Enti e organi della p.A. –  Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) – Destituzione Commissario – Motivazione – Perplessità  – Fattispecie

àˆ illegittima per difetto di motivazione “sostanziale” la delibera di giunta regionale che, in materia di IPAB ed alla luce dei disposti di cui al D.Lgs. n. 207/2001 e della L.R. n. 15/04, abbia destituito il commissario straordinario dell’IPAB  che ha esercitato con esiti assolutamente positivi il suo mandato.

N. 02037/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01634/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1634 del 2007, proposto da: 
Comune di Candela e Santarella Savino Antonio, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso Giuseppe Mescia in Bari, c/o V .Resta via Piccinni, n.210; 

contro
Regione Puglia; 

nei confronti di
Ipab Ente Emma e Decio Ripandelli, Cicerone Michele; 

per l’annullamento
previa sospensiva dell’efficacia
-della deliberazione della giunta regionale n. 1232 del 26.07.2007 comunicata al comune di Candela con nota prot. n. 42/ss/1798 del 27.08.2007-, a mezzo della quale la regione Puglia ha disposto la nomina del dott. Michele Cicerone per l’incarico di commissario straordinario dell’ente “Emma e Decio Ripandelli”, in sostituzione della giunta municipale di Candela;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto, ivi compreso: 1) il provvedimento a mezzo del quale il settore sistema integrato servizi sociali della regione puglia ha ritenuto “non sufficienti” le osservazioni, memorie e documenti trasmessi dal comune di candela; 2) -ove necessario- la nota prot. n. 42/ss/1798 del 27.08.2007 a firma del dirigente del settore sistema integrato servizi sociali della regione Puglia.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. F.sco Nanula, su delega dell’avv. A. Mescia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Viene impugnata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1232 del 26.07.2007 con cui, in ossequio all’art. 17 Articolo L.R. 13/2006 (che recita “Commissari IPAB. 1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a confermare i Commissari straordinari in carica o a nominare i nuovi Commissari straordinari presso le IPAB già  in gestione commissariale.”), viene revocata alla Giunta Municipale del Comune di Candela l’incarico di commissario straordinario, per la gestione provvisoria, dell’IPAB “Emma e Decio Ripandelli” con sede in Candela, essendo state “ritenute non sufficienti” le memorie ed osservazioni fatte pervenire dal Comune in ordine al procedimento di revoca.
Premette in fatto l’ente ricorrente che già  nel 1994 era stato disposto lo scioglimento (in ragione delle gravi irregolarità  riscontrate) del consiglio di amministrazione dell’Ipab de qua, con affidamento della gestione provvisoria alla Giunta Municipale.
A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 207/2001 e della L.R. 15/2004, la regione aveva poi avviato il procedimento di estinzione, in seguito abbandonato in considerazione delle osservazioni fatte pervenire dall’organo straordinario che aveva puntualmente e dettagliatamente evidenziato i positivi risultati della gestione (che aveva condotto al risanamento della situazione patrimoniale complessiva, nonchè alla ristrutturazione degli immobili di proprietà  dell’IPAB, ivi compreso quello destinato all’asilo).
Abbandonato il procedimento di estinzione, la regione aveva, tuttavia, provveduto a sostituire il commissario straordinario, ma la determina che ciò aveva disposto era stata annullata da questo Tar con sentenza 4253/2005 (definitiva), sicchè la G.M. aveva continuato ad operare nella carica di commissario straordinario.
L’entrata in vigore della norma di cui all’art. 17 cit. ha poi condotto all’adozione della determina oggi impugnata con cui la regione ha disposto nuovamente la nomina di un diverso commissario straordinario, ritenendo laconicamente non sufficienti le ragioni esposte – nella fase di partecipazione procedimentale- dalla G.M., in veste di commissario straordinario, in ordine ai risultati della gestione fino ad allora condotta ed all’opportunità  di mantenerla nella carica, al fine di consentirle di proseguire nella linea gestionale già  intrapresa e foriera di ottimi risultati.
Con ordinanza sospensiva n. 1152/2007 questo Tar ha già  accolto l’istanza cautelare, sospendendo gli effetti della delibera impugnata, di cui si chiede ora, il definitivo annullamento in fase di merito.
Il ricorso è fondato.
L’ente ricorrente ha denunciato, con il primo motivo di ricorso, il difetto di motivazione della delibera impugnata che si limita a ritenere insufficienti le ragioni addotte dalla G.M. in fase procedimentale, senza specificare i motivi e le ragioni di opportunità  che hanno condotto alla decisione di sostituire il commissario straordinario ( cioè la G.M. di Candela) già  operante.
Invero, l’assenza di ragioni convincenti emerge dal contrasto tra l’esito della decisione regionale e gli elementi di valutazione sottoposti all’organo decidente dal commissario straordinario che ha evidenziato i brillanti (ed incontestati) risultati gestionali.
Considerato poi che la normativa di settore impone alla regione di optare tra la conferma del commissario straordinario già  in carica e la sua sostituzione, sfugge ad ogni canone di logica la scelta di non riconfermare un commissario che abbia esercitato con esiti assolutamente positivi il suo mandato.
Nel caso di specie, pertanto, il rilevato difetto di motivazione esplicita sottende in realtà  non un vizio meramente formale, ma la mancanza di serie ed effettive ragioni a sostegno della decisione assunta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la deliberazione della giunta regionale n. 1232 del 26.07.2007.
Condanna la regione Puglia alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti ricorrenti in solido, Comune di Candela e Santarella Savino Antonio, che liquida in Euro 1200,00 omnicomprensivi per diritti e onorari, oltre IVA, CAP e spese generali, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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