Accesso – Edilizia e urbanistica – Atti autorizzatori intervento edilizio pubblico – Legittimazione e interesse – Vicinitas – Sussistenza

In tema di governo del territorio, l’accesso agli atti deve essere consentito a chiunque vi abbia interesse, con la conseguenza che sussiste l’interesse e la legittimazione alla ostensione degli atti autorizzatori dell’intervento edilizio pubblico in capo al proprietario finitimo dell’immobile interessato, quale effetto della vicinitas.

N. 02050/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01262/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1262 del 2012, proposto da: 
Saverio e Cosmo Sciancalepore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicolò e Michele Marella, con domicilio eletto presso l’avv.Giovanni Giannini in Bari, al corso G. Mazzini n.56; 

contro
Comune di Molfetta; 

per l’annullamento
– del diniego implicito per silentium formatosi sulla domanda di accesso documentale spedita con racc. a.r. del 19.6.2012 e ricevuta dagli Uffici (URP e Dirigente del Settore Territorio) in data 22.6.2012;
– di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Nicolò Marella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.- I sigg.ri Sciancalepore sono comproprietari di suolo sito in territorio comunale di Molfetta, confinante con altro di proprietà  del Comune stesso sul quale è stato realizzato un edificio scolastico.
A fine 2001 l’Amministrazione comunale, senza alcun preavviso nè previa adozione di atti espropriativi, aveva arbitrariamente diviso in due porzioni il suolo in questione occupandone una e trasformandola in parcheggio pubblico ad esclusivo servizio dell’edificio scolastico confinante. A seguito di contenzioso instaurato dagli interessati, il Tribunale di Trani-Sezione distaccata di Molfetta, con sentenza n.168 del 16.8.2011, ha ordinato la restituzione del lotto ai proprietari, previa rimessione in pristino.
A questo punto gli odierni ricorrenti, onde valutare la possibilità  di ogni ulteriore azione a tutela dei propri interessi, hanno formalizzato -in data 19.6.2012- istanza ex art.22 della legge n.241/90 per accedere al fascicolo d’ufficio relativo all’area confinante di proprietà  del Comune allo scopo di verificare la legittimità  dell’intervenuta trasformazione dell’area, anche a mezzo di opere in cemento armato.
A fronte di siffatta istanza l’Amministrazione comunale è rimasta inerte; sicchè, decorsi trenta giorni, si è formato il silenzio-rigetto impugnato con il presente gravame.
L’Amministrazione intimata non si è neanche costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 22.11.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.-Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Con specifico riferimento alla tipologia degli atti di cui si chiede l’ostensione nella fattispecie in esame (id est atti autorizza toridell’intervento edilizio), autorevole giurisprudenza ha già  rilevato -in linea di principio- che non sia possibile enucleare un diritto alla riservatezza sul presupposto che i titoli abilitativi fondanti lo ius aedificandi sono atti di gestione del territorio e quindi oggetto di pubblicità  (cfr. la decisione della terza Sezione di questo T.A.R. n. 2040/2004).
In tema di governo del territorio, è invero configurabile un interesse particolarmente tutelato alla diffusione delle notizie inerenti al suo controllo a fronte del quale non è possibile – almeno in via ordinaria – ipotizzare profili di riservatezza meritevoli di tutela. (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 19 gennaio 2011 , n. 126; TAR Catania, I, 3.5.2007, n. 762). Ne è riprova che l’art. 20, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001, al penultimo periodo dispone: “Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio”.
Nella specie si tratta di opera pubblica comunale; e per queste ultime, quand’anche non sia prevista l’assoggettabilità sic et simpliciter a permesso di costruire (art.7 del D.P.R. n.380/2001), si impone una preventiva serie di verifiche di fattibilità  che -sul piano sostanziale- hanno la stessa portata del titolo edilizio autorizzatorio.
Orbene, in linea generale il diritto di accesso è riconosciuto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 7 agosto1990, come fondamentale presidio a salvaguardia delle esigenze di tutela dei soggetti destinatari dell’azione amministrativa nonchè come strumento essenziale al perseguimento della trasparenza e dell’imparzialità  nella pubblica amministrazione, a chiunque abbia un interesse personale e concreto. Nella specifica materia edilizia sin dal 1942, la legge urbanistica fondamentale (la legge n.1150) contemplava un generalissimo diritto di prendere visione dei titoli abilitativi edilizi da parte di “chiunque” vi avesse semplicemente interesse.
Nel caso di specie l’interesse che radica la legittimazione dei ricorrente discende dalla cd. “vicinitas”, cioè da una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell’intervento costruttivo in questione, com’è fatto palese dalla posizione differenziata di proprietari finitimi dell’immobile interessato.
Alla stregua di quanto rappresentato, è del tutto evidente che i ricorrenti abbiano agito in qualità  di titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è stato chiesto l’accesso che l’art. 22 l n. 241/90, anche nel nuovo testo conseguente alle modifiche operate dalla l n. 15/05 e coerentemente a quanto statuito dall’art. 2 D.P.R. n. 184/2006 (che richiede un “interesse personale e concreto”), prevede quale presupposto per la legittimazione all’azione e l’accoglimento della relativa domanda.
3.- Il ricorso deve in sintesi essere accolto e, per l’effetto, l’amministrazione intimata dovrà  consentire ai ricorrenti l’accesso richiesto, previo rimborso di eventuali costi di riproduzione, entro e non oltre giorni trenta decorrenti dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’implicito diniego di accesso e ordina al Comune di Molfetta l’esibizione della documentazione richiesta e il rilascio in copia, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna altresì l’Amministrazione comunale stessa alla rifusione delle spese di giudizio, complessivamente quantificate in €1000,00 (mille/00), oltre spese generali, IVA e CAP. da liquidarsi in favore dei ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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