Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Rapporto tra giudizio per l’ottemperanza e giudizio in sede di esecuzione civile – Richiesta di chiarimenti ex artt. 112 e 114, cod.proc.amm. – Inammissibilità 

Qualora l’avente diritto, vantando dei confronti della p.A. un credito certo, liquido ed esigibile riconosciutogli con sentenza del G.A., opti per l’esecuzione in sede civile e l’Amministrazione intimata abbia spiegato opposizione all’esecuzione medesima ex art. 615 c.p.c., non può essere invocato l’intervento chiarificatore del g.a. ai sensi degli artt. 112, co.5 e 114, co.7 del cod.proc.amm., essendo stato già  investito della questione il G.O., il quale in sede di esecuzione civile esercita poteri di cognizione (per tale motivo, il ricorso proposto dal Comune ai sensi dell’art. 112, 5° c., c.p.a. per ottenere chiarimenti in ordine alle 

N. 00010/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01294/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1294 del 2012, proposto dal Comune di Lucera, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni n. 210; 

contro
Concetta Follieri e Antonio Carmine Follieri, rappresentati e difesi dall’avv. Alfredo Caso, con domicilio eletto presso l’avv. Elisa Rocchia in Bari, via M. Signorile, 2/B; 

per la corretta ottemperanza,
ex art. 112, comma quinto, del codice del processo amministrativo,
della sentenza della terza Sezione del T.A.R. Puglia – Bari 4 maggio 2012 n. 922, a mezzo della quale, in accoglimento del ricorso n. 197/2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dai signori Concetta Follieri e Antonio Carmine Follieri, si condannava, tra le altre sue statuizioni “… il Comune di Lucera a pagare ai ricorrenti il risarcimento del danno subito a seguito dell’illegittima occupazione di suoli computato con le modalità  di cui motivazione…”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Follieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del giorno 29 novembre 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Giuseppe Mescia e Alfredo Caso;
Considerato e ritenuto in fatto e in diritto.
 

FATTO e DIRITTO
Il Comune di Lucera ha adito questo Tribunale, ai sensi dell’articolo 112, quinto comma, e dell’articolo 114, settimo comma, del codice del processo amministrativo, al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità  attraverso le quali eseguire la sentenza della terza Sezione 4 maggio 2012 n. 922, appellata dinanzi al Consiglio di Stato, ma non sospesa (Sezione quarta, ordinanza 24 luglio 2012 n. 2872).
In concreto gli originari ricorrenti, signori Concetta Follieri e Antonio Carmine Follieri, hanno inteso procedere per l’esecuzione di quella parte della sentenza (a loro favorevole), individuata sub B.4., nella quale si statuiva quanto segue:
“In ogni caso (a prescindere dalla sorte del terreno), deve pronunciarsi nei confronti della detta Amministrazione municipale la (del tutto autonoma) condanna al risarcimento del danno subito dai signori Follieri per effetto dell’occupazione senza titolo, meramente detentiva, illecito sul quale non incide l’eventuale tardiva acquisizione coattiva.
Per la relativa liquidazione del ristoro, che rimane risarcitorio per l’articolo 42 bis, terzo comma, può farsi riferimento ai criteri di cui alla medesima disposizione, come già  suggerito dal Consiglio di Stato, Sezione quarta, 2 agosto 2011 n. 4590, tenendo conto che trattasi di parametri suppletivi (“se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità  del danno”).
In realtà  nel giudizio è stata prodotta (senza specifiche contestazioni da parte dell’Amministrazione) la relazione del consulente tecnico d’ufficio, nominato nel procedimento di opposizione alla stima relativa all’altra porzione del terreno (di mq 3167) per cui è invece intervenuto l’esproprio (con determina 30 giugno 2004 n. 35), dalla quale risulta la stima dell’immobile.
Sulla scorta delle conclusioni peritali dovrà  essere corrisposto, pertanto, per il periodo di occupazione senza titolo, l’interesse del cinque per cento annuo sul valore del bene che non potrà  scendere al di sotto di quello di euro 103,40 (alla data del 25 luglio 2002) a mq (debitamente attualizzato), valore individuato nella C.T.U. Ovviamente a tale somma dovrà  essere detratto l’acconto, ricevuto dalla signora Elena Calabria, di 1,55 euro a mq, maggiorato dell’interesse legale, ai sensi del comma ottavo dell’articolo 42 bis.
A questo proposito si deve ribadire che il totale percepito di £ 41.718.600 si riferiva a tutta l’area interessata (mq 13.870 più mq 3.167), per cui nel calcolo della differenza dovrà  tenersi conto di quanto versato, a titolo provvisorio, per la superficie più ampia per quale non si è poi giunti al decreto di esproprio.
L’importo liquidato a titolo risarcitorio dovrà  essere versato entro il termine di 45 giorni dalla notificazione e/o comunicazione della presente sentenza”.
Gli interessati hanno optato per l’esecuzione civile, notificando l’atto di precetto in data 13 settembre 2012, sul presupposto che il credito si presenti certo, liquido ed esigibile.
L’Amministrazione municipale ha allora presentato opposizione all’esecuzione, con domanda di sospensione dell’efficacia del titolo, ex articolo 615 del codice di procedura civile.
In tale atto, così come in quello dinanzi al T.A.R., l’Ente contesta soprattutto il computo operato dai proprietari, i quali hanno calcolato l’interesse del cinque per cento annuo per tutto il periodo di abusiva occupazione su un valore del bene che, partendo dall’importo di euro 103,40, è stato attualizzato una volta per tutte al 2012.
Il ricorso del Comune di Lucera è inammissibile.
Anche a voler prescindere dalla questione della legittimazione dell’Amministrazione, rispetto alla quale costituiscono elementi contraddittori, per un verso, l’articolo 114, primo comma, con riferimento alle modalità  della notifica, e, per l’altro, le affermazioni in proposito espresse nella relazione al codice e le pronunce più recenti (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 9 dicembre 2010 n. 826; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 27 febbraio 2012 n. 158), è infatti evidente da quanto sopra esposto che, invero, in sè l’Amministrazione non nutre alcun dubbio sul modo in cui la sentenza debba essere eseguita, ma intende semplicemente trarre dalla pronuncia del giudice amministrativo elementi per paralizzare l’azione civile dei signori Follieri su questioni già  all’esame del giudice ordinario, perchè riguardanti la verifica della sussistenza dei presupposti dell’esecuzione civile.
Il principio affermato in giurisprudenza (da ultimo: Cassazione civile, Sez. un., 15 luglio 2008 n. 19345) è così sintetizzabile: “ai fini dell’attuazione di un giudicato amministrativo è consentito adire il giudice ordinario in alternativa al ricorso al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo solo in sede esecutiva, nel caso in cui sia possibile procedere ad esecuzione forzata, per la presenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile (Cass. S.U. n. 12060/1993, 1593/1994, 7578/2006)”. Perciò, essendo stato investito della questione con l’opposizione il giudice civile, che dovrà  esercitare poteri cognitivi, non vi è spazio all’attualità  per alcuna pronuncia, anche meramente chiarificatrice, del giudice amministrativo.
Il ricorso, ex articolo 112, comma quinto, del codice del processo amministrativo è dunque inammissibile.
Le peculiarità  della vicenda giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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