Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Abuso edilizio Ordine di demolizione – Difetto d’istruttoria – Illegittimità – Fattispecie

Va annullato per difetto di istruttoria l’ordine di demolizione di un vano ad uso non residenziale e pertinenziale ad una “casa di vecchia costruzione” ubicata nel centro storico – entrambi edificati anteriormente al 1967 come si evince dall’atto pubblico di compravendita dell’immobile principale – in quanto ordine adottato in base alla sola visura catastale priva di indicazione circa l’esistenza del vano pertinenziale ed in assenza di idonee verifiche tecniche volte a verificare l’epoca della costruzione del vano e la sua contemporaneità  rispetto alla realizzazione dell’edificio di cui costituisce pertinenza. (Nel caso in esame, tra l’altro, una più penetrante attività  istruttoria sarebbe stata ancor più necessaria dato il mutato indirizzo della stessa Amministrazione che, nel procedimento abilitativo avviato dal ricorrente con d.i.a. per la ristrutturazione dell’edificio principale, non aveva riscontrato alcun abuso).

N. 02223/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02198/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2198 del 2011, proposto da: 
Margherita Bruno, Mario Bruno, Francesco Bruno, rappresentati e difesi dall’avv. Maria Amatulli, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele Reale in Bari, via Egnatia, 15; 

contro
Comune di Noci, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio De Venere, con domicilio eletto presso l’avv. Lucia Moramarco in Bari, via Nicolai 57; 

nei confronti di
Andrea Manfredi; 

per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 14444 del 23/9/2011, notificata in data 27/9/2011, con la quale il Responsabile del Settore gestione e assetto dei territorio ing. Giuseppe Gabriele del Comune di Noci ha ordinato alla sig.ra Pastore Rosa (deceduta in data 18/11/2011) ed ai figli Bruno Margherita, Bruno Mario Bruno Francesco e Bruno Rosa la demolizione dell’opera abusivamente eseguita sul lastrico solare di pertinenza dell’alloggio sito al piano primo dell’immobile ubicato alla via De Pretis 128, individuato in catasto al fg.34/A ptc. 1848 sub 9, e consistente in un vano ad uso non residenziale delle dimensioni esterne di circa mt 4,00 X mt 5,00 (misure interne mt 3,60 X mt. 4,30) non riportato in catasto;
di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso, anche in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, sebbene non conosciuto, in quanto lesivo.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Noci;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2012 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Giovanni D’Onghia e Vito Veneziani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Margherita Bruno, Mario Bruno, Francesco Bruno hanno impugnato l’ordinanza di demolizione del vano ad uso non residenziale edificato sul lastrico solare di pertinenza dell’alloggio sito al piano primo dell’immobile di proprietà  dei ricorrenti.
I ricorrenti hanno esposto che l’immobile in questione era stato acquistato dai loro genitori (Paolo Bruno e Rosa Pastore, deceduti) con atto di compravendita del 30.10.1992; nell’atto di compravendita l’immobile veniva descritto quale “casa di vecchia costruzione ¦ composta di tre vani, cucina, bagno, corridoio di disimpegno a piano primo e di un vano a secondo piano con la pertinenziale terrazza”; il 19.2.1993 veniva depositata presso il Comune di Noci d.i.a. per la ristrutturazione dell’immobile acquistato; con nota del 7.2.2011 il Comune, su sollecitazione del confinante, aveva chiesto a tutti i comproprietari dell’immobile il titolo autorizzativo del manufatto in sopraelevazione; i ricorrenti rispondevano deducendo che il vano, essendo descritto già  nell’atto di compravendita del 1992, doveva ritenersi edificato contestualmente all’intero immobile, sito nel centro storico del Comune; l’amministrazione evidenziava tuttavia che il vano non risultava accatastato, e che avrebbe richiesto comunque un titolo edilizio in ossequio al Regolamento comunale del 14 agosto 1916; veniva quindi notificata l’ordinanza di demolizione impugnata.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. violazione di legge, eccesso di potere, carenza di istruttoria, illogicità  del provvedimento, errore sui presupposti, sviamento, in quanto il vano costituiva, come riconosciuto anche dal Comune nell’ordinanza impugnata, una pertinenza ad uso non residenziale dell’immobile, tanto che conteneva la caldaia e l’impianto di riscaldamento; della pertinenza ricorrevano tutti i requisiti, trattandosi di vano a servizio dell’edificio di volume non superiore al 20% di quello di tutta la costruzione; la costruzione del vano comportava quindi eventualmente la sola sanzione pecuniaria e non la demolizione, e l’opera doveva ritenersi comunque sanabile.
2. violazione del d.p.r. 380/2001, eccesso di potere, carenza di istruttoria, violazione delle norme sul procedimento amministrativo (art. 7 L. 241/90), eccesso di potere per illogicità , errore sui presupposti, sviamento, essendo stato emesso il provvedimento impugnato in difetto di previa esecuzione delle necessarie verifiche tecniche, dalle quali sarebbe emersa la legittimità  sotto il profilo urbanistico ed edilizio del manufatto, realizzato unitamente al resto dell’edificio in epoca antecedente al 1967; il Comune non aveva interrotto i lavori di ristrutturazione del 1993, nè poi aveva inviato la comunicazione di avvio del procedimento.
3. violazione di legge, eccesso di potere, errore sui presupposti, in quanto il Comune ha richiesto il titolo abilitativo del solo vano, in virtù del Regolamento comunale del 1916, ma l’intero edificio risultava senza titolo e, al riguardo, era irrilevante la circostanza dell’accatastamento del solo edificio e non del vano.
Si è costituito il Comune di Noci chiedendo il rigetto del ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 26.1.2012 è stata accolta l’istanza cautelare proposta con il ricorso, alla luce della preesistenza del vano rispetto all’atto di compravendita del 1992 e alla d.i.a. del 1993.
Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Al riguardo possono essere previamente esaminati, in quanto assorbenti, il secondo ed il terzo motivo di ricorso.
Dalla documentazione in atti, infatti, risulta pacificamente che il vano contestato sia preesistente tanto rispetto alla d.i.a. del 1993, alla quale è stata allegata la piantina dell’immobile raffigurante anche il vano al secondo piano, tanto rispetto all’atto di compravendita del 1992, che riporta il vano nella descrizione dell’immobile.
Il Comune ha dedotto, al riguardo, che nessuno dei due atti costituisce titolo idoneo per l’edificazione del vano: benchè tale affermazione possa ritenersi condivisibile, deve però anche osservarsi che, a fronte di tali risultanze documentali, il Comune non ha posto in essere alcuna istruttoria tecnica volta a verificare l’epoca della costruzione e la sua eventuale contemporaneità  rispetto alla realizzazione dell’edificio, posto nel centro storico del Comune.
Come rilevato dai ricorrenti, infatti, nemmeno in relazione all’edificio è stato rinvenuto alcun titolo abilitativo, nè alcun fascicolo dell’eventuale relativo procedimento presso gli uffici comunali (come evidenziato dallo stesso Comune in risposta alla richiesta di accesso formulata dai ricorrenti); l’ipotesi più probabile è perciò che il vano sia stato realizzato contemporaneamente al resto dell’edificio, del quale però il Comune non ha ordinato la demolizione.
Il Comune si è limitato a richiedere, in merito, la visura catastale, dalla quale non risulterebbe l’esistenza del vano, ma tale circostanza non è certo idonea a supportare, in difetto di qualsiasi altro accertamento istruttorio, l’ordine di demolizione dello stesso.
A ciò si aggiunga che lo stesso Comune, quando è stata presentata la d.i.a. per la ristrutturazione dell’immobile nel 1993, riportante anche il vano in questione, non ha rilevato alcun abuso, sicchè anche sotto tale profilo sarebbe stata necessaria una più penetrante istruttoria al fine di supportare il mutamento di indirizzo dell’amministrazione, a fronte del particolare onere di motivazione incombente sul Comune dato il contrasto tra gli esiti dei due procedimenti.
Il ricorso va quindi accolto.
Sussistono, tuttavia, le ragioni per disporre la compensazione delle spese.
 

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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