1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ammissione – Requisiti di ordine generale – Regolarità  contributiva – Violazione grave – Nozione  


2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ammissione – Requisiti di ordine generale – Dichiarazione non veritiera – Clausola di esclusione – Tassatività 


3.  Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – False dichiarazioni – Cauzione provvisoria – Escussione – Legittimità 


1. Secondo l’orientamento ormai definitivamente consolidato in giurisprudenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, primo comma – lett. i), del D. Lgs. 163/2006, anche nel testo vigente anteriormente al D.L. n. 70 del 2011, la nozione di “violazione grave” in materia contributiva non è rimessa alla valutazione specifica della stazione appaltante, ma si desume dall’attestazione del documento unico di regolarità  contributiva: ne consegue che la verifica della regolarità  contributiva delle imprese concorrenti è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti senza che queste possano sindacarne il contenuto (così, per tutte, Cons. Stato, ad. plen., 4 maggio 2012 n. 8).


2. Ove, nell’ambito di una gara d’appalto,  il disciplinare di gara  non richieda soltanto una generica dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione, ma obblighi i concorrenti a dichiarare tutte le pendenze contributive, la non veridicità  della dichiarazione costituisce di per sè autonoma causa di esclusione. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, è onere del  soggetto che concorre all’aggiudicazione di un appalto pubblico di indicare, in sede di domanda di partecipazione, tutti gli elementi necessari alla stazione appaltante per la verifica di sua esclusiva competenza del possesso dei requisiti generali, non essendo consentite reticenze al riguardo (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 25 ottobre 2012 n. 1812).


3. L’escussione della cauzione provvisoria è doverosa non soltanto quando l’impresa concorrente alla gara d’appalto non riesca a comprovare la propria capacità  economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ma anche per tutti i casi in cui essa abbia prodotto false dichiarazioni, senza peraltro che assuma rilievo l’imputabilità  psicologica del mendacio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 novembre 2010 n. 7963).

N. 02193/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01555/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1555 del 2010, proposto da Italtecno s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vito Lopedote e Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

contro
Comune di Andria, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Bagnoli in Bari, via Dante Alighieri, 25; 

nei confronti di
Servizi e Costruzioni s.r.l., non costituita; 

per l’annullamento
– della determinazione dirigenziale n. 1525 del 27 luglio 2010 del Comune di Andria, avente per oggetto “Appalto dei lavori di adeguamento al Piano del Traffico – 1° tratto viale Venezia Giulia. Revoca di aggiudicazione provvisoria nei confronti della Italtecno s.r.l ed esclusione del Consorzio Costruttori”;
– della nota dell’INPS di Foggia prot. n. 57926, pervenuta al Comune di Andria in data 28 giugno 2010;
– della nota prot. n. 81340 del 24 settembre 2010 del Comune di Andria, recante la richiesta di escussione della polizza fideiussoria prestata dalla ricorrente in sede di gara;
– di ogni altro atto presupposto e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Debora Poli Cappelli (per delega di Fabrizio Lofoco) e Giuseppe De Candia;
 

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 120, decimo comma, Cod. proc. amm.;
Considerato che l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla Italtecno s.r.l. è stata revocata, con provvedimento del 27 luglio 2010, in seguito all’acquisizione di d.u.r.c. irregolare emesso dall’I.N.P.S. di Foggia e dalla Cassa Edile di Lecce;
Considerato che, per entrambe le predette posizioni previdenziali, il responsabile del procedimento ha accertato la sussistenza di situazioni di irregolarità  al momento della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (alla data del 4 marzo 2010);
Ritenuto di dover respingere i primi due motivi di ricorso, con cui la Italtecno s.r.l. contesta la sussistenza dei requisiti di gravità  e definitività  delle inadempienze contributive, in quanto:
– secondo l’orientamento ormai definitivamente prevalso in giurisprudenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, primo comma – lett. i), del Codice dei contratti pubblici, anche nel testo vigente anteriormente al D.L. n. 70 del 2011, la nozione di “violazione grave” in materia contributiva non è rimessa alla valutazione specifica della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina del documento unico di regolarità  contributiva: ne consegue che la verifica della regolarità  contributiva delle imprese concorrenti è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti che non possono sindacarne il contenuto (così, per tutte, Cons. Stato, ad. plen., 4 maggio 2012 n. 8);
– l’esclusione risulta viepiù giustificata dalla incompleta dichiarazione prodotta in gara dalla società  ricorrente, che ha indicato la sola irregolarità  relativa alla posizione previdenziale dell’amministratore unico per l’anno 2008, tacendo delle altre inadempienze;
– nella fattispecie, il disciplinare di gara (cfr. pag. 4 – lett. i) non richiedeva una generica dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione, ma obbligava i concorrenti a dichiarare tutte le pendenze contributive, talchè la non veridicità  della dichiarazione costituiva di per sè autonoma causa di esclusione, come correttamente affermato dalla stazione appaltante nel provvedimento impugnato;
– è infatti costante, anche nei precedenti di questa Sezione, l’affermazione del principio secondo il quale è onere del soggetto che concorre all’aggiudicazione di un appalto pubblico indicare, in sede di domanda di partecipazione, tutti gli elementi necessari alla stazione appaltante per la verifica di sua esclusiva competenza del possesso dei requisiti generali, non essendo consentite reticenze al riguardo (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 25 ottobre 2012 n. 1812 e la giurisprudenza ivi richiamata);
Ritenuto che anche il terzo motivo è infondato, poichè l’escussione della cauzione provvisoria è doverosa, non soltanto quando l’impresa concorrente non riesca a comprovare la propria capacità  economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ma anche per tutti i casi in cui essa abbia prodotto false dichiarazioni, senza peraltro che assuma rilievo l’imputabilità  psicologica del mendacio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 agosto 2009 n. 4906; Id., sez. V, 9 novembre 2010 n. 7963);
Ritenuto, infine, di dover respingere la domanda risarcitoria, essendo accertata la legittimità  delle decisioni assunte dalla stazione appaltante;
Ritenuto di dover condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura forfetaria indicata in dispositivo, che tiene conto del modesto valore economico della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Andria, nella misura di euro 2.000,00 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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