1. Leggi, decreti, regolamenti – Ricorso – Deduzione di violazione di legge  –  Declaratoria d’illegittimità  costituzionale della stessa legge nel corso del giudizio  – Conseguenze 


2. Energia da fonti rinnovabili – Realizzazione impianto di potenza inferiore a 1 MW tramite DIA – Art. 3 L.R. n. 31/2008 e art. 27 L.R. n. 1/2008 – Pronunzia di illegittimità  costituzionale nel corso del giudizio – Sanatoria – Presupposti

1. Il giudice amministrativo ha il potere di trarre d’ufficio le conseguenze derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale che, risolvendo l’eccezione sollevata in altro giudizio, dichiari l’incostituzionalità  della norma la cui violazione era stata invocata nel ricorso, per tale ragione rigettandolo.


2. àˆ infondato il ricorso avverso il diniego di realizzazione di un impianto eolico di potenza inferiore ad 1 MW che si pretendeva fosse assentito, in applicazione delle norme di cui agli artt.  3 L.R. n. 31/2008 e  27 L.R. n. 1/2008, sulla scorta della d.i.a., ove tali norme siano state dichiarate incostituzionali nel corso del giudizio (con sentenze della Corte cost. n. 119/2010 e 366/2010) e non vi siano i presupposti per accedere alla sanatoria di cui all’art.1 quater d.l. 8.7.2010, n. 105 convertito  nella legge 13.8.2010, n. 129 (non essendo  l’impianto entrato in esercizio, nella specie, entro la data del 16.1.2011 prescritta dalla legge).
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Vedi Cons. St., sez. IV, ric. n. 5757 – 2013; sentenza 16 novembre 2015, n. 5149 – 2015
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N. 02238/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01798/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1798 del 2008, proposto da Keith s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Gagliardi La Gala e Giuseppe Zonca, con domicilio eletto presso l’avv. Franco Gagliardi La Gala in Bari, via Abate Gimma, 94;

contro
Comune di Biccari, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

per l’annullamento
del provvedimento del 18.7.2008 prot. n. 5131, a firma del Responsabile del procedimento e dell’U.T.C., comunicato il 24.7.2008, con cui è stato ordinato a Keith s.r.l. di non dare inizio ai lavori di cui alla D.I.A. presentata il 9.7.2008 per la realizzazione di un impianto eolico monopala di potenza massima pari a 1 MW;
e per la condanna del Comune di Biccari al risarcimento dei danni subiti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Biccari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2012 per le parti i difensori avv.ti Franco Gagliardi La Gala e Fabrizio Lofoco, su delega dell’avv. Enrico Follieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
La società  ricorrente impugna con l’atto introduttivo del giudizio il provvedimento inibitorio del Comune di Biccari che le ordina di non dare inizio ai lavori oggetto di D.I.A. (per la realizzazione di un impianto eolico monopala) sul presupposto della insufficienza della documentazione presentata.
Chiede, altresì, la condanna del Comune al risarcimento del danno.
Rileva parte ricorrente che la documentazione richiesta dal provvedimento gravato non è contemplata da alcuna disposizione di legge.
Si è costituita l’Amministrazione comunale, resistendo al gravame.
Preliminarmente, va evidenziato che con memoria depositata in data 19 ottobre 2012 la società  Keith s.r.l. ha dichiarato di rinunciare alla domanda risarcitoria, mentre con memoria depositata in data 31 ottobre 2012 ha evidenziato il permanere dell’interesse alla decisione in ordine alla domanda volta all’accertamento dell’illegittimità  dell’azione amministrativa e dell’operatività  nel caso di specie della sanatoria di cui all’art. 1 quater decreto legge n. 105/2010.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse con riferimento alla domanda risarcitoria e debba essere per il resto respinto in quanto infondato.
Invero, quanto alla domanda impugnatoria, questo Collegio sottolinea come nella presente controversia possa trovare applicazione la giurisprudenza di questo Tribunale sviluppatasi relativamente a vicende analoghe.
In particolare, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 11 gennaio 2012, n. 69 evidenzia:
«¦ Il giudice amministrativo ha pertanto il potere di trarre d’ufficio le conseguenze della sentenza della Corte costituzionale (i.e. Corte cost. n. 119/2010 e Corte cost. n. 366/2010) che, risolvendo l’eccezione sollevata in altro giudizio, dichiari l’incostituzionalità  di una norma (cfr., tra molte, Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 1999 n. 138; TAR Puglia, Bari, sez. I, 5 gennaio 2011 n. 2).
Nel caso in questione, la ricorrente lamenta l’illegittima compressione del proprio diritto a realizzare, sulla base di mera denuncia di inizio attività , un impianto eolico di potenza lievemente inferiore ad 1 MW, in virtù di una norma di legge regionale (i.e. art. 3 LR n. 31/2008 e art. 27 LR n. 1/2008) che è stata dichiarata incostituzionale: sussiste, quindi, uno stretto rapporto tra la posizione soggettiva fatta valere in giudizio e la norma di legge dichiarata incostituzionale.
Per quanto detto, venuta meno la stessa utilizzabilità  dello strumento della denuncia d’inizio attività , l’impugnativa non può essere accolta. ¦».
Pertanto, anche nel caso in esame, traendo d’ufficio le conseguenze delle sentenze della Corte costituzionale n. 119/2010 e n. 366/2010 che, risolvendo l’eccezione sollevata in altro giudizio, hanno dichiarato l’incostituzionalità  delle disposizioni (art. 3 legge Regione Puglia n. 31/2008 e art. 27 legge Regione Puglia n. 1/2008) la cui applicazione è richiesta da parte ricorrente in questo processo, va affermato che l’impianto per cui è causa non poteva e non può realizzarsi a mezzo di mera dichiarazione di inizio attività .
Nè può operare, nella specie, la previsione normativa – invocata da parte ricorrente – di cui all’art. 1 quater decreto legge 8 luglio 2010, n. 105 convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 210, n. 129 in tema di “Denunce di inizio attività  per la realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili” (“Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività  di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità  a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”).
Il termine di 150 giorni di cui al citato art. 1 quater coincide con la data del 16 gennaio 2011 e non risulta dagli atti di causa che l’impianto in esame sia entrato in esercizio entro detta data.
Peraltro, la sanatoria prevista dalla disposizione in commento ha carattere eccezionale e non può trovare applicazione estensiva.
Conseguentemente, il termine perentorio di 150 giorni non tollera improprie sospensioni o dilazioni in ragione della pendenza di impugnative giurisdizionali avverso il provvedimento inibitorio del Comune (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 11 gennaio 2012, n. 69).
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la declaratoria della improcedibilità  della domanda risarcitoria e la reiezione per il resto del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda risarcitoria.
2) respinge per il resto il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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