Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Condono ex art. 32, co. 25, L. n. 326/2003 – Ordinanza di demolizione – Legittimità  – Fattispecie

La copertura del vano abusivo deve presentare quei requisiti minimi di stabilità  e staticità  tali da integrare una reale chiusura superiore che definisca sagoma e volumetria, necessitando a tal scopo che sussista continuità  tra i muri perimetrali e la copertura (nel caso di specie, l’amministrazione ha respinto l’istanza di sanatoria ex art. 32, co. 25, L. n. 326/2003, avanzata dal proprietario di un immobile la cui copertura risultava dalla documentazione allegata in cartongesso coibentato in epoca precedente al 31 marzo 2003, data che segna il limite temporale per conseguire la sanatoria e successivamente ristrutturato con copertura di travi in legno: la P.A. comunale procedeva a recepire l’ulteriore ordinanza di demolizione). 

N. 02121/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00812/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 812 del 2006, proposto da Santoruvo Emanuele, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gennaro Notarnicola e Michele Coletti, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Piccinni, 150; 
contro
Comune di Bitonto, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Sorgente, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. C. Ciarmoli, corso Cavour n. 124; 
per l’annullamento
della nota 2 febbraio 2006 prot. 2890, a firma del Dirigente del Settore Territorio, recante la determinazione di rigetto dell’istanza diretta a conseguire il condono edilizio (pratica n. 1231/2003) di un manufatto al secondo piano, realizzato dal ricorrente in ampliamento di un immobile esistente di sua proprietà ;
di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e conseguenti, ancorchè non conosciuti, e, in particolare, della nota interlocutoria 24 giugno 2005 prot. 10.562, dell’ordinanza n. 258/2004, con la quale si è ingiunta la demolizione delle opere oggetto di condono; del verbale di contestazione di violazione edilizia ex articoli 10 e 44, comma primo, lettera b), del D.P.R. n. 380/2001 dei Vigili urbani in data 27 settembre 2004; del verbale n. 10/2004, di sequestro dell’immobile, datato 27 settembre 2004.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bitonto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 novembre 2012 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. Carlo Tangari, su delega dell’avv. Gennaro Notarnicola;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Il signor Santoruvo è proprietario di un fabbricato rurale nel comune di Bitonto alla contrada Vado Francioso, in catasto al foglio 28, particella 259.
Avendo sopraelevato l’edificio, senza titolo edilizio, realizzando una superficie coperta di 55 m², ha presentato in data 30 gennaio 2004 dichiarazione d’interesse alla sanatoria, ex articolo 1 della legge regionale n. 28/2003.
Secondo il Settore territorio del Comune di Bitonto, il disposto sopralluogo in data 27 settembre 2004 evidenziava che l’illecito fosse stato realizzato in epoca posteriore al 31 marzo 2003, data che segnava il limite temporale per conseguire la sanatoria, ex articolo 32, comma venticinquesimo, della legge n. 326/2003.
Questo perchè i tecnici comunali rinvenivano una copertura costituita solo da travi di legno, mentre il ricorrente sosteneva che i pannelli coibentati in cartongesso i quali, protetti “esternamente da una guaina poliuretanica”, costituivano il tetto secondo la documentazione presentata a corredo dell’istanza di condono, erano crollati nel luglio del 2004 a causa delle condizioni atmosferiche ed erano stati sostituiti con assi di legno.
Con un’ordinanza 8 novembre 2004 n. 258 veniva ordinato la demolizione del manufatto abusivo (perchè ultimato dopo il 31 marzo 2003).
Formalizzata l’istanza di condono in data 9 dicembre 2004 e invocata la sospensione dei procedimenti sanzionatori, prevista dall’articolo 44 della legge n. 47/1985, riceveva la nota 24 giugno 2005 protocollo 10.562, con cui il Dirigente del Settore Territorio preannunciava, in attesa di eventuali scritti difensivi, l’esito sfavorevole della pratica di condono.
Il signor Santovito produceva fotografie dalle quali risultava che il volume in sopraelevazione era preesistente alla data del 31 marzo 2003.
Con il provvedimento impugnato (nota 2 febbraio 2006 prot. 2890), l’Amministrazione municipale dava atto che le fotografie rappresentavano lo stato di fatto in epoca precedente al 31 marzo 2003, aggiungendo però che esse non davano “nessuna prova dell’esistenza, a quelle date di una qualsivoglia copertura tale da concretizzare il volume oggetto delle attuali contestazioni”.
L’interessato denuncia l’illegittimità  del predetto atto, alla stregua dei seguenti motivi:
violazione e falsa applicazione dell’articolo 32 della legge n. 326/2003, nonchè della legge regionale 23 dicembre 2003 n. 28; eccesso di potere per erronea supposizione, carente istruttoria e illogicità  manifesta, travisamento degli elementi di fatto e di diritto.
Si è costituito il Comune di Bitonto, chiedendo il rigetto del ricorso.
Le censure dedotte sono infondate.
Come questa Sezione già  avuto modo di osservare (sentenza 10 aprile 2012 n. 700), non possono essere condivise quelle argomentazioni secondo le quali la costruzione al rustico deve comunque reputarsi eseguita quando sussista una qualsiasi copertura a prescindere dal materiale che la costituisca.
La copertura del vano abusivo invece deve presentare quei requisiti minimi di stabilità  e staticità , per il quale si possa parlare effettivamente di ultimazione del rustico. In definitiva, essa deve integrare una reale chiusura superiore che definisca sagoma e volumetria, necessitando a tal scopo che sussista continuità  tra i muri perimetrali e la copertura (Consiglio di Stato, Sez. V, 6 luglio 1992 n. 627).
Tali caratteristiche della costruzione non sono state in alcun modo dimostrate ed anzi l’insieme della vicenda induce a ritenere che non fosse presente alcun vero elemento superiore che completasse la struttura abusiva.
Di conseguenza, deve reputarsi l’atto gravato esente dai vizi denunciati, per cui il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione equitativa in dispositivo che tiene conto dei criteri di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2012 n. 120.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Bitonto della somma di € 2.000,00, oltre CU, CPI e IVA, come per legge, a titolo di spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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