Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Gara –  Annullamento in autotutela dell’ammissione – Impugnazione – Aggiudicazione definitiva – Mancata impugnazione – Sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere

Nei giudizi riguardanti gli affidamenti per gara pubblica laddove, a seguito dell’impugnazione dell’esclusione dalla procedura (nella specie adottata  in autotutela dalla p.A. nei confronti della precedente ammissione alla gara), l’impresa esclusa non abbia impugnato anche l’aggiudicazione definitiva, viene a determinarsi  l’improcedibilità  del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. 

N. 02203/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01965/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1965 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Intini Source s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Massa e Francesco Cantobelli, con domicilio eletto presso l’avv. Pierluigi Balducci in Bari, via Melo, 114;

contro
Comune di Putignano, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Pinto, con domicilio eletto in Bari, via Manzoni, 93;

nei confronti di
Antinia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Giuseppe Orofino e Raffaello Giuseppe Orofino, con domicilio eletto presso l’avv. Filippo Panizzolo in Bari, via Celentano, 27;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dei verbali n. 10 del 7 ottobre 2011 e n. 11 del 13 ottobre 2011, che documentano le operazioni di gara in esito alle quali la Commissione disponeva l’esclusione della Intini Source dalla procedura per l’affidamento dei servizi di igiene ambientale nel Comune di Putignano;
– della nota prot. n. 43693 del 14 ottobre 2011 con cui il R.U.P. comunicava alla Intini Source la predetta esclusione;
– di tutti i verbali di gara;
– ove occorra e nei limiti dell’interesse della ricorrente, del bando e del disciplinare di gara;
– del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara, laddove nel frattempo intervenuto;
– di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque collegato;
per la declaratoria di inefficacia del contratto, laddove sottoscritto nelle more della decisione del presente giudizio;
e per il riconoscimento del diritto della ricorrente a ottenere il risarcimento del danno ingiusto subito, in forma specifica, con la riammissione alla procedura di gara e, solo laddove ciò sia del tutto impossibile, per equivalente;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 gennaio 2012, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione RCG 01468 del 19.12.2011, con cui il Dirigente della Ripartizione Polizia Municipale – Attività  Produttive e Trasporti del Comune di Putignano annullava in autotutela l’ammissione alla procedura di gara di Intini Source, Lombardi Ecologica e Tra.De.Co. e disponeva l’esclusione dalla gara delle medesime per carenza dei requisiti di ordine speciale;
– di tutti gli altri atti già  impugnati con il ricorso introduttivo;
per la declaratoria di inefficacia del contratto, laddove sottoscritto nelle more della decisione del presente giudizio;
e per il riconoscimento del diritto della ricorrente a ottenere il risarcimento del danno ingiusto subito, in forma specifica, con la riammissione alla procedura di gara e, solo laddove ciò sia del tutto impossibile, per equivalente;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Putignano e di Antinia s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, proposto da Antinia s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Vista la nota depositata in data 30 ottobre 2012, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 per le parti i difensori avv.ti Francesco Cantobelli, Dario Barnaba, su delega dell’avv. Antonio Pinto, e Angelo Giuseppe Orofino;
 

Rilevato che parte ricorrente con nota depositata in data 30 ottobre 2012 ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse in ordine alla decisione del presente giudizio, non avendo la stessa impugnato l’aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata ed essendo stata avviata la procedura di liquidazione volontaria della Intini Source s.p.a.;
Ritenuto che ciò determina l’improcedibilità  del ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, per sopravvenuto difetto di interesse; che analoga sorte segue il ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti;
Considerato che la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse non preclude una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine, della pronuncia sulle spese (cosiddetta soccombenza virtuale);
Rilevato che il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, appare infondato, dovendosi condividere le argomentazioni espresse nell’ordinanza di questo Tribunale n. 62/2012;
Ritenuto, pertanto, di porre a carico della società  ricorrente le spese di giudizio sostenute dal Comune di Putignano e da Antinia s.r.l. secondo il menzionato principio della soccombenza virtuale, spese liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, così provvede:
1) dichiara improcedibile il ricorso principale, integrato da motivi aggiunti;
2) dichiara improcedibile il ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti.
Condanna la società  ricorrente Intini Source s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Putignano, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Condanna la società  ricorrente Intini Source s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore di Antinia s.r.l., liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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