli indici (di densità  territoriale, di fabbricabilità  territoriale e di fondiaria) del piano urbanistico sopravvenuto, che conformano il diritto di edificare, si rileverebbero vani e privi di significato, in quanto le aree sulle quali sono stati operati frazionamenti verrebbero ad esprimere una cubatura maggiore di quella consentita alla stregua delle sopravvenute previsioni, in relazione a tutta la loro estensione considerata dal nuovo piano, con la conseguenza di pregiudicare la stessa finalità  della strumentazione, di permettere un ordinato sviluppo del territorio (ex plurimis: Consiglio di Stato, Sezione IV, 29 gennaio 2008 n. 255).
A tanto consegue l’infondatezza delle censure sub 1).
A ciò deve aggiungersi che, essendo l’impugnato diniego fondato su una pluralità  di autonomi motivi, l’aver accertato, per quanto sopra esposto, che il diniego deve ritenersi giustificato per il fatto che nel progetto edilizio proposto dalla Leonetti Costruzioni “non è stata ricomputata ai fini volumetrici la precedente, anche se parziale in termini di parametro limite del piano, suscettibilità  edificatoria utilizzata” esclude l’illegittimità  del provvedimento amministrativo, poichè la ragione addotta dall’Amministrazione è idonea a sostenere l’atto stesso; il che rende superfluo l’esame delle ulteriori censure (sub 2) (Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 gennaio 1998, n. 69; 29 gennaio 1998, n. 102; 30 maggio 2005, n. 2767; 26 aprile 2006, n. 2307; 10 dicembre 2007, n. 6325; V Sez., 4 novembre 1997, n. 1230; 20 dicembre 2002, n. 7251; 27 settembre 2004 n. 6301; 18 gennaio 2006, n. 110; 28 dicembre 2007, n. 6732; VI Sez., 3 novembre 1997, n. 1569; 19 agosto 2009, n. 4975; 17 settembre 2009, n. 5544; 5 luglio 2010 n. 4243; C.G.A.S., Sez. giurisd., 12 febbraio 2004 n. 31; 13 febbraio 2012 n. 176).
Il ricorso dunque dev’essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo, che tiene conto dei criteri di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2012 n. 120.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Leonetti Costruzioni S.r.l. al pagamento in favore del Comune di Modugno della somma di € 3.000,00, oltre CPI e IVA, come per legge, a titolo di spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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