1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti generali di ammissione – Professionista incaricato progettazione esecutiva – Dichiarazione insussistenza cause di esclusione ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 – Mancanza  – Esclusione  – Tassatività  – Sussiste

2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti generali di ammissione –  Professionista incaricato progettazione esecutiva – Dichiarazione insussistenza cause di esclusione ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 – Mancanza  – Esclusione  – Escussione cauzione – Legittimità 

1. Costituisce legittimo provvedimento sanzionatorio, in quanto causa tassativa  ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006, l’esclusione dalla gara d’appalto dell’impresa – anche se aggiudicataria –  che abbia omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione la sussistenza di precedenti penali a carico del professionista incaricato della progettazione esecutiva, in quanto trattasi di comportamento del concorrente ad una gara pubblica in palese contrasto con le prescrizioni di cui all’art 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, disposizione che, per un verso, onera l’impresa partecipante alla gara di rendere le dichiarazioni sui requisiti morali; per altro verso, prevede che tali dichiarazioni riguardino anche il  professionista incaricato della progettazione esecutiva.

2. Secondo l’Adunanza plenaria n. 8/2012:”La possibilità  di incamerare la cauzione provvisoria discende dall’art. 75, comma 6, D.Lgs. n. 163 del 2006 e riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, intendendosi per fatto dell’affidatario qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, dunque non solo il rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali, ma anche il difetto di requisiti generali di cui all’art. 38″ dello stesso decreto legislativo, con l’effetto che la mancanza di dichiarazioni da parte dell’impresa concorrente circa i requisiti morali integra violazione dell’art. 38, comma 2,  quindi comporta la legittimità  dell’escussione della cauzione provvisoria.

N. 02234/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01623/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1623 del 2012, proposto dalla ditta Mangano Silvestro, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Ciaravino e Pasquale Perrone, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Bari, piazza Massari 6; 
contro
Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – 3° Reparto Genio A.M., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 
nei confronti di
Impresa Edile Geom. Mistretta Giuseppe, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino e Francesco Fabrizio Tuccari, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Bari, piazza Massari, 6; 
per l’annullamento
del provvedimento prot. ABA0050016696/BA005-19.02.00.00 dell’Aeronautica Militare – 3° Reparto Genio A.M., con cui la ditta ricorrente è stata esclusa dalla procedura aperta per i lavori di ammodernamento delle strutture in cemento armato e di fabbricati vari presso, con contestuale segnalazione all’Autorità  di vigilanza sui contratti pubblici ed escussione della cauzione provvisoria;
dell’aggiudicazione provvisoria della gara alla Impresa Edile Geom. Mistretta Giuseppe;
di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – 3° Reparto Genio A.M. e della Impresa Edile Geometra Mistretta Giuseppe;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Luigi Giuseppe Decollanz (per delega di Giovanni Ciaravino), Grazia Matteo, Francesco Tuccari;
Avvisate le parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 120, decimo comma, cod. proc. amm., poichè il ricorso verte su unica questione;
Considerato che la ditta ricorrente, dapprima aggiudicataria dell’appalto in epigrafe, è stata poi esclusa dalla procedura di gara a causa dell’omessa dichiarazione del precedente penale riportati dall’arch. Vincenzo Catalano, professionista incaricato della progettazione esecutiva (in particolare, nel certificato del casellario giudiziale acquisito dalla stazione appaltante risulta iscritta la sentenza del G.I.P. di Trapani del 22 gennaio 1990, di condanna a sei mesi di reclusione per omicidio colposo);
Ritenuto, anche alla luce di numerosi precedenti di questa Sezione e dell’indirizzo interpretativo ormai prevalente, che costituisce onere del soggetto che concorre all’aggiudicazione di un appalto pubblico indicare, in sede di domanda di partecipazione, tutti gli elementi necessari alla stazione appaltante per la verifica di sua esclusiva competenza del possesso dei requisiti generali, non essendo consentite reticenze al riguardo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 dicembre 2012 n. 6223; Id., sez. V, 22 maggio 2012 n. 2946; Id., sez. III, 16 marzo 2012 n. 1471; TAR Puglia, Bari, sez. I, 25 ottobre 2012 n. 1812 ed i precedenti ivi richiamati);
Ritenuto, inoltre, che l’esclusione della ricorrente non si pone in contrasto con la previsione dell’art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, ai cui sensi la stazione appaltante può (e deve) escludere i concorrenti che non abbiano adempiuto alle prescrizioni previste dal Codice, dal Regolamento o da altre disposizioni di legge: in tal senso, va evidenziato che è proprio l’art. 38, secondo comma, del Codice dei contratti pubblici ad onerare i concorrenti della dichiarazione autocertificata sull’assenza di precedenti penali;
Ritenuto che anche il secondo motivo è infondato, poichè l’escussione della cauzione provvisoria è doverosa, non soltanto quando l’impresa concorrente non riesca a comprovare la propria capacità  economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ma anche per tutti i casi in cui essa abbia prodotto false dichiarazioni sui requisiti morali, senza peraltro che assuma rilievo l’imputabilità  psicologica del mendacio (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 4 maggio 2012 n. 8);
Ritenuto di dover condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura forfetaria indicata in dispositivo, che tiene conto del modesto valore economico della controversia e dell’attività  difensiva svolta dalle parti resistenti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – 3° Reparto Genio A.M., nella misura di euro 3.000,00, ed in favore della Impresa Edile Geometra Mistretta Giuseppe, nella misura di euro 2.000,00, il tutto maggiorato di i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria