Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Concessione edilizia in sanatoria – Demolizione e ricostruzione – Ammissibilità 

àˆ suscettibile di demolizione e ricostruzione fedele nel volume e nella sagoma precedenti il fabbricato che, sebbene originariamente autorizzato come precario, sia stato successivamente regolarizzato in forza della concessione edilizia in sanatoria. 

N. 00002/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02181/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2181 del 2011, proposto da Carlo Bottalico, Domenica Bottalico, Filippo Bottalico, Pasquale Bottalico, Angelantonio Bottalico, rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi Attilio Cosentino e Lucia Cappabianca, con domicilio eletto presso la seconda in Bari, via Napoli, 241; 

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura comunale, via Principe Amedeo n. 26; 

per l’annullamento
del provvedimento prot. 243878 del 17/10/2011, notificato in data 24/10/2011, con il quale il Comune di Bari, Ripartizione Urbanistica e Edilizia privata, in riferimento alla pratica edilizia PDC 499 ” 2010, comunicava, all’istante, diniego definitivo su istanza edilizia (permesso di costruire) n. 294597 del 9.12.2011, nonchè di ogni atto ad esso presupposto, connesso e conseguenziale, anche se non conosciuto all’istante.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Attilio Luigi Cosentino e Augusto Farnelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. I signori Bottalico premettono di essere proprietari di unità  immobiliare in Bari, individuata al catasto al foglio n. 114, particella 453, sub 7, facente parte di una proprietà  più ampia, in parte espropriata nel 1971, per realizzare la strada poi denominata via della Costituente.
Sin dal 1969, tale immobile è stato ampliato e modificato (in parte dal locatore), anche per renderlo idoneo all’attività  teatrale a cui era stato adibito.
Dopo varie vicende riportate in ricorso, i proprietari chiedevano (con istanza numero 0503253507/2) e ottenevano (in data 30 settembre 1993) la concessione edilizia in sanatoria, ovvero il condono, come previsto dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47.
Con successiva istanza del 9 dicembre 2010, gli interessati chiedevano il rilascio del permesso di costruire, intendendo effettuare la “demolizione totale del manufatto edilizio esistente e ricostruzione con stessa sagoma e volumetria”.
L’Ente locale, nonostante fosse stato in varie forme sollecitato, solo con la nota notificata il 6 luglio 2011 preannunciava le ragioni del rigetto, poi confermato, dopo la presentazione di osservazioni da parte dei proprietari, dal provvedimento 17 ottobre 2011 prot. 243878 della Ripartizione Urbanistica e Edilizia privata.
I signori Bottalico hanno allora impugnato il suddetto provvedimento, insieme con gli atti presupposti.
Si è costituito il Comune di Bari, chiedendo rigetto del ricorso.
La domanda cautelare è stata accolta con ordinanza 26 gennaio 2012 n. 79, per i seguenti motivi:
“Considerato che il Comune ha respinto l’istanza edilizia diretta alla demolizione di un edificio esistente e la ricostruzione con la stessa sagoma e volumetria precedente;
considerato che il diniego si fonda sul presupposto che l’edificio fosse stato originariamente autorizzato come precario e con specifica destinazione ad attività  teatrale (nel frattempo cessata) e che comunque la costruzione contrasti con la disciplina dell’area destinata a verde pubblico, ex articolo 31 delle norme tecniche di attuazione;
considerato però che l’immobile deve ritenersi regolarizzato dal punto di vista edilizio in forza della concessione edilizia in sanatoria, rilasciata a seguito della domanda di condono prevista dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47;
considerato pertanto che si rinvengono i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, visto che il fabbricato, come qualificato, è suscettibile di demolizione e ricostruzione conforme, nel rispetto comunque delle prescrizioni urbanistiche del piano regolatore, con particolare riferimento alla destinazione di zona di cui all’articolo 31 delle N.T.A. (parchi e giardini, attrezzature per lo svago, impianti sportivi per allenamento e spettacolo)”.
All’udienza del 18 ottobre 2012, senza che le parti abbiano apportato nuovi elementi alla dialettica processuale, la causa è stata riservata per la decisione.
2. Il ricorso è fondato.
Le ragioni del diniego edilizio sono esplicitate nel gravato provvedimento 17 ottobre 2011 prot. 243878.
Secondo gli uffici comunali,
1) trattasi di immobile autorizzato con vincolo di precarietà  e con specifica destinazione ad attività  teatrale, per cui non è ammissibile il richiesto intervento di demolizione ricostruzione, con stessa sagoma e stesso volume ai sensi dell’articolo 3 lettera d) del d.p.r. 380/01, che rappresenterebbe un intervento di trasformazione permanente del territorio autorizzato, incompatibile con il succitato vincolo di precarietà ;
2) Per altro, destinazione urbanistica dell’area a “Verde pubblico” disciplinato dall’art. 31 delle N.T.A. consente la realizzazione di parchi e giardini, attrezzature per lo svago, impianti sportivi per allenamento, con I.F.F. pari a 0,05 mc/mq ed un rapporto di copertura massimo del 2% dell’area di pertinenza che certamente non consente la nuova edificazione del teatro con la stessa volumetria superficie coperta di quelle esistenti, maggiori dei parametri contenuti nell’art. 31 delle N.T.A. o la trasformazione in permanente della volumetria esistente e autorizzata con atto di precarietà “.
àˆ evidente che l’intera motivazione si fondi sul presupposto, ribadito dalla difesa dell’Ente che “nel lontano 1978 fu adottata dal Comune un’ordinanza di demolizione, rimasta ineseguita perchè l’Amministrazione, al fine di assicurare alla Città  contenitori culturali, concesse un’autorizzazione a titolo precario¦, in attesa della definitiva destinazione a verde, preceduta dall’intervento ablativo, che il Comune avrebbe dovuto effettuare nel momento di realizzare, sulla stessa area, un parco per il tempo libero” (pagina 2 del controricorso).
Di conseguenza, poichè, per l’Amministrazione sulla questione non incide l’intervenuto condono, secondo la prospettata tesi della resistente, “In caso di assenso dell’intervento, si realizzerebbe, pertanto, una contraddizione ontologica tra la natura precaria dell’immobile e la nuova configurazione del medesimo” (pagina 3 del controricorso).
Il presupposto da cui muove il Comune di Bari è errato, perchè non tiene conto del fatto che l’originaria precarietà  dell’edificio (in verità  tale non per natura ma in base all’impegno dei proprietari) rappresenta una connotazione dell’immobile completamente venuta meno in forza della concessione a seguito dell’istanza di condono, in base alla legge n. 47/1985; sicchè la struttura è suscettibile di ristrutturazione edilizia, anche nella forma della demolizione con ricostruzione fedele nel volume e nella sagoma precedenti.
Per il resto, chiarito il regime dell’immobile, occorre aggiungere che il Comune, sottolineando che l’area è tipizzata come verde pubblico (destinazione che comunque in sè non incide sulle sorti di un immobile in origine abusivo ma comunque condonato), sembra voler salvaguardare non tanto le attuali possibilità  di utilizzo della zona (che ammettono varie attrezzature per lo svago), quanto il futuro, eventuale allargamento del parco cittadino già  esistente, attraverso quello “intervento ablativo”, che avrebbe dovuto rappresentare l’esecuzione della variante al P.R.G. del 1976, ma sul quale anche la difesa dell’Ente che ne accenna non fornisce ulteriori elementi conoscitivi.
Il ricorso dunque è d’accogliere e, per l’effetto, va annullato il provvedimento 17 ottobre 2011 prot. 243878, emesso dalla Ripartizione Urbanistica e Edilizia privata del Comune di Bari.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo che tiene conto anche dei criteri di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2012 n. 140.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento 17 ottobre 2011 prot. 243878, emesso dalla Ripartizione Urbanistica e Edilizia privata del Comune di Bari.
Condanna il Comune di Bari al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, nella misura di € 3000,00, oltre CU, CPI e IVA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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