1. Contratti pubblici – Gara – Offerta anomala – Valutazione in base al solo parametro dell’utile netto – Insufficienza – Ragioni


2. Contratti pubblici – Gara – Offerta anomala – Valutazione ribasso proposto – Criteri


3. Contratti pubblici – Gara –  Offerta anomala – Valutazione delle giustificazioni – Motivazione

1. Non è ammissibile individuare in astratto una quota rigida di utile al di sotto della quale la proposta economica dell’appaltatore debba considerarsi per definizione incongrua, dovendo invece la valutazione verificare che l’offerta sia in concreto seria e non animata dall’intenzione di trarre lucro dal futuro inadempimento delle obbligazioni contrattuali, fermo restando che l’azzeramento dell’utile risulterebbe ingiustificabile.
 
2. Non può ritenersi inaffidabile un’offerta sulla scorta del solo ribasso proposto, purchè l’aggiudicataria lo abbia congruamente giustificato e la commissione di gara abbia espresso un giudizio favorevole esente da profili di manifesta illogicità , irragionevolezza o travisamento.
 
3. In sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità  ed è gravata da un onere di motivazione puntuale solo nel caso di giudizio negativo sulle giustificazioni, mentre nel caso di esito positivo della relativa verifica è sufficiente una motivazione per relationem alle giustificazioni presentate dal concorrente, sempre che esse non siano manifestamente illogiche.

N. 02072/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01712/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1712 del 2011, proposto da Spazio Eventi s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Gimma, 94; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Marina Altamura, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31/33; 

nei confronti di
Systemar Viaggi s.r.l., in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. con Profin Service s.r.l. ed Eventialevante s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Sabino Persichella, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, 197; 

per l’annullamento
del provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 174 del 5 settembre 2011, in favore del raggruppamento controinteressato, nella gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di realizzazione e gestione delle attività  correlate ad educational tour, manifestazioni ed iniziative a valenza turistica;
nonchè per la dichiarazione d’inefficacia del contratto di appalto ove stipulato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Systemar Viaggi s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Franco Gagliardi La Gala, Tiziana Colelli (per delega di Marina Altamura) e Sabino Persichella;
 

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 120, decimo comma, cod. proc. amm.;
Considerato che la società  ricorrente, seconda classificata nella gara indetta dalla Regione Puglia per l’affidamento triennale del servizio di realizzazione e gestione delle attività  correlate a manifestazioni ed iniziative a valenza turistica, lamenta con unico ed articolato motivo l’illegittimità  del provvedimento di aggiudicazione all’a.t.i. Systemar Viaggi s.r.l., che a suo dire avrebbe offerto una percentuale di compenso di agenzia anormalmente bassa (pari allo 0,1%), tale da generare un utile d’impresa del tutto irrisorio (pari a circa 1.600 euro in tre anni, qualora la Regione impegni l’intera somma a base di gara), come tale insufficiente a garantire l’affidabilità  della proposta economica, tenuto conto dei costi specifici e delle spese generali a carico dell’appaltatore;
Ritenuto di dover respingere il ricorso, per le ragioni già  sommariamente esposte nell’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 871 del 10 novembre 2011;
Ritenuto, al riguardo, che il raggruppamento aggiudicatario ha congruamente giustificato l’entità  del ribasso offerto (cfr. i docc. 7 e 8 depositati dalla difesa regionale) e che la commissione di gara ha motivato il giudizio di affidabilità  in modo esaustivo, nel verbale del 30 giugno 2011, evidenziando che:
– la capogruppo Systemar Viaggi s.r.l. è un’agenzia di viaggi abilitata all’acquisto di biglietti aerei e ferroviari, alle prenotazioni alberghiere ed ai servizi di transfert, prestazioni per le quali beneficia di commissioni e diritti di agenzia che si attestano sulla media del 15% (da porre a carico di altri operatori turistici e non della Regione Puglia);
– le tre imprese raggruppate hanno sede operativa a Bari e, in tal modo, non dovranno sopportare costi di trasferta in relazione all’appalto;
– l’a.t.i. aggiudicataria ha allegato alle proprie giustificazioni un prospetto analitico dal quale è possibile desumere la congruità  delle condizioni economiche proposte;
Ritenuto, pertanto, che deve giudicarsi ragionevole l’argomento secondo il quale la pur ridotta provvigione applicata alla Regione Puglia potrà  essere compensata dagli introiti attesi dall’appaltatore a titolo di commissione nei confronti di terzi, così da assicurare in ogni caso la redditività  dell’appalto;
Ritenuto che, in via di principio, non si possa individuare una quota rigida di utile al di sotto della quale la proposta economica dell’appaltatore debba considerarsi per definizione incongrua, come affermato da parte ricorrente, risultando invece essenziale che l’offerta risulti in concreto seria e non animata dall’intenzione di trarre lucro dal futuro inadempimento delle obbligazioni contrattuali, fermo restando che solo l’azzeramento dell’utile risulterebbe ingiustificabile (cfr., per tutte: Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2009 n. 3146 e la giurisprudenza ivi richiamata);
Ritenuto, in definitiva, che la commissione di gara ha espresso un giudizio favorevole sul ribasso dell’a.t.i. controinteressata che non presenta profili di manifesta illogicità , irragionevolezza o travisamento e costituisce legittima espressione della discrezionalità  che deve riconoscersi alla stazione appaltante nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, ove sussiste un onere di motivazione puntuale solo nel caso in cui si voglia esprimere un giudizio negativo sulle giustificazioni, mentre nel caso di esito positivo della relativa verifica si è soliti ritenere sufficiente una motivazione per relationem alle giustificazioni presentate dal concorrente, sempre che esse non siano manifestamente illogiche (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 aprile 2012 n. 1513; id., sez. V, 20 giugno 2011 n. 3675; TAR Puglia, Bari, sez. I, 8 marzo 2012 n. 506);
Ritenuto, per quanto detto, di dover respingere il ricorso senza necessità  di ulteriore istruttoria in relazione alla contabilità  dell’appalto in corso di esecuzione, come richiesto da parte ricorrente nella memoria conclusiva, considerato che il contratto ha durata triennale e che la valutazione delle giustificazioni è necessariamente prognostica, sia da parte della stazione appaltante che da parte del giudice amministrativo;
Ritenuto, infine, di dover condannare la società  ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura forfetaria indicata in dispositivo, che tiene conto del valore dell’appalto e della liquidazione già  disposta nella fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Spazio Eventi s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore della Regione Puglia e della Systemar Viaggi s.r.l., a ciascuna per l’importo di euro 4.000,00 (quattromila) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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