Processo amministrativo – Giudizio sul  silenzio – Risarcimento del danno – Rito applicabile

Ai sensi dell’art. 117, comma 6, C.P.A. nel caso in cui l’azione di risarcimento del danno da comportamento inerte della p.A. venga proposta congiuntamente a quella avverso il silenzio, il giudice può definire con il rito camerale la seconda e poi trattare la prima con il rito ordinario. Pertanto, il rito speciale sul silenzio inadempimento è tendenzialmente non compatibile con le controversie che hanno un oggetto diverso rispetto alla statuizione in merito all’inerzia serbata dalla p.A., qual è l’accertamento del diritto al risarcimento del danno, da trattare quindi con il rito ordinario.

N. 00001/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01381/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1381 del 2012, proposto da Vittoria Guerrieri, Anna Lucia Guerrieri, Incoronata Guerrieri e Raffaele Guerrieri, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Pesce, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Giuseppe Orofino (studio avv. F. Panizzolo) in Bari, via Celentano, 27; 

contro
Comune di San Nicandro Garganico, rappresentato e difeso dall’avv. Michele D’Avolio, con domicilio eletto presso l’avv. Mauro Gargano in Bari, via Putignani n. 7; 

avverso
il silenzio serbato dallo stesso Comune relativamente all’approvazione del piano di lottizzazione presentato dai ricorrenti in data 5 febbraio 2009, adottato dallo stesso Consiglio comunale con delibera 19 agosto 2010 n. 42,
nonchè per il risarcimento del danno
ex articolo 30, quarto comma, del codice del processo amministrativo, in conseguenza dell’inosservanza del termine perentorio di conclusione del procedimento di approvazione del piano di lottizzazione.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Nicandro Garganico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Anna Floria Resta, in sostituzione dell’avv. Giovanni Pesce, e Michele D’Avolio;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti agiscono a seguito del silenzio serbato dal Comune di San Nicandro Garganico (che non ha ancora provveduto all’approvazione del piano di lottizzazione dai medesimi presentato in data 5 febbraio 2009 e adottato dal Consiglio comunale con delibera 19 agosto 2010 n. 42), anche per ottenere il risarcimento del danno ex articolo 30, quarto comma, del codice del processo amministrativo, in conseguenza dell’inosservanza del relativo termine di conclusione del procedimento.
Si è costituita l’Amministrazione municipale evidenziando che, dopo la pubblicazione della delibera 19 agosto 2010 n. 42, sono state presentate osservazioni ed opposizioni al piano, che sono state in parte accolte con delibera consiliare 26 ottobre 2012 n. 19, ragion per cui, nella medesima seduta, la lottizzazione non è stata approvata (delibera n. 20).
Il ricorso pertanto è in questa parte improcedibile.
Per ciò che attiene la domanda di risarcimento dei danni subiti per il comportamento inerte dell’Ente, occorre ricordare che per l’articolo 117, comma sesto, del codice del processo amministrativo, nel caso in cui l’azione di risarcimento del danno venga proposta congiuntamente con quella avverso il silenzio, il giudice può definire con il rito camerale la seconda e quindi trattare la prima con il rito ordinario (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 luglio 2012 n. 3844; 21 marzo 2011 n. 1739).
Per espressa disposizione normativa, quindi, il rito speciale sul silenzio inadempimento è tendenzialmente non compatibile con le controversie che hanno un oggetto diverso rispetto alla statuizione in merito all’inerzia serbata dalla p.a., qual è l’accertamento del diritto al risarcimento del danno, da trattare con il rito ordinario.
Tanto premesso, per ciò che attiene alla pretesa risarcitoria, il ricorso va rinviato per essere trattato con il rito ordinario, fissando a tal fine la pubblica udienza del 6 giugno 2013.
Il complesso della vicenda giustifica l’integrale compensazione le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
– lo dichiara improcedibile per quanto riguarda l’azione avverso il silenzio sull’istanza del ricorrente;
– lo rinvia, per ciò che attiene alla pretesa risarcitoria, per trattarlo con il rito ordinario.
Fissa, per i fini di cui sopra, l’udienza pubblica del 6 giugno 2013.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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