Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Sindacato su fondatezza pretesa sostanziale – Limiti – Fattispecie

Nei giudizi sul silenzio-rifiuto, tipicamente finalizzati alla mera declaratoria d’illegittimità  dell’inerzia serbata dalla P.A., il Giudice amministrativo può estendere il proprio sindacato anche sulla fondatezza della pretesa sostanziale azionata, allorchè ricorrano i presupposti ex art. 31, comma 3, c.p.a. consistenti nella natura vincolata dell’attività  amministrativa ovvero nell’assenza di ulteriori  margini per l’esercizio della discrezionalità  da parte della p.A. procedente, nonchè la compiutezza dell’istruttoria (nel caso di specie l’istanza riguardava un  permesso di costruire già  assentito sotto il profilo paesaggistico e idrogeologico con atti depositati presso il Comune dall’istante).

N. 02133/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01347/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1347 del 2012, proposto da: 
Immobiliare Tpfg S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Fregni, con domicilio eletto presso l’avv. Gino Olivieri in Bari, via De Rossi, 196; 

contro
Comune di Bovino; 

per l’accertamento
della illegittimità  del silenzio serbato dal Comune di Bovino in ordine alla sottoscrizione della convenzione ed al rilascio del permesso di costruire;
dell’obbligo del Comune di Bovino di concludere il procedimento e di rilasciare il permesso di costruire richiesto dalla società  ricorrente o, in subordine, di stipulare la convenzione di cui in premessa e poi di rilasciare il permesso medesimo;
nonchè affinchè venga ordinato al Comune di Bovino di stipulare la suddetta convenzione (ove occorra) e di rilasciare il permesso di costruire richiesto dalla società  ricorrente, immediatamente o, in subordine, entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni, con nomina di commissario ad acta che provveda in luogo del Comune.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2012 la dott. Francesca Petrucciani e udito per la ricorrente il difensore avv. Gino Olivieri, su delega dell’avv. Giorgio Fregni;
 

Considerato che con il ricorso in epigrafe la società  Immobiliare TPFG s.r.l., quale proprietaria di un suolo sito nel Comune di Bovino, in zona di espansione Ca-sub comparto C1, ha esposto di aver chiesto in data 28.9.2009 il rilascio del permesso di costruire per realizzare dei fabbricati ad uso civile abitazione, a seguito dell’approvazione, avvenuta in data 30.9.2008, del Piano particolareggiato delle zone omogenee C, comprendente anche il terreno della ricorrente;
considerato che la ricorrente ha già  ottenuto l’autorizzazione paesaggistica e il parere di conformità  al PAI da parte dell’Autorità  di Bacino e ha presentato al Comune la propria dichiarazione di assenso alla stipula della convenzione edilizia con il Comune, che però nonostante i solleciti inviatigli e pur avendo comunicato in data 5.8.2011 il nulla-osta al rilascio del permesso non ha provveduto espressamente in tal senso;
rilevato che a sostegno del ricorso è stata dedotta la violazione dell’art. 2 L. 241/90, non avendo il Comune provveduto sull’istanza della ricorrente nel termine previsto dalla legge;
che nessuno si è costituito per il Comune di Bovino;
considerato che il ricorso deve essere accolto in quanto fondato;
considerato, infatti, che, con nota del 28.12.2009, il Comune ha richiesto alla ricorrente, per il completamento dell’istruttoria, le copie degli elaborati richiesti dal PUTT ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e la dichiarazione di assenso alla stipula della convenzione tra Comune e proprietario;
che la ricorrente ha depositato presso gli uffici comunale sia l’autorizzazione paesaggistica che la dichiarazione di assenso alla stipula della convenzione;
che a seguito della nota, riportante tali dati, inviata dall’avv. Lucio Ferrara per conto della Immobiliare TPGF al Comune, quest’ultimo ha comunicato in data 5.8.2011 (doc. 11 fasciolo ricorrente) il nulla osta al rilascio del permesso di costruire;
che il ricorso deve quindi essere accolto quanto alla domanda di accertamento dell’illegittimità  del silenzio-rifiuto;
ritenuto che anche l’istanza di accertamento della fondatezza della pretesa deve essere accolta;
considerato, infatti, che la possibilità  di estendere in sede di rito speciale sul silenzio la propria cognizione alla fondatezza della pretesa sostanziale azionata è stata delimitata dall’art. 31, comma 3, cod. proc. amm. – in recepimento della giurisprudenza formatasi sul previgente art. 2 legge 241/90 nel testo novellato dalla L. 80/2005 (T.A.R. Campania, Napoli, 31 maggio 2007, n. 5863) – alla ricorrenza dei presupposti della natura vincolata dell’attività  amministrativa, o della non residualità  di ulteriori margini di esercizio della discrezionalità , nonchè alla maturità  della controversia sotto il profilo istruttorio (TAR Bari 1322/2012);
che nel caso di specie la completezza dell’istruttoria svolta e l’esaurimento dei profili di discrezionalità  risultano dalla citata nota con la quale il Comune intimato ha comunicato il nulla osta al rilascio del permesso di costruire;
che va quindi ordinato al Comune di Bovino di provvedere alla sottoscrizione della convenzione e al rilascio del permesso di costruire entro giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
considerato che, per il caso di ulteriore inerzia, come richiesto dalla ricorrente deve essere sin d’ora nominato il Commissario ad acta per la conclusione del procedimento, nella persona del dott. Francesco Ciccarelli, dirigente dello IACP di Foggia in quiescenza, il quale provvederà  entro i successivi 60 giorni;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Bovino di concludere il procedimento iniziato con l’istanza della ricorrente mediante il rilascio del permesso di costruire e la stipula della relativa convenzione entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
nomina per il caso di ulteriore inerzia Commissario ad acta per la conclusione del procedimento il dott. Francesco Ciccarelli, dirigente dello IACP di Foggia in quiescenza, assegnando allo stesso termine per provvedere di giorni 60 dalla scadenza del termine per l’amministrazione;
il compenso del Commissario sarà  liquidato con separata ordinanza all’esito del compimento dell’attività  demandata a carico del Comune inadempiente;
condanna il Comune di Bovino alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, quantificate in complessivi 2.000 euro, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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