Ambiente ed ecologia – Parchi e riserve naturali – Nulla osta – Diniego
 

Il diniego di nulla-osta espresso dall’Ente Parco in relazione ad una istanza di realizzazione di un fabbricato rurale non può essere motivato in base a criteri di assentibilità  che non siano dettati nè dal piano del Parco, nè dal suo regolamento.  Infatti, a norma dell’art. 13 della L. n. 394/1991, sono solo questi gli atti che possono essere assunti quale parametro di autorizzabilità  degli interventi.
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Vedi Cons. St., sez. VI, sentenza 17 giugno 2014, n. 3047 – 2014; ordinanza 30 luglio 2013, n. 3018 – 2013; ric. n. 4798 – 2013
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N. 00009/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02056/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2056 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Stefania Lubrani, rappresentata e difesa dagli avv. Arturo Covella e Riccardo Biz, con domicilio eletto presso l’avv. Rossana Scolozzi in Bari, via Francesco Campione n. 29; 

contro
Ente Parco Nazionale del Gargano e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento,
anche alla stregua dei motivi aggiunti depositati il 7 maggio 2012,
– del diniego n. 3/2011/U.T., privo di data, notificato il 20/9/2011, con il quale il Direttore f.f. dell’Ente Parco nazionale del Gargano ha rigettato la richiesta di nulla-osta per la costruzione di un fabbricato rurale in località  “San Michele” in agro del Comune di Vico del Gargano, Foglio 2 p.lle 1909 – 1910 – 1911;
– del parere negativo del Comitato tecnico dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, citato nel diniego n. 3/2011/U T, espresso nella seduta del 26/7/2011 con verbale n. 148;
– del parere negativo del Comitato Tecnico dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, citato nel diniego n. 3/2011/U T, espresso nella seduta del 07/9/2011 con verbale n. 157;
– della delibera del Consiglio direttivo n. 36 del 18/10/2006, citata nel diniego n. 3/2011/U.T. ma di contenuto ignoto, recante le “Linee di indirizzo al Comitato Tecnico per gli insediamenti rurali”, e della relativa approvazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, prot. 7312 del 15/3/2007, anch’essa di contenuto ignoto;
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e dell’Ente Parco Nazionale del Gargano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2012 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. Salvatore Basso, su delega dell’avv. Arturo Covella;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La signora Stefania Lubrani, imprenditrice agricola, è proprietaria di un terreno di metri quadri 14.227, nel territorio di Vico del Gargano, località  “San Michele”, in catasto al foglio 2, p.lle 1909, 1910 e 1911.
Il lotto è tipizzato zona E4 (verde agricolo) dal piano di fabbricazione; ricade nell’ambito territoriale di valore D del P.U.T.T. Paesaggio della Regione Puglia e all’interno del perimetro del Parco nazionale del Gargano, zona 2 (caratterizzata dal “maggior grado di antropizzazione”).
Ha presentato una richiesta di nulla osta in data I febbraio 2011 per la costruzione di un fabbricato rurale, con caratteristiche tradizionali nella zona, costituito da un pianoterra e da un primo piano, per un’altezza totale di metri 5,70 e per una base di metri quadri 68.
Ciò in quanto, in virtù degli articoli 3 e 7 dell’allegato A al d.p.r. 5 giugno 1995 (istitutivo del Parco), previa autorizzazione dell’Ente, ex articolo 13 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (“Legge quadro sulle aree protette”), è consentita “la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di destinazione d’uso per quelli esistenti, all’interno delle zone territoriali omogenee “E”, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444″.
Con atto n. 3/2011/U.T., privo di data, notificato il 20 settembre 2011, il Direttore f.f. dell’Ente Parco nazionale del Gargano ha rigettato la richiesta di nulla-osta sulla scorta del parere negativo del Comitato tecnico dell’Ente espresso nelle sedute del 26 luglio 2011 e del 7 settembre 2011 (verbali n. 148 e n. 157).
Il progetto (in una versione che invero differisce per una diversa distribuzione interna) aveva ottenuto l’autorizzazione paesaggistica (il 23 settembre 2008 dal Comune, quale autorità  sub-delegata, con conferma da parte della Sovrintendenza ai Beni architettonici e ambientali, con nota 23 ottobre 2008 prot. 7951), il nulla osta idrogeologico (atto 12 febbraio 2009 prot. 764 della Regione Puglia – Area politiche per lo sviluppo rurale – Servizio foreste – Ufficio pianificazione), la validazione del progetto depositato da parte del Settore Genio civile di Foggia (attestazione 15 luglio 2002 n. 13.673) e il parere positivo dal punto di vista urbanistico (dal Comitato tecnico comunale nella seduta del 13 agosto 2008, verbale n. 6).
L’Ente Parco richiedeva integrazioni documentali con nota 14 marzo 2011 n. 1336, prodotte il 5 luglio 2011.
In sostanza, il parere negativo espresso dal Comitato tecnico dell’Ente Parco nazionale del Gargano (poi riversato nel preavviso di rigetto, di cui alla nota 10 agosto 2011 n. 4745) scaturisce dalla circostanza, considerata determinante, che “l’intervento non è funzionale alla conduzione dell’Azienda, considerata la limitatezza della superficie agricola, la sua specifica destinazione (carrubeto), la vicinanza del fondo con il centro abitato e la destinazione dell’immobile a residenza temporanea”. Inoltre, nel medesimo avviso, veniva riscontrata una “interruzione della continuità  ecologiche paesaggistica del contesto agroforestale tutelato dal Parco, come prescritto dagli indirizzi di gestione”.
L’interessata ha presentato le proprie osservazioni, contestando anche i presupposti di fatto su cui si fonda il parere, in relazione alla propria qualifica di imprenditore agricolo e all’effettiva superficie e consistenza dei fondi coltivati. Ciò nonostante, con atto n. 3/2011/U.T. è stata negata l’autorizzazione.
La signora Lubrani ha impugnato i suddetti atti, denunciandone l’illegittimità  per violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Ente Parco nazionale del Gargano, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza 13 gennaio 2012 n. 197, la Sezione ha ordinato all’Ente Parco di depositare gli atti impugnati, non integralmente conosciuti dalla parte, ai sensi dell’art. 46 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.
Con ordinanza 23 febbraio 2012 n. 133 è stata accolta l’istanza cautelare e, per effetto, è stata sospesa l’efficacia del gravato diniego, nonchè fissata, per la discussione della causa, l’udienza del 29 novembre 2012.
Con atto di motivi aggiunti depositato il 7 maggio 2012, la ricorrente ha reiterato le medesime censure contro gli atti lesivi, una volta che essi erano stati prodotti in giudizio ed erano stati perciò integralmente conosciuti.
Sulle conclusioni delle parti, la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 29 novembre 2012.
2. Occorre ricordare innanzitutto che le questioni sollevate con il ricorso sono state già  affrontate da questo Tribunale con sentenze (Sez. II) 14 gennaio 2010 n. 53 e (Sez. III) 25 marzo 2011 n. 500 e 24 maggio 2012 n. 1026, pronunce tutte riferite all’Ente Parco nazionale del Gargano e al medesimo sfavorevoli.
Nella fattispecie concreta è incontroverso che sia scaduto il termine stabilito dall’articolo 13, quarto comma, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, per il quale “Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta”. Infatti, anche a voler considerare l’integrazione documentale richiesta con nota 14 marzo 2011 n. 1336, l’ulteriore termine decorreva dal 5 luglio 2011, data di produzione degli atti da parte della ricorrente, e quindi veniva a scadere il 5 agosto 2011. Si è perciò perfezionato il silenzio-assenso.
Tale conclusione comporterebbe già  in sè l’accoglimento del ricorso, con l’annullamento degli atti gravati.
Per completezza, però, conviene aggiungere che le ragioni poste a fondamento del diniego di nulla osta da parte dell’Ente, come sopra riportate, suscitano perplessità .
Quanto alla prima (“l’intervento non è funzionale alla conduzione dell’azienda, considerata la limitatezza della superficie agricola, la sua specifica destinazione (carrubeto), la vicinanza del fondo con il centro abitato e la destinazione dell’immobile residenza temporanea”), essa risulta sostanzialmente estranea ai valori ambientali tutelati dall’Ente Parco; inoltre non si comprende quale sia il criterio, dettato specificamente dal piano del Parco (ove esistente) e dal regolamento, effettivamente applicato, considerato che, a norma dell’articolo 13 della legge n. 394/1991, sono solo questi gli atti che possono essere assunti quale parametro dell’autorizzabilità  degli interventi.
Invece, come risulta dall’espresso richiamo nel provvedimento lesivo, il diniego opposto alla ricorrente si fonda sulle “Linee di indirizzo al Comitato Tecnico per gli insediamenti rurali”, adottate con deliberazione del Consiglio direttivo n. 36 del 18 ottobre 2006 e approvate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, con atto prot. 7312 del 15 marzo 2007.
Tale atto costituisce in effetti un succedaneo inidoneo (perchè privo degli effetti caratteristici) al piano del Parco e al regolamento, cui invece si riferisce l’articolo 13 della legge n. 394/1991 quale parametro dell’autorizzabilità  degli interventi. D’altra parte, la natura transitoria delle “Linee di indirizzo..” non può giustificare la limitazione della facoltà  di edificare quando questa transitorietà  viene protratta sine die.
Quanto alla seconda ragione (per la quale l’intervento rappresenterebbe una “interruzione della continuità  ecologica e paesaggistica del contesto agroforestale tutelato dal Parco, come prescritto dagli indirizzi di gestione”), è evidente la sua contraddittorietà  sia nell’ambito della motivazione (visto che nella stessa si evidenzia la vicinanza con il centro abitato) sia in riferimento all’insieme della documentazione processuale e, in particolare, alla qualificazione come zona 2 dei terreni di proprietà  della signora Lubrani (perchè dotati di un “maggior grado di antropizzazione”) e alle già  espresse positive verifiche di compatibilità  urbanistica e paesaggistico-ambientale.
In una tale situazione, come osservato nella sentenza della Sezione n. 500/2011, “Mette conto comunque evidenziare come la carenza dello strumento del Piano incida in modo significativo sull’ampiezza del potere esercitato e sulle possibilità  di diniego (id est di prescrizioni fortemente limitative), specie se a monte dell’intervento richiesto vi sia una positiva valutazione già  espressa non soltanto in termini urbanistici bensì paesaggistico-ambientale – pur essendo l’interesse sotteso alla base dello speciale nulla osta in capo all’ente Parco non coincidente con i valori tutelati dal PUTT – con conseguente rafforzamento dell’onere motivazionale richiesto in ipotesi di diniego¦
Diversamente opinando¦, lo speciale titolo autorizzatorio ambientale di cui all’art. 13 si trasformerebbe nelle more di approvazione del Piano per il Parco in una sorta di indefinito quanto abnorme potere di veto, di dubbia compatibilità  con gli stessi principi costituzionali di legalità , legittimo affidamento e di tutela del diritto di proprietà  (art 42 Cost.) anche in considerazione dell’assenza di limiti temporali di efficacia”.
Per i motivi sovraesposti, il ricorso e i motivi aggiunti dunque devono essere accolti e, per l’effetto, gli atti impugnati vanno annullati.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, come da liquidazione in dispositivo, che tiene conto dei criteri di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2012 n. 120, mentre, data la sostanziale estraneità  del Ministero alla res litigiosa, si giustifica la compensazione delle spese di lite con l’Amministrazione statale.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, con i motivi aggiunti come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, per quanto d’interesse.
Condanna l’Ente Parco Nazionale del Gargano al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.000,00, oltre CU, CPI e IVA, come per legge, a titolo di spese di lite. Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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