Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Sanatoria opere abusive – Condono edilizio – Diritto al conguaglio per l’oblazione – Prescrizione – Termine a quo

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, L. n. 47/1985 e successive modificazioni l’eccezione di  prescrizione del diritto al conguaglio per l’oblazione può essere fatta valere decorso il termine di trentasei mesi dalla presentazione della domanda piuttosto che da quello dell’integrale pagamento dell’oblazione, purchè si tratti di somma mancante (o in eccesso se si tratti di una richiesta di rimborso) rispetto al dovuto, nei termini autoliquidati al momento della domanda e successivamente ritenuti erronei.

N. 02148/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00259/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 259 del 2007, proposto da: 
Marzocca Mario, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Nasca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco de Robertis in Bari via Davanzati, n. 33; 

contro
Comune di Barletta – non costituito; 

per l’annullamento
“del provvedimento reso il 20 luglio 2004, prot. n. 42303 del 28 luglio 2004, pratica n. 1259/85 – VA/DR, a firma del dirigente del settore urbanistica arch. Francesco Gianferrini, con il quale sono stati determinati l’oblazione definitiva e gli oneri concessori, relativi all’istanza di condono presentata in data 31 marzo 1987, prot. n. 17159/87, ai sensi della legge n. 47/85;
nonchè per l’accertamento, previa istruttoria tecnica eventualmente ritenuta necessaria, delle somme effettivamente dovute dal ricorrente.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 novembre 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Carlo Tangari, su delega dell’avv. Pasquale Nasca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone in fatto il sig. Mario Marzocca di aver presentato al Comune di Barletta, in data 31 marzo 1987, domanda di condono ai sensi della legge n. 47 del 1985 relativamente ad una porzione dell’unità  immobiliare, adibita ad uso abitazione, sita nel suddetto Comune, alla via San Vito, n. 34, secondo piano, per aver realizzato opere in difformità  dalla concessione edilizia in suo possesso e rientrante nella tipologia di abuso n. 1.
Riferisce di aver ricevuto il provvedimento del 20 luglio 2004, prot. n. 42303 del 28 luglio 2004, pratica n. 1259/85 – VA/DR, di determinazione dell’oblazione definitiva e del contributo di costruzione relativi all’istanza di condono presentata in data 31 marzo 1987, in riferimento ai quali l’ente locale intimato gli aveva chiesto, rispettivamente, il pagamento della somma di € 5.512,65 a titolo di oblazione e di € 9.795,88 a titolo di contributo di costruzione.
Con ricorso, ritualmente notificato il 15 febbraio 2007 e depositato il 28 febbraio 2007, il sig. Mario Marzocca ha chiesto l’annullamento del citato provvedimento adottato dal Comune di Barletta il 20 luglio 2004, prot. n. 42303 del 28 luglio 2004, pratica n. 1259/85 – VA/DR; ha chiesto altresì l’accertamento, previa istruttoria tecnica eventualmente ritenuta necessaria, delle somme effettivamente dovute.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure: violazione di legge, errata applicazione dell’art. 35 della legge n. 47 del 1985, errata applicazione dell’art. 2946 c.c., eccezione di prescrizione.
Parte ricorrente, premesso che dalla presentazione della domanda di condono sono trascorsi oltre 17 anni, eccepisce la prescrizione del diritto di credito, sia ai sensi dell’art.35, comma 18, della suddetta legge n. 47 del 1985, essendo decorso il termine di trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda di condono senza che l’amministrazione abbia esercitato il diritto stesso, sia ai sensi dell’art. 2946 c.c. che prevede il termine di prescrizione ordinaria decennale.
In via subordinata, nella ipotesi in cui non sia accolta l’eccezione di prescrizione sollevata in via principale, parte ricorrente deduce l’erroneità  del calcolo della somma richiesta con il provvedimento impugnato in quanto il Comune di Barletta avrebbe effettuato il calcolo della somma stessa in base alle tariffe in vigore alla data dell’adozione del provvedimento e non, come avrebbe dovuto, a suo avviso, in base alle tariffe in vigore alla data di presentazione della domanda di condono; ha chiesto, pertanto, che fosse accertato, in subordine, l’esatto importo di quanto da esso dovuto.
All’udienza pubblica del 15 novembre 2012 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Coglie nel segno l’eccezione di prescrizione della pretesa creditoria del Comune, sollevata da parte ricorrente, che lamenta che la richiesta di conguaglio è intervenuta a distanza di oltre 17 anni dalla istanza di condono, sicchè sarebbe decorso non solo il termine di trentasei mesi di cui all’art. 35 della legge n. 47 del 1985, ma anche il termine ordinario decennale di prescrizione.
Il comma 18 dell’art. 35 della legge n. 47 del 1985, così come modificato dall’art. 4 della legge 13 marzo 1988, n. 68, di conversione del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2, per quello che in questa sede interessa, dispone: “..Trascorsi trentasei mesi si prescrive l’eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti.”.
Il Collegio, aderendo alla prevalente giurisprudenza amministrativa più recente, ritiene che il decorso di trentasei mesi dalla domanda, ai sensi dell’art. 35, comma 18, della suddetta legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è circostanza sufficiente per consentire all’interessato di eccepire la prescrizione a tardive richieste di conguaglio, purchè si tratti di somma mancante (o eccedente, vigendo la stessa regola per i rimborsi) rispetto al dovuto, nei termini autoliquidati al momento della domanda e successivamente ritenuti erronei (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1809 del 19 aprile 2007, Sez. IV, n. 554 del 19 febbraio 2008).
Si deve considerare erroneo ritenere che la prescrizione del diritto al conguaglio dell’oblazione dovuta per una domanda di condono edilizio ex lege n. 47 del 1985 non possa entrare in discussione qualora non risulti soddisfatta la condizione procedurale, cui lo stesso tacito condono è subordinato, ossia il pagamento di tutte le somme dovute.
Infatti, se la prescrizione del diritto al conguaglio dell’oblazione decorresse soltanto dall’integrale pagamento della medesima, come determinata dall’Amministrazione, il citato art. 35, comma 18, non avrebbe senso (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1809 del 19 aprile 2007 cit., Sez. IV, n. 2632 del 24 aprile 2009).
Nella fattispecie oggetto di gravame l’istanza risulta presentata, come emerge dallo stesso provedimento impugnato, in data 31 marzo 1987, mentre il primo atto con il quale il Comune di Barletta ha chiesto il pagamento del conguaglio è datato 28 luglio 2004, ed è quindi successivo al decorso del triennio suindicato.
L’intervenuta prescrizione del diritto dell’Amministrazione a esigere il conguaglio, come sopra evidenziato, deve ritenersi risolutiva ai fini dell’accoglimento del ricorso, senza necessità  di pronunziarsi sugli ulteriori motivi d’impugnazione e sulla domanda di accertamento proposta da parte ricorrente in via subordinata.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 1.000,00 (mille/00) in favore del sig. Mario Marzocca.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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