1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Infondatezza del ricorso – Eccezione di inammissibilità  – Esame – Obbligo del  Collegio – Non sussiste 


2. Sanità  e Farmacie – Servizio sanitario regionale – Struttura sanitaria privata accreditata – Accordi contrattuali ex art. 8 quinques, D.Lgs. n. 205/1992 – Accertamenti ispettivi negativi – Smentiti da processo penale – Mancato rinnovo – Legittimità 


3. Sanità  e Farmacie – Servizio sanitario regionale  – Struttura sanitaria privata accreditata – Accordi contrattuali ex art. 8 quinques, D.Lgs. n. 205/1992 – Comportamenti contrari a buona fede – Mancato rinnovo – Legittimità  – Fattispecie

1. La palese infondatezza del ricorso esime il collegio dal valutare l’eccezione di inammissibilità  formulata dall’Amministrazione.


2. Le conclusioni degli accertamenti ispettivi svolti, benchè in parte smentite dall’esito del processo penale (in particolare quanto all’utilizzo dei reagenti scaduti), sono, comunque, sufficienti, dal punto di vista istruttorio, a supportare la legittimità  del rifiuto di rinnovare l’accordo contrattuale. 


3. Le reiterate e plurime procedure giudiziarie cui è stata sottoposta l’Amministrazione, a fronte di pretese creditorie palesemente infondate, in quanto non supportate da un titolo contrattuale,  integrano abuso del diritto. Tale comportamento contrario a buone fede, unitamente alla considerazione dell’inaffidabilità  scientifica e medica del laboratorio, ben giustifica la decisione dell’A.S.L. di non dare avvio a nuovi rapporti contrattuali sebbene le inadempienze riscontrate siano state eliminate e superate.


* * *
Cons. St., sez. III, sentenza 12 giugno 2013, n. 3248 – 2013





Cfr. Tar Puglia – Bari- Sez. II, 11 luglio 2012, n. 1406.

N. 02124/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00667/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 667 del 2012, proposto da: 
L. A. B. O. di L.., rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Loiodice e Michelangelo Pinto, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice in Bari, via Nicolai, n.29; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso Alfredo Mele in Bari, via Abate Gimma, n.231; 

per l’annullamento
– della nota prot. n. 13824/2/9 del 23 febbraio 2012, a firma del direttore generale e del direttore amministrativo dell’asl bat, comunicata al ricorrente con raccomandata giunta al domicilio in data 29.02.2012;
– di ogni altro atto ad essa comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Pasquale Procacci, su delega dell’avv. A. Loiodice e avv. A. Delle Donne;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  ricorrente, titolare di un laboratorio di analisi, impugna la nota prot. n. 13824/2/9 del 23 febbraio 2012, con cui il direttore generale e il direttore amministrativo dell’ASL Bat, in replica a numerose sollecitazioni della società , hanno formalizzato le ragioni che hanno indotto l’azienda intimata a non rinnovare la stipula di accordi ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/92 sin dal 2009 e la inducono a non stipularne neppure per il prosieguo, rappresentate da “fatti gravi, accertati nel suo laboratorio che hanno determinato il venir meno del rapporto fiduciario , per fatto e colpa ascrivibile esclusivamente a sua grave negligenza ed imperizia, e ciò indipendentemente dalla pendenza e dal successivo esito del giudizio penale instauratori a suo carico”.
“Nel comunicare che la scrivente direzione generale ha preso buona nota sia della sentenza di assoluzione penale e sia del provvedimento della giunta regionale con cui è stata decisa la revoca della determinazione dirigenziale n. 350/2009 che si basava sul mancato possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, corre l’obbligo di precisare, tuttavia, che la intervenuta restituzione dello status di accreditato non comporta automaticamente la reviviscenza del rapporto contrattuale, che postula la instaurazione di un nuovo intuitus fiduciae che, allo stato, non è ravvisabile anche in considerazione del contenzioso azionato dalla S.V. in odio alla scrivente e del tono costantemente minatorio che continua ad usare nella corrispondenza epistolare”.
La società  si duole che l’Asl, pur a seguito dell’assoluzione penale e del “restituito” accreditamento, si rifiuti di stipulare contratti sanitari che le consentano di erogare prestazioni per il SSN.
Censura, pertanto, l’irragionevolezza delle determinazioni aziendali, asserendo che, come rilevato dal giudice penale con sentenza del tribunale di Trani n.508/2011 (ormai dotata di efficacia di giudicato), nessuna irregolarità , derivante dall’uso di reagenti scaduti, sarebbe stata riscontrata nel suo laboratorio di analisi.
Ne conseguirebbe la pretestuosità  dell’affermazione su cui si radica la nota in esame, rappresentata dal difetto dei necessari requisiti fiduciari, in quanto le ritenute irregolarità  sarebbero assolutamente inesistenti.
Peraltro, la normativa di settore – e con questo si viene all’ulteriore censura- non contemplerebbe, tra le cause ostative alla stipula degli accordi contrattuali, nè l’esistenza di un pregresso contenzioso ovvero di richieste di pagamento delle prestazioni già  effettuate.
Tanto configurerebbe anche il vizio di violazione di legge.
Il ricorso non è fondato e tanto esime dal valutare l’eccezione di inammissibilità  formulata nella memoria di costituzione dell’Asl.
In primo luogo, va riaffermata, secondo i principi già  espressi nella sentenza di questa Sezione n. 1406/2012, ai quali pedissequamente si rinvia, sia la giurisdizione sulla controversia in esame, sia la deducibilità  di vizi provvedimentali per gli atti quali i dinieghi di stipula di accordi ex 8 quinquies cit.
Per una migliore comprensione delle vicende sottese alla presente controversia, giova ricordare che la Sezione si è già  occupata della posizione della società  ricorrente, definendola con la citata sentenza n. 1406/2012.
Infatti, già  con nota prot. n. 007514 dell’ 11.2.2009 del Direttore Generale dell’ASL Bat, la Direzione Generale, ebbe a comunicare la propria intenzione di non rinnovare il rapporto contrattuale per l’anno 2009, stanti le gravi inadempienze ed irregolarità  rilevate dal Dipartimento di Prevenzione -SISP, tali da rendere non proseguibile il rapporto contrattuale per la fornitura di prestazioni sanitarie ambulatoriali in regime di convenzione.
La determinazione si ricollegava a due accessi ispettivi del 14.10.2008 e del 21.10.2008 che avevano riscontrato, il primo, la presenza di svariate quantità  di reagenti scaduti (alcuni anche in uso nelle macchine), il secondo svariate carenze strutturali connesse allo stato dei servizi igienici etc.
La presenza di reagenti scaduti, posta a fondamento della nota allora impugnata, era stata contestata anche in sede penale.
L’amministratore ed il direttore del laboratorio erano stati, per ciò, imputati di truffa e frode in pubbliche forniture per aver utilizzato reagenti scaduti. Tuttavia, la sentenza del GUP di Trani n. 508/2011 (passata in giudicato) aveva escluso che fosse stata raggiunta la prova sufficiente dell’uso di tali reagenti scaduti, confermandone, tuttavia, la detenzione promiscua con quelli in corso di validità , nell’ambito di locali unici del laboratorio.
La Sezione, con la sentenza 1406/2012 aveva, pertanto, ritenuto che le conclusioni degli accertamenti ispettivi svolti, benchè in parte smentite dall’esito del processo penale (in particolare quanto all’utilizzo dei reagenti scaduti), fossero, comunque, sufficienti, dal punto di vista istruttorio, a supportare la legittimità  del rifiuto di rinnovare l’accordo contrattuale per l’anno 2009.
“Infatti, la detenzione promiscua di reagenti scaduti e non, nella sala analisi di un laboratorio, di cui, peraltro, alcuni addirittura nei frigoriferi del laboratorio, evidenza una deviazione significativa dai corretti protocolli operativi di un laboratorio di analisi che ne impongono la netta separazione, anche al fine di evitare un distratto o imperito uso dei reagenti non validi.
La custodia in luoghi separati mira, in sostanza, ad evitare anche il solo pericolo di un uso improprio.
Posto che tale accorgimento è funzionale a garantire il bene primario e fondamentale della salute, deve ritenersi che anche il solo pericolo (cioè la possibilità  di danno) derivante dalla custodia promiscua sia motivo sufficiente a giustificare una pronta reazione delle strutture amministrative deputate a tutelare la salute pubblica.
D’altro canto, resta da chiedersi per quale motivo i reagenti scaduti fossero detenuti in frigorifero se davvero destinati allo smaltimento, posto che tale modalità  di detenzione induce a ritenere, in via presuntiva, una conservazione funzionale all’uso piuttosto che allo smaltimento (non è infatti comprensibile, secondo un criterio di ragionevolezza, perchè un reagente da smaltire sia custodito con modalità  più costose del necessario e funzionali alla conservazione).”
La sentenza di questo Tar non risulta allo stato appellata.
Sulla scorta delle motivazioni già  espresse nella menzionata sede, deve allora escludersi che le gravi inadempienze ed irregolarità  riscontrate siano state superate dal giudizio penale che si è limitato a ritenere non sufficientemente provato uso, ma ha confermato la detenzione.
Precipitato logico della corretta ricostruzione della vicenda in esame è, dunque, l’accertamento – anche in sede penale – della detenzione dei reagenti scaduti nelle celle frigorifere del laboratorio D.L..
Ciò esclude che possano ritenersi inesistenti le irregolarità  riscontrate all’epoca e deve, altresì, evidenziarsene la gravità  che ben giustifica le cautele dell’Asl nel ripristinare il rapporto fiduciario.
Con ciò si giunge all’esame della seconda doglianza mossa, ovverosia, la illegittimità  della decisione di rifiutare la stipula dei contratti a causa del contenzioso in atto o delle richieste di pagamento.
Esposta in questi termini la questione apparirebbe di facile soluzione, ma la società  ricorrente omette di riferire che la Asl è stata tempestata di richieste di pagamento e decreti ingiuntivi per prestazioni effettuate dalla ricorrente negli anni successivi al 2009 (quando, cioè era stato risolto il rapporto contrattuale) e di cui essa pretende il pagamento, pur in assenza di qualsivoglia titolo contrattuale.
La situazione, correttamente esposta in questi termini, configura, ben diversamente da come rappresentato, un paradigmatico caso di abuso del diritto, in quanto il presunto creditore ha esposto l’Asl – asseritamente debitrice – a reiterate e plurime procedure giudiziarie, costringendola a difendersi in giudizio, a fronte di una pretesa creditoria palesemente infondata, in quanto non supportata da un titolo contrattuale.
Tale comportamento, poichè contrario a buona fede, unitamente alla considerazione dell’inaffidabilità  scientifica e medica del laboratorio, ben giustifica la decisione dell’Asl di non ritenere ripristinabile il rapporto contrattuale, benchè le inadempienze riscontrate siano state eliminate e superate.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, attesa la particolarità  della vicenda esaminata e le risultanze del giudizio penale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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